Art. 9 
 
Misure per il rafforzamento  dell'attivita'  di  supporto  in  favore
                          degli enti locali 
 
  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base
territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le  sinergie  tra
le diverse  amministrazioni  e  i  soggetti  attuatori  operanti  nel
medesimo territorio, nonche' di migliorare l'attivita' di supporto in
favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori  prassi,
presso ciascuna prefettura  -  ufficio  territoriale  di  Governo  e'
istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto  o  da
un  suo  delegato,  per  la  definizione  del  piano  di  azione  per
l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi  previsti  dal
PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento  partecipano
il Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana
o loro delegati, un rappresentante della regione  o  della  provincia
autonoma, un rappresentante della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR
o loro delegati e i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali
titolari dei programmi  e  degli  interventi  previsti  dal  PNRR  da
attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono
essere  chiamati  a  partecipare  anche   altri   soggetti   pubblici
interessati. La cabina di coordinamento  di  cui  al  presente  comma
esercita, altresi', i compiti di monitoraggio attribuiti al  prefetto
dall'articolo  55,  comma  1,   lettera   a),   numero   1-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108  e  la  partecipazione   del
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  alla
medesima cabina e' prevista  solo  in  caso  di  criticita'  rilevate
nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura  di  missione
PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
d'intesa  con  la  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per il PNRR e il  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite  linee  guida
per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della
sua attuazione e l'eventuale adeguamento. 
  2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono  comunicati
dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di  cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per  il  PNRR,
anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12
ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto
strettamente  indispensabile  per  la   risoluzione   di   specifiche
criticita' attuative rilevate in sede di monitoraggio e  suscettibili
di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR,
la Struttura di missione PNRR, d'intesa con  la  Ragioneria  generale
dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR,  puo'  proporre  alla
Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  77
del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti  da  personale
messo  a  disposizione  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 operanti nel territorio  di  riferimento  del  piano  di  azione,
nonche'  dal  personale  dei   soggetti   incaricati   del   supporto
tecnico-operativo all'attuazione  dei  progetti  PNRR,  ivi  compresi
quelli di cui all'articolo 10 del  citato  decreto-legge  n.  77  del
2021. 
  3. Restano ferme le attivita' di  collaborazione  e  supporto  alle
amministrazioni locali  titolari  di  interventi  del  PNRR  previste
dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies,  del  decreto-legge  16
giugno 2022, n. 68, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108. 
  4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di
cui al comma 1 non  da'  diritto  alla  corresponsione  di  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque  denominati.  Le  amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e  2  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  5. Al fine di far fronte alle  perduranti  esigenze  connesse  alla
proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390,
della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  e'  autorizzata  fino  al  31
dicembre  2024  la   prosecuzione   dei   progetti   di   accoglienza
prioritariamente dedicati ai profughi  provenienti  dall'Ucraina  nel
Sistema di accoglienza e integrazione di  cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A  tal  fine,  il
Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e'
incrementato, per l'anno 2024, di  euro  26.200.000.  Ai  conseguenti
oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1.