IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;
Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il
consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa
connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia
contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto
deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di
efficienza energetica;
Ritenuta, in particolare, la necessita' e l'urgenza di prevedere
misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalita' di
fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento
alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura
in luogo delle detrazioni fiscali;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prevedere misure urgenti in
materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a
carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente
funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in favore di
territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonche' di
prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente
incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista
delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei
crediti o per lo sconto in fattura
1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 3-bis e' soppresso;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: «3-ter.1. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di
cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro
per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi
il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il
raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al
presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul
Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri.»;
c) il comma 3-quater e' soppresso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad
applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati
ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli
effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi
sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati
dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo
119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la
demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori
non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei
lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi
sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e' prevista
la presentazione di un titolo abilitativo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del
citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese
sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma
3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da
quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali
in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in
relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi
alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario;
b) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori
non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per
gli interventi non e' prevista la presentazione di un titolo
abilitativo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi
contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al
comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata
sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori gia'
effettuati.