Art. 3 
 
            Misure urgenti in materia di lavoro sportivo 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta  la  seguente:
«f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo,  fino  alla  soglia  di
5.000 euro annui,  per  le  quali  e'  sufficiente  la  comunicazione
preventiva.»; 
    b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto  il  seguente:
«Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni  di  cui  al
primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni  successivi  alla
fine di ciascun anno di riferimento, in  un'unica  soluzione,  ovvero
alla cessazione  del  relativo  rapporto  di  lavoro  se  intervenuta
precedentemente.». 
  2. All'articolo 53, comma 2, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata. 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25,  comma  6,  terzo  periodo,  dopo  la  parola
«corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla  soglia  di
euro 5.000 annui»; 
    b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non
sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari
sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese
sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza,
nel  limite  complessivo  di  400  euro  mensili,  in  occasione   di
manifestazioni ed  eventi  sportivi  riconosciuti  dalle  Federazioni
sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate,  dagli  Enti
di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e  dalla
societa' Sport e salute S.p.a. purche' deliberino sulle tipologie  di
spese e le attivita' di volontariato per le quali e'  ammessa  questa
modalita' di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento
dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono
tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto  attraverso
il Registro nazionale delle attivita' sportive  dilettantistiche,  in
apposita  sezione  del  Registro  stesso,  entro  la  fine  del  mese
successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del
volontario  sportivo.  Tale  comunicazione  e'  resa   immediatamente
disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato
nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)  e  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione  e'  messa  a
disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale  dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale  di  cui
al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  nonche'  tramite  il
sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo
codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico delle amministrazioni di riferimento. I  rimborsi  di  cui  al
presente comma non concorrono a formare il reddito  del  percipiente.
Detti  rimborsi  concorrono  al  superamento  dei   limiti   di   non
imponibilita' previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e  costituiscono
base imponibile previdenziale al relativo  superamento,  nonche'  dei
limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».