Art. 4
Principi europei in materia di gioco
1. Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti
dell'ordinamento europeo. In particolare, l'esercizio del gioco
pubblico in Italia deve avvenire in conformita' al principio della
libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non
discriminazione e alle liberta' stabilite dai trattati dell'Unione
europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste.
2. I requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e gli
impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo
riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonche'
alla effettiva tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
3. L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso
la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra
concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e
pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai
Trattati dell'Unione europea. Conseguentemente e' riconosciuta la
rilevanza del principio di stabilita' delle regole della concessione,
sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario,
inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento
alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela
dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti
adottato al momento della concessione.
4. I principi europei valgono quale criterio interpretativo
preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicche'
l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre
possibili interpretazioni.