Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
      «Art.  13-bis  (Commissione  indipendente   per   la   verifica
dell'equilibrio  economico  e  finanziario  delle  societa'  sportive
professionistiche). - 1. E' istituita la Commissione indipendente per
la verifica dell'equilibrio economico e  finanziario  delle  societa'
sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La  Commissione
ha sede in Roma ed e' l'organismo competente a effettuare i controlli
per  i  provvedimenti  stabiliti   nei   rispettivi   statuti   dalle
Federazioni  sportive  nazionali,  ai  sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 10-bis. 
      2. La Commissione svolge attivita'  di  controllo  e  vigilanza
sulla  legittimita'  e  regolarita'  della   gestione   economica   e
finanziaria delle societa' sportive professionistiche partecipanti ai
campionati relativi a discipline di  sport  di  squadra  al  fine  di
verificare  il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,   il
mantenimento   dell'equilibrio   economico   e   finanziario   e   il
funzionamento dei controlli interni. 
      3. La  Commissione  certifica  la  regolarita'  della  gestione
economica e finanziaria delle  societa'  sportive  professionistiche,
mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive
federazioni sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione
dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro  provvedimento
conseguente. 
      4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione: 
        a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti
valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati  regolamentati,
verifica la correttezza e  la  congruita'  dei  documenti  societari,
sulla base  della  normativa  civilistica,  societaria  e  contabile,
nonche'  delle  previsioni  contenute  nei  regolamenti  federali  di
riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi
piu'  urgenti,  indica  le  rettifiche  da  apportare,  al  fine   di
neutralizzare  gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e
patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria   o
straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e
regolamenti, anche sportivi; 
        b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa
federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la
partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni
contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive
nazionali di riferimento in conformita' ai principi  degli  organismi
sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline,
emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della
documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con
ciascuna delle federazioni sportive nazionali di  riferimento  e,  in
ogni caso,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva
stagione sportiva; 
        c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e
documenti contabili  e  societari,  nonche'  di  ogni  altro  atto  o
documento comunque necessario per le proprie valutazioni; 
        d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e
ispezioni presso le sedi delle societa'; 
        e) richiede alle societa' sportive professionistiche  e  alle
Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti,
informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone
fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente
le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo
finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; 
        f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive
nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti
dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore
legale dei conti, la  societa'  di  revisione  e  i  dirigenti  delle
societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per
le proprie valutazioni; 
        g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza,
d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati  o
societa'  sportive  professionistiche,  e  propone   alle   Autorita'
competenti, diverse da quelle di cui alla lettera  i),  nonche'  alle
Federazioni  sportive  nazionali  o  alle  Leghe,  l'attivazione   di
indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e  secondo  le
regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi; 
        h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e
trasmette la relativa documentazione; 
        i)  attiva  forme  di  collaborazione  con   la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). 
      5. La Commissione presenta, entro il 30  settembre  di  ciascun
anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del  Consiglio  dei
ministri o all'Autorita' politica delegata in materia  di  sport  sui
risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'andamento
degli  equilibri   economico-finanziari   delle   societa'   sportive
professionistiche. 
      6.  La  Commissione,   dotata   di   autonomia   regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria,
opera con indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ne fanno  parte,  come  componenti  di
diritto,  il  presidente  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono
delegare personale di qualifica dirigenziale di  livello  generale  o
equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i
restanti quattro componenti sono  scelti  tra  magistrati  contabili,
professori  universitari  nelle  materie  economiche,  giuridiche   e
finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi
alle magistrature superiori o dottori commercialisti  iscritti  anche
all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con  comprovata
esperienza nel settore della revisione contabile  societaria,  e  due
tra  essi  sono  individuati  nell'ambito  di  una  rosa  di   cinque
nominativi, proposti, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dalle
Federazioni sportive nazionali interessate,  d'intesa  con  le  Leghe
professionistiche di riferimento. Trascorso il  predetto  termine  di
trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorita' politica  delegata
in materia di sport invita il Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) a provvedere entro un ulteriore termine  di  quindici  giorni,
decorso il quale l'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport
provvede di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
La nomina  del  presidente  e  dei  predetti  quattro  componenti  e'
effettuata previo  parere  favorevole  delle  competenti  Commissioni
parlamentari che  si  esprimono  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all'audizione
delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro  trenta
giorni dalla richiesta del parere; decorso  tale  termine  il  parere
viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per  il
presidente e per i componenti diversi da quelli  di  diritto,  e'  di
sette anni, a  decorrere  dall'insediamento,  senza  possibilita'  di
conferma.  Il  presidente  e  i  componenti  della  Commissione  sono
incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con  gli  organi  di
vertice del CONI, delle Federazioni sportive  nazionali  con  settori
professionistici  e  con  gli  organi  di  vertice  delle  leghe   di
riferimento,    ove    istituite,    nonche'    con    le    societa'
professionistiche. L'incompatibilita' perdura per  un  biennio  dalla
cessazione  della  carica.  Per  tutta   la   durata   dell'incarico,
presidente e componenti diversi da  quelli  di  diritto  non  possono
esercitare, a pena  di  decadenza,  alcuna  attivita'  professionale,
imprenditoriale  o   di   consulenza,   nel   settore   dello   sport
professionistico,  nonche'  ricoprire  incarichi  negli   organi   di
giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.  Se  dipendenti
pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto  sono,
secondo l'ordinamento  di  appartenenza,  collocati  fuori  ruolo  in
aspettativa o in altra analoga posizione, per  tutta  la  durata  del
mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in  caso  di
parita' di voto, prevale quello  del  Presidente.  Il  presidente,  i
componenti  e  il  personale  della  Commissione  sono  tenuti   alla
osservanza del segreto d'ufficio.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di sport, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono determinate le  indennita'  spettanti  al
Presidente e ai componenti. Al  funzionamento  dei  servizi  e  degli
uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che  ne
risponde al  Presidente,  che  e'  organo  della  Commissione  ed  e'
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dall'Autorita'
politica delegata in materia di sport,  su  proposta  del  presidente
della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. 
