Art. 4
Terminologia in materia di disabilita'
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, e' sostituita dalle
seguenti: «condizione di disabilita'»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap»,
«persona affetta da disabilita'», «disabile» e «diversamente abile»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con
disabilita'»;
c) le parole: «con connotazione di gravita'» e «in situazione di
gravita'», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla
lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessita' di
sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «persona con necessita' di sostegno intensivo».