Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
                 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1. All'articolo 3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti: 
      «1.  E'  persona  con   disabilita'   chi   presenta   durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o  sensoriali  che,  in
interazione con barriere di diversa  natura,  possono  ostacolare  la
piena ed effettiva partecipazione nei diversi  contesti  di  vita  su
base  di  uguaglianza  con  gli  altri,  accertate  all'esito   della
valutazione di base. 
      2. La persona  con  disabilita'  ha  diritto  alle  prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di
sostegno  intensivo,  correlata  ai  domini   della   Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita'  e  della  salute
(ICF)  dell'Organizzazione  mondiale   della   sanita',   individuata
all'esito  della  valutazione  di  base,  anche  in  relazione   alla
capacita' complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
terapie. La necessita' di sostegno puo' essere  di  livello  lieve  o
medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di  livello  elevato  o
molto elevato. 
      3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia  ridotto
l'autonomia  personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da   rendere
necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
e' intensivo e determina priorita' nei programmi e  negli  interventi
dei servizi pubblici.»; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Persona   con
disabilita' avente diritto ai sostegni». 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 3  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104 si veda nelle note all'art. 2.