Art. 5
Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole «con facolta' di successiva
cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facolta' di
successiva cessione»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In presenza
di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini
del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la
responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di
cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una
ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.