Art. 2 
 
                      Modifiche alla disciplina 
                  in materia di remissione in bonis 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  non  si  applicano  in  relazione
all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio
delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle  relative  alle
cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute negli anni precedenti. 
  2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie
per  il  monitoraggio  dell'ammontare  dei  crediti  derivanti  dalle
opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del  credito,  la
sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni  previste
dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto-legge  19
maggio  2020,  n.  34,  di  cui  al   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del  medesimo
articolo 121, relative alle spese sostenute  nell'anno  2023  e  alle
cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,  inviate  dal  1°  al  4
aprile 2024, e' consentita entro il 4 aprile 2024.