Art. 4
Disposizioni in materia di utilizzabilita' dei crediti da bonus
edilizi e compensazioni di crediti fiscali
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In presenza di
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche'
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione
relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi
ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo
giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere
provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla
rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti
d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma
telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli
importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di
utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di
attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono
definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.».
2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 49-quinquies e' sostituito dal seguente: «49-quinquies. In
deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi
affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi
compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1,
commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro
100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano
in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di
avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti
indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta
disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con
riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non
sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al
quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo
periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei
commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni
di cui al presente comma.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2024.