Art. 5
Fonti della disciplina del gioco in Italia
1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' recata
dalle seguenti fonti:
a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo
sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di
competenza;
b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il
quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il
connotato di legge fondamentale della materia;
c) il regolamento;
d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore
dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere
modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto
se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito.
3. In attuazione del principio di stabilita' delle regole della
concessione di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i diritti
del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato
e il regime di tassazione delle attivita' di gioco, non sono
modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.