Art. 4 
 
       Disposizioni in materia di utilizzabilita' dei crediti 
         da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali 
 
  1. All'articolo 121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 3, e' inserito il  seguente:  «3-bis.  In  presenza  di
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche'
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti  della  riscossione
relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate  in  base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di  recupero  emessi
ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  per  importi  complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso  il  trentesimo
giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in  essere
provvedimenti  di  sospensione  o  sia  intervenuta  decadenza  dalla
rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  dei  crediti
d'imposta di cui al presente  articolo,  presenti  nella  piattaforma
telematica disciplinata dal provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza  degli
importi dei predetti ruoli e carichi.  Restano  fermi  i  termini  di
utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3  e
l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  37,  comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di
attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono
definite con regolamento del Ministro dell'economia e  delle  finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400.». 
  2. All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
comma 49-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  «49-quinquies.  In
deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
per i  contribuenti  che  abbiano  iscrizioni  a  ruolo  per  imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo  o  carichi
affidati agli agenti della  riscossione  relativi  ad  atti  comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base  alle  norme  vigenti,  ivi
compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1,
commi da 421  a  423,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro
100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano
in essere provvedimenti di sospensione, e'  esclusa  la  facolta'  di
avvalersi della compensazione di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  fatta  eccezione  per  i  crediti
indicati alle lettere  e),  f)  e  g)  del  comma  2  della  predetta
disposizione. La previsione di cui al primo  periodo  non  opera  con
riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non
sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di  cui  al
quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni  di  cui  al  primo
periodo,   resta   ferma   l'applicazione   dell'articolo   31    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei
commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni
di cui al presente comma.». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  decorrere  dal
1° luglio 2024.