      7. La Commissione delibera, con proprio regolamento,  le  norme
concernenti  l'organizzazione  e  il  funzionamento,  nonche'  quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti  previsti
dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma  gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di
cui al  comma  11  ed  e'  indipendente  nell'utilizzare  la  propria
dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in  base  al
bilancio di  previsione  approvato  dalla  Commissione  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si  riferisce.
Il contenuto  e  la  struttura  del  bilancio  di  previsione  e  del
rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal  regolamento
di cui al presente comma, che disciplina anche le  modalita'  per  le
eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto  della
gestione  finanziaria,  approvato  entro  il  30   aprile   dell'anno
successivo, e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione  finanziaria  sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
      8. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito  un  apposito  ruolo   del   personale   dipendente   della
Commissione. Il numero dei posti previsti  dalla  dotazione  organica
non puo'  eccedere  le  trenta  unita',  di  cui  due  con  qualifica
dirigenziale non generale, quindici funzionari  e,  in  posizione  di
comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto  o  posizione
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  cinque  funzionari  e   otto
assistenti. L'assunzione del  personale  non  dirigenziale  di  ruolo
avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso.  Al  personale  di
ruolo  della  Commissione  si  applica  il  trattamento  economico  e
giuridico previsto per il personale della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  In   sede   di   prima   applicazione,   nelle   more
dell'espletamento delle procedure concorsuali e  sino  all'immissione
in  ruolo  del  personale  vincitore  delle  predette  procedure,  la
Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a
quindici  unita',  scelti  fra  il  personale  dipendente  da   altre
pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali,
collocato in posizione di comando,  fuori  ruolo,  distacco  o  altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei
limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente,  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
Il personale  collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di  comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il  trattamento  economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a  carico
della medesima e si applica il trattamento accessorio  del  personale
di ruolo della Commissione  con  oneri  a  carico  della  stessa.  La
Commissione non puo' avvalersi del personale  appartenente  ai  ruoli
della  Polizia  di  Stato  e  del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
All'atto del collocamento fuori ruolo e'  reso  indisponibile,  nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario. Al personale in  servizio  presso  la
Commissione e' fatto divieto di assumere altro impiego o  incarico  o
esercitare attivita' professionali,  commerciali  e  industriali.  La
Commissione puo' inoltre avvalersi di esperti secondo  le  regole  di
organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento  di  cui  al
comma 7. Per l'anno 2024  gli  esperti,  se  a  titolo  oneroso,  non
possono  eccedere  il  numero  di  5  unita',  nel  limite  di  spesa
complessivo di euro 200.000. 
      9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui
al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le  verifiche
effettuate da parte degli  organismi  di  controllo  istituiti  dalle
federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai
rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data,  cessano
di operare. Restano ferme  tutte  le  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate  nel  presente   articolo,   che   siano   espressamente
attribuite dalla normativa vigente  alle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati. 
      10.  Per  l'istituzione  e   l'avvio   della   Commissione   e'
autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo  bilancio  autonomo
per effetto dell'articolo 10, comma 3, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      11.  A  decorrere  dall'anno  2025,  la  Commissione   provvede
all'autonoma gestione  delle  spese  per  il  proprio  funzionamento,
mediante: 
        a) il contributo annuale della quota  di  euro  1.900.000  da
parte  delle  Federazioni  sportive  di  riferimento,  ripartita   in
proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla
legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle
stesse Federazioni sportive Nazionali; 
        b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di
euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche  sottoposte
alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per  cento  del
fatturato  di  ciascuna  delle  societa',  da  calcolare  sull'ultimo
bilancio   approvato   da   ciascuna    delle    predette    societa'
professionistiche del relativo fatturato. 
      12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale  previste
al comma 11 sono determinate con atto della  Commissione,  sottoposto
ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione  dell'atto,  possono  essere
formulati rilievi cui la Commissione si conforma  e,  in  assenza  di
rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali
variazioni della misura  e  delle  modalita'  di  contribuzione  sono
adottate ai sensi del primo periodo. 
      13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati  in
590.000 euro per  l'anno  2026  e  330.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2027 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.»; 
    b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1°  luglio  2024»,  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».