Art. 3 
 
               Disposizioni in materia di trasmissione 
        dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente 
 
  1.  Al  fine  di  acquisire  le  informazioni  necessarie  per   il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi
agevolabili,  a  integrazione  dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla
conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che
sostengono spese per gli  interventi  di  efficientamento  energetico
agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni  inerenti  agli
interventi agevolati, quali: 
    a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli
interventi; 
    b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
negli anni 2024 e 2025; 
    d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle
spese di cui alle lettere b) e c). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3
che sostengono spese per gli interventi  antisismici  agevolabili  ai
sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020,
trasmettono al "Portale  nazionale  delle  classificazioni  sismiche"
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n.
58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative: 
    a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli
interventi; 
    b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto; 
    c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno
sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto negli anni 2024 e 2025; 
    d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle
spese di cui alle lettere b) e c). 
  3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di
cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti: 
    a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la
comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui  al  comma  13-ter
dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero
l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data
non hanno concluso i lavori; 
    b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata di cui  al  comma  13-ter  dell'articolo  119  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del
titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione
degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. 
  4. Il contenuto, le modalita' e i termini  delle  comunicazioni  di
cui ai commi 1 e 2 sono  definiti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e  2  nei  termini
individuati ai  sensi  del  comma  4  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo  della  sanzione  di
cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione
di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo  119
del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020,  ovvero  l'istanza  per
l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e
la ricostruzione degli edifici e' presentata a partire dalla data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei
dati di cui commi 1  e  2  comporta  la  decadenza  dall'agevolazione
fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma  1,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.