Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) «concessionario», la persona giuridica di diritto privato che
esercita pubbliche funzioni nelle attivita' di gestione, esercizio e
raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto
un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea;
c) «compenso del concessionario», la remunerazione del
concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione
e consistente, in relazione alla natura del provento erariale
previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le
somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di
aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo
per l'esercizio delle funzioni pubbliche trasferite ovvero dei
compiti e dei doveri attribuiti con la concessione;
d) «compenso del punto vendita ricariche», la remunerazione
riconosciuta dal concessionario al titolare del punto vendita
ricariche;
e) «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», le
tipologie di gioco, anche di abilita', con vincita in denaro
disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione e' richiesto
il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui
raccolta il concessionario e' legittimato sulla base della propria
concessione e che lo stesso puo' raccogliere esclusivamente con le
modalita' a distanza individuate e definite nel contratto accessivo
alla concessione;
f) «giochi di abilita'», i giochi pubblici a distanza con vincita
in denaro nei quali le probabilita' di vincita dipendono
dall'abilita' del giocatore in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio;
g) «gioco responsabile», l'insieme delle misure volte a ridurre
la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico,
sviluppando nel giocatore la capacita' di giocare in modo
equilibrato, consapevole e controllato;
h) «giochi di ippica nazionale», le formule di scommessa ippica a
totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quarte' e
quinte';
i) «giochi di sorte a quota fissa», il gioco in solitario nel
quale i possibili esiti hanno una probabilita' di verificarsi
predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo della vincita
conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco e' conosciuto
dal giocatore all'atto della puntata;
l) «giochi di carte in modalita' di torneo», la riproduzione
mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le
carte al quale prendono parte due o piu' giocatori sulla base della
stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base
della classifica ottenuta all'esito dei risultati conseguiti da
ciascun giocatore;
m) «giochi di carte in modalita' diversa dal torneo», la
riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco
effettuato con le carte nel quale le vincite sono assegnate sulla
base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco;
n) «giochi numerici a quota fissa», i giochi di sorte basati
sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero
sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per
i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base delle
combinazioni vincenti, e' predeterminato;
o) «giochi numerici a totalizzatore nazionale», i giochi di sorte
basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero
sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per
i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita a
un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza non
inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresi', la
ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti
appartenenti alla medesima categoria di premi;
p) «lotterie a estrazione istantanea», le lotterie nelle quali i
giocatori possono immediatamente conoscere la vincita attraverso un
documento, anche virtuale, che reca, celato a ogni preventiva forma
di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una
combinazione casuale di vincita;
q) «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
r) «punto vendita ricariche», il luogo della rete fisica di gioco
il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, e'
scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la
sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico
online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura,
ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia
l'offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme,
anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore;
s) «palinsesto», il programma predisposto dal concessionario e
approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, nonche' delle tipologie di scommesse che costituisce il
documento ufficiale in riferimento al quale il concessionario puo'
accettare scommesse;
t) «regolamento», regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
u) «scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori», la modalita' di scommessa a quota fissa sportiva dove i
giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il
concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in
contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli
scommettitori;
v) «scommesse su eventi simulati», scommesse su eventi, simulati
informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito e'
visualizzato tramite una grafica animata o per mezzo di un evento
reale precedentemente registrato;
z) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.