Art. 4 Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia 1. Per le finalita' della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonche' in conformita' alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attivita' urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, e' dotata di personalita' giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attivita' di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della societa' Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente. 2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»; b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente: «630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.». 3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede: a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).