Art. 4 
 
               Terminologia in materia di disabilita' 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) la parola: «handicap», ovunque ricorre,  e'  sostituita  dalle
seguenti: «condizione di disabilita'»; 
    b) le parole: «persona handicappata»,  «portatore  di  handicap»,
«persona affetta da disabilita'», «disabile» e «diversamente  abile»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «persona  con
disabilita'»; 
    c) le parole: «con connotazione di gravita'» e «in situazione  di
gravita'», ove ricorrono e sono riferite alle persone  indicate  alla
lettera  b)  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  necessita'  di
sostegno elevato o molto elevato»; 
    d) le parole: «disabile grave», ove  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «persona con necessita' di sostegno intensivo».