Art. 6
Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti
in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a
1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti
d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui
all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale
4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo,
203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160
del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via
telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si
intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del
credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al
completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La
comunicazione telematica di completamento degli investimenti e'
effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo
realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6
ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita'
di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le
necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel
che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle
comunicazioni di cui al presente comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui
al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui
all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei crediti
maturati e non ancora fruiti e' subordinata alla comunicazione
effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui
al comma 1.