Art. 6 
 
            Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 
 
  1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta  per  investimenti
in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis  a
1058-ter, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e  dei  crediti
d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
innovazione  tecnologica  e  design  e  ideazione  estetica  di   cui
all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27  dicembre  2019,
n.  160,  ivi  incluse  le  attivita'  di   innovazione   tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale
4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,  quarto  periodo,
203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160
del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via
telematica,  l'ammontare  complessivo  degli  investimenti   che   si
intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto-legge,  la  presunta  ripartizione  negli  anni  del
credito e la relativa fruizione. La comunicazione  e'  aggiornata  al
completamento  degli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo.   La
comunicazione  telematica  di  completamento  degli  investimenti  e'
effettuata anche  per  gli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo
realizzati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024  e  fino  al  giorno
antecedente  alla  data   di   entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge.  Le  comunicazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6
ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita'
di cui al presente articolo, con apposito  decreto  direttoriale  del
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  sono  apportate  le
necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,  anche  per  quel
che concerne il contenuto, le modalita' e i termini  di  invio  delle
comunicazioni di cui al presente comma. 
  2. Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  comunica
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di  cui
al presente articolo  necessari  ai  fini  del  monitoraggio  di  cui
all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3.  Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi   di   cui
all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei  crediti
maturati e  non  ancora  fruiti  e'  subordinata  alla  comunicazione
effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui
al comma 1.