Art. 3
Modifiche all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:
«1. E' persona con disabilita' chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in
interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la
piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su
base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di
sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute
(ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla
capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o
medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o
molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Persona con
disabilita' avente diritto ai sostegni».
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 si veda nelle note all'art. 2.