Art. 2
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione
all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio
delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle
cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute negli anni precedenti.
2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie
per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle
opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la
sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle
cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4
aprile 2024, e' consentita entro il 4 aprile 2024.