Art. 3
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese
agevolabili fiscalmente
1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi
agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla
conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che
sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico
agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli
interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli
interventi;
b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle
spese di cui alle lettere b) e c).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3
che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche"
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.
58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli
interventi;
b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno
sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle
spese di cui alle lettere b) e c).
3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di
cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la
comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter
dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data
non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori
asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del
titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
4. Il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini
individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di
cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione
di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per
l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e
la ricostruzione degli edifici e' presentata a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei
dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione
fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.