Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «condizione di disabilita'»: una duratura compromissione
fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in
interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la piena
ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) «persona con disabilita'»: persona definita dall'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal
presente decreto;
c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita' e della salute - International Classification of
Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione
mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e
22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
marzo 1947, n. 1068;
d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie -
International Classification of Diseases (ICD), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli
articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la
costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a
New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da
qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di
funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel
tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo
nel lungo periodo;
f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute
di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture
corporee, delle attivita' e della partecipazione secondo la ICF
tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata
all'eta', alla condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo di
funzionamento ai fini scolastici;
g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di
valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di
disabilita';
h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i
benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione
di disabilita' e nel progetto di vita per migliorare le capacita'
della persona e la sua inclusione, nonche' per contrastare la
restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno»
e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e
della continuita' del sostegno;
i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di
coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di
intervento;
l) «valutazione di base»: procedimento volto ad accertare,
attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati
strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di
disabilita' ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al
sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
m) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a
delineare con la persona con disabilita' il suo profilo di
funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto
agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche
in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli
obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
n) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e
partecipato della persona con disabilita' che, partendo dai suoi
desideri e dalle sue aspettative e preferenze, e' diretto ad
individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni,
formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare
la qualita' della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in
condizioni di pari opportunita' rispetto agli altri;
o) «domini della qualita' di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti
nella vita di una persona con disabilita' valutabili con appropriati
indicatori;
p) «budget di progetto»: insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e
private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al
sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni) - 1. E' persona con disabilita' chi presenta
durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e
determina priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»