IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visto  l'articolo  117,  commi  2,  lettera  e),  3  e   4,   della
Costituzione, che disciplina il riparto  di  competenze  legislative,
rispettivamente,  in   materia   di   «tutela   della   concorrenza»,
«professioni» e turismo; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo  17,  comma  3,
che consente al  Ministro  di  adottare,  con  decreto  ministeriale,
regolamenti nelle materie di competenza; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e,  in  particolare,  l'articolo
54-bis  che  trasferisce  al  Ministero  del  turismo   le   funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6 concernente  l'istituzione
del Ministero del turismo; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n.  77,  recante  «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
  Visto, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge  n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 recante «Nomina dei ministri», con  il  quale  la  sen.  Daniela
Garnero Santanche', tra gli altri, e'  stata  nominata  Ministro  del
turismo; 
  Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 177,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del turismo, degli Uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo  57,  comma  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), per il quale:  «Senza  pregiudizio  delle
disposizioni  del  capo  relativo  al  diritto  di  stabilimento,  il
prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione,  esercitare,
a titolo temporaneo, la sua  attivita'  nello  Stato  membro  ove  la
prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale  Stato
ai propri cittadini»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,   come   successivamente   modificata   ed
integrata; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante  «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n.  97  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'articolo
3; 
  Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13
luglio 2021, notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del
Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio  2021,  con
la  quale  e'  stato  approvato  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR); 
  Vista in particolare,  la  Missione  1,  Componente  3  «Turismo  e
cultura», Riforma 4.1  «Ordinamento  delle  professioni  delle  guide
turistiche» del Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),
finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione
di guida turistica e a standardizzare i livelli  di  prestazione  del
servizio su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante  «Disciplina  della
professione di guida turistica», ed in particolare gli articoli 4, 5,
6, 7, 12 e 14; 
  Ritenuto di procedere, in  attuazione  dell'articolo  4,  comma  3,
della legge  13  dicembre  2023,  n.  190,  all'individuazione  delle
ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre  quelle
di cui al comma 1 del citato articolo, nonche' alla  definizione  dei
criteri e delle modalita' di svolgimento dell'esame; 
  Ritenuto di procedere, in  attuazione  dell'articolo  5,  comma  1,
della legge 13 dicembre 2023,  n.  190,  all'istituzione  dell'elenco
nazionale delle  guide  turistiche,  alla  iscrizione  nel  quale  e'
subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale; 
  Ritenuto di procedere, in  attuazione  dell'articolo  6,  comma  7,
lettera a) della legge 13 dicembre  2023,  n.  190,  a  stabilire  le
condizioni alle quali la  prestazione  della  guida  turistica  possa
essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita'  di
accertamento del carattere temporaneo  e  occasionale  della  stessa,
secondo i criteri previsti dall'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  206  del  2007,  in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 59 del medesimo decreto; 
  Sentito sul punto il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud  le
politiche di coesione e il PNRR; 
  Ritenuto altresi' di  procedere,  in  attuazione  dell'articolo  6,
comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire
le modalita' di svolgimento delle misure compensative,  ai  fini  del
riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica; 
  Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 7,  comma  4,  e
dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 13  dicembre  2023,  n.
