Art. 3
Principi ordinamentali del gioco in Italia
1. L'esercizio del gioco pubblico e' consentito nel territorio
dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela dei minori di eta';
b) legalita' del gioco, assicurata attraverso la conformita' alla
disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del
giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di
vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della
sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme
anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare
dipendenza patologica nel giocatore;
e) trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della piena
conoscibilita' delle regole e dei meccanismi di gioco;
f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano
competitivita' e solidita' organizzativa, economica ed efficienza dei
soggetti che compongono le relative filiere;
g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o
comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonche'
delle attivita' di riciclaggio eventualmente connesse alle attivita'
di gioco;
h) tracciabilita' dei flussi economici e finanziari delle
giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario
non corretto delle attivita' di gioco;
i) unitarieta' e uniformita' della organizzazione e della
gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero
territorio nazionale;
l) utilizzo della pubblicita' del gioco pubblico funzionale alla
diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con
l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili;
m) promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali
alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali
e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei
giocatori, in particolare dei soggetti piu' vulnerabili, e per
prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano
l'indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove
il messaggio.
2. I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio
interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite
dall'ordinamento nazionale.