Art. 5 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Al fine di armonizzare la  disciplina  in  materia  di  principi
contabili per le societa' professionistiche  di  calcio,  nonche'  di
consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio  di
esercizio, in vista della  conclusione  della  stagione  sportiva  di
riferimento e della relativa sessione di  bilancio,  all'articolo  1,
comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  secondo  periodo
e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse  dalle  societa'
italiane emittenti valori  mobiliari  ammessi  alla  negoziazione  su
mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno  la  durata  di  tre
esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non
siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla  data  di   cessazione   dei
precedenti.». 
  2.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole:
«di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti:  «,
e al comma 5-ter.1.»; 
    b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente: 
      «5-ter.1.  All'amministratore  delegato  di  cui  al  comma  5,
lettera a), numero  2),  sono  altresi'  attribuite  le  funzioni  di
commissario straordinario per la realizzazione  degli  interventi  di
cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente
decreto, con i poteri di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma  5,  lettera
a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa'  di  cui
al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
e degli altri enti territoriali,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono  agli  adempimenti  previsti   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; 
    c) dopo  l'Allegato  1,  e'  aggiunto  l'Allegato  1-bis  di  cui
all'allegato A al presente decreto.