190,  alla  definizione   degli   ambiti   e   delle   modalita'   di
specializzazione e di  aggiornamento  per  la  professione  di  guida
turistica,  nonche'  delle  modalita'  di  iscrizione   delle   guide
turistiche gia' abilitate  in  una  o  piu'  regioni  nelle  apposite
sezioni  dell'elenco   nazionale   relative   alle   specializzazioni
territoriali; 
  Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di  categoria
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale; 
  Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 12  della  legge
13 dicembre 2023, n. 190, alla  regolamentazione  delle  funzioni  di
controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti  lo
svolgimento  della  professione  di  guida  turistica  da  parte  dei
soggetti autorizzati; 
  Ritenuto di procedere, in attuazione  dell'articolo  14,  comma  2,
della legge  13  dicembre  2023,  n.  190,  alla  determinazione  del
contributo a carico  dei  soggetti  interessati  alla  partecipazione
all'esame di  abilitazione,  nonche'  dei  contributi  a  carico  dei
soggetti richiedenti il rilascio  del  tesserino  professionale,  dei
cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e
delle   guide   turistiche   interessate   a   conseguire   ulteriori
specializzazioni; 
  Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997  n.  281,  nella
seduta del 30 maggio 2024, in  relazione  all'attuazione  dei  citati
articoli 4, 6 e 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024. 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Requisiti per la partecipazione 
                 all'esame nazionale di abilitazione 
 
  1. Per partecipare all'esame di abilitazione e'  necessario  essere
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a. aver compiuto la maggiore eta'; 
    b. essere cittadino italiano o di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
immigrazione   e   di   lavoro,   fatti   salvi   eventuali   accordi
internazionali in materia; 
    c. godere dei diritti civili e politici; 
    d. non aver subito condanne passate in giudicato  o  applicazione
della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale  la
legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; 
    e.  non  avere  riportato  condanne,  anche  non  definitive,   o
l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi
con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o
con  violazione  dei  doveri  ad  essi   inerenti,   che   comportino
l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli
31 e 35 del Codice penale; 
    f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o altro diploma dichiarato  equipollente  o  equivalente  dalle
competenti autorita', oppure una laurea triennale ovvero  una  laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 
  2. I requisiti di cui al comma precedente devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda previsto dal bando di cui all'articolo 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117: 
                «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri»,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  12  settembre
          1988, n. 214, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17,  rubricato
          «Regolamenti»: 
                «1. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) Abrogato. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59.»,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  54-bis,  rubricato
          «Istituzione del Ministero e attribuzioni»: 
                «1. E' istituito il Ministero del turismo,  cui  sono
          attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in
          materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal
          presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e  fatte
          salve in ogni caso  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo.». 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni dei  Ministeri»,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021,
          n. 51. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6,  rubricato
          «Ministeri della cultura e del turismo»: 
                «1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e  per  il  turismo»  e'  ridenominato   «Ministero   della
          cultura». 
                2.  Al  decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.
          300D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  Capo  XII  del  Titolo  IV  la  rubrica  e'
          sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»; 
                  b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i  beni
          e le attivita' culturali» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; 
                  c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo  e'
          soppresso; 
                  d) dopo il Capo XII del Titolo IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    «CAPO XII-BIS 
                    MINISTERO DEL TURISMO 
                    Art.  54-bis   (Istituzione   del   Ministero   e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                    2. Al Ministero del turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
                    Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero
          cura la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione
          delle politiche turistiche nazionali,  i  rapporti  con  le
          regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico,  le
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
                    Art. 54-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero
          si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati  da
          un segretario generale ai sensi degli articoli 4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4.». 
                    3. Le denominazioni «Ministro  della  cultura»  e
          «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo».  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del
          turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo» e  «Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo». 
                    4. Comma soppresso. 
                    5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma
          2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater»,  e'  autorizzata
          la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          recante  «Governance  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
          Resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure», e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129,  Edizione
          straordinaria. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8,  rubricato
          «Coordinamento della fase attuativa»: 
                «1. Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di
          interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento
          delle relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione  e  controllo.  A  tal  fine,
          nell'ambito   della   propria   autonomia    organizzativa,
          individua, tra quelle esistenti, la  struttura  di  livello
          dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce  una
          apposita  unita'  di  missione  di   livello   dirigenziale
          generale fino al completamento del  PNRR,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
          tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
          entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione   del   presente   decreto,   il   relativo
          provvedimento di organizzazione interna,  con  decreto  del
          Ministro  di  riferimento,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con l'Ispettorato generale  per  il  PNRR
          per   l'espletamento   degli   adempimenti   previsti   dal
          Regolamento  (UE)  2021/241  e,  in  particolare,  per   la
          presentazione alla Commissione europea delle  richieste  di
          pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del
          medesimo regolamento. La stessa provvede a  trasmettere  al
          predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
          e di realizzazione fisica e procedurale degli  investimenti
          e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione  dei
          relativi  obiettivi  intermedi  e  finali,  attraverso   le
          specifiche funzionalita' del  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 1043, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178. 
                3.  La  medesima  struttura  vigila  affinche'  siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
                4. La struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
                5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento,  anche
          in sede  prospettica,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
                5-bis.  Nell'ambito   di   un   protocollo   d'intesa
          nazionale  tra  il  Governo  e  le   parti   sociali   piu'
          rappresentative,  ciascuna  amministrazione   titolare   di
          interventi previsti nel  PNRR  prevede  lo  svolgimento