Art. 4 
 
                   Organizzazione di NADO Italia - 
            Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia 
 
  1. Per le finalita'  della  Convenzione  internazionale  contro  il
doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII
Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la  legge  26
novembre 2007  n.  230,  nonche'  in  conformita'  alle  prescrizioni
dettate dalla World  Anti-Doping  Agency  (WADA),  per  le  attivita'
urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici  invernali  «Milano
Cortina 2026», NADO Italia, Organizzazione  Nazionale  Antidoping  in
Italia, e' dotata di personalita' giuridica di diritto privato, quale
agenzia tecnica indipendente, e,  ferme  restando  le  competenze  in
materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attivita'  di
vigilanza  e  controllo  del  rispetto   della   normativa   sportiva
antidoping  secondo  le  prescrizioni  della  WADA  e   le   relative
disposizioni organizzative  interne.  NADO  Italia,  per  l'esercizio
delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della
societa' Sport e salute S.p.a. I  rapporti,  anche  finanziari  e  di
gestione delle risorse, tra NADO Italia e la societa' Sport e  salute
S.p.a.  sono  disciplinati  da  un  contratto  di  servizio  annuale.
Nell'ambito di NADO Italia le funzioni  giudicanti  sono  svolte  dal
Tribunale  Nazionale  Antidoping.  Con  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le
modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in  coerenza  con
gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina  degli  organi  di
amministrazione e del Presidente. 
  2. All'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 630, dopo le parole:  «A  decorrere  dall'anno  2019»
sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»; 
    b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente: 
      «630-bis.  A  decorrere   dall'anno   2026,   il   livello   di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),  della
societa'  Sport  e  salute  Spa   e   dell'Organizzazione   Nazionale
Antidoping in Italia (NADO Italia), e' stabilito nella  misura  annua
del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio
dello Stato, registrate nell'anno precedente, e  comunque  in  misura
non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES,  IVA,  IRAP  e  IRPEF  nei
seguenti  settori  di  attivita':  gestione  di  impianti   sportivi,
attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita'  sportive.  Le
risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella  misura
di 45 milioni  di  euro  annui,  per  il  finanziamento  delle  spese
relative  al  proprio  funzionamento   e   alle   proprie   attivita'
istituzionali, nonche' per la copertura  degli  oneri  relativi  alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;  nella
misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia,  Organizzazione
Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore  a  355,3
milioni di euro annui, alla Sport e salute  Spa;  per  2  milioni  di
euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da  634  a  639.  Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a  272,3
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota  destinata  alla
Sport e salute Spa.». 
  3. Per  l'attuazione  del  comma  2  e'  autorizzata  la  spesa  di
4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di  7.700.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025. 
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede: 
    a)  per   l'anno   2024,   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, a  valere  sulle  risorse  affluite  sul  suo
bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  10,  comma  3,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione  dei  relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189; 
    b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  gli  interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle  somme  di  cui  al
comma 2, lettera b).