IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e,  in
particolare, la lettera a), del comma 2 dell'articolo 53; 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 16, in materia di regole statutarie per  il  funzionamento
delle federazioni sportive  nazionali  e  delle  discipline  sportive
associate; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 53, commi  6
e 11; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  2017,  n.  43,  recante
«Riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  concernente  il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.  124»  e,  in  particolare,
l'articolo 14, in materia di regole statutarie per  il  funzionamento
delle federazioni sportive paralimpiche e delle  discipline  sportive
paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le  altre,  di  risorse
finanziarie; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 644; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 333, in materia di progetti  di  integrazione  dei  disabili
attraverso lo sport; 
  Visto il decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   maggio   2020,   n.   31,   recante
«Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026  e  delle
finali ATP  Torino  2021-2025,  nonche'  in  materia  di  divieto  di
attivita' parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51; 
  Considerati la Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge
26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui  al  Codice  mondiale
antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA,  nonche'  gli
impegni assunti dal Governo  con  la  stessa  agenzia,  in  occasione
dell'aggiudicazione  dei  Giochi  Olimpici  e  Paralimpici  invernali
«Milano  Cortina  2026»,  riguardo  l'adozione  di  tutte  le  misure
necessarie  allo  svolgimento   delle   attivita'   antidoping,   con
particolare riferimento alla necessita'  di  dotare  l'organizzazione
nazionale  antidoping  delle  risorse,  delle  esperienze   e   delle
competenze necessarie per porre in essere i  programmi  di  controllo
del doping definiti a livello nazionale e internazionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi
Olimpici estivi di «Parigi 2024»  nonche'  in  vista  della  prossima
edizione   dei   Giochi   Olimpici   e   Paralimpici   invernali   di
«Milano-Cortina 2026»,  sia  sotto  il  profilo  del  rispetto  della
normativa internazionale in materia di antidoping che della  gestione
e  organizzazione  dei  grandi  eventi  sportivi,  di  provvedere  al
necessario riordino  della  disciplina  in  materia  di  mandati  dei
componenti degli organismi sportivi,  nonche'  di  intervenire  sulla
disciplina  in  materia  di  lavoro   sportivo   relativamente   agli
adempimenti in capo  sia  ai  datori  di  lavoro  sia  ai  lavoratori
sportivi e, infine, di intervenire sulla  disciplina  in  materia  di
controlli  economico-finanziari  e  di  contabilita'  delle  societa'
professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta
gestione in vista della  conclusione  della  stagione  sportiva,  del
rinnovo delle cariche federali e a fronte della  peculiare  scansione
temporale della relativa sessione di bilancio; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni  in  materia  di  sostegno  didattico  agli  alunni  con
disabilita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per assicurare il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2024/2025; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni  in  materia  di  universita'  e  ricerca   e   per   il
rafforzamento   delle   attivita'   di   realizzazione   di   alloggi
universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno  accademico
2024/2025; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni finalizzate a garantire entro il 31  dicembre  2024,  il
completamento  della  formazione  del  personale,  a   vario   titolo
coinvolto, nelle procedure di cui al  decreto  legislativo  3  maggio
2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilita',  in  modo  da
consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio  2025,  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso
decreto legislativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per lo sport e i  giovani,  dell'istruzione  e  del  merito,
dell'universita'  e  della  ricerca,  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti  e  per  le  disabilita',  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute,  per  la   pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi 
 
  1. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti  di  cui  al  secondo
periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»; 
    b)  dopo  il  terzo  periodo,  sono  inseriti  i   seguenti:   «I
presidenti, in  caso  di  candidatura  successiva  al  terzo  mandato
consecutivo, sono eletti  a  condizione  che  conseguano  alla  prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del  totale  dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata  elezione,  non  sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede  al  ballottaggio  tra  gli  altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per  i  membri
degli  organi  direttivi.  In  tal  caso  il  presidente  e  l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova  assemblea  elettiva.  Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo  il  mandato  che  ha
avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il  mandato  di
durata  inferiore  in  caso  di  cessazione  a  causa  di  dimissioni
volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore  a  due
anni e  un  giorno,  cessato  a  causa  di  dimissioni  volontarie  o
commissariamento non interrompe la  consecutivita'  dei  mandati  del
presidente che ha svolto il  mandato  precedente.  In  ogni  caso  il
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»; 
    c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La  disciplina
di cui al presente comma si applica anche  agli  Enti  di  promozione
sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali
delle  Federazioni  sportive  nazionali,  delle  Discipline  sportive
associate e degli Enti di promozione sportiva.». 
  2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27  febbraio  2017,  n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui  al  secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti»; 
      2)  dopo  il  terzo  periodo,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «I
presidenti, in  caso  di  candidatura  successiva  al  terzo  mandato
consecutivo, sono eletti  a  condizione  che  conseguano  alla  prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del  totale  dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata  elezione,  non  sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede  al  ballottaggio  tra  gli  altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per  i  membri
degli  organi  direttivi.  In  tal  caso  il  presidente  e  l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova  assemblea  elettiva.  Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo  il  mandato  che  ha
avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il  mandato  di
durata  inferiore  in  caso  di  cessazione  a  causa  di  dimissioni
volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore  a  due
anni e  un  giorno,  cessato  a  causa  di  dimissioni  volontarie  o
commissariamento non interrompe la  consecutivita'  dei  mandati  del
presidente che ha svolto il  mandato  precedente.  In  ogni  caso  il
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti  di
promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture
territoriali regionali  delle  FSP  e  delle  DSP  e  degli  Enti  di
promozione sportiva paralimpica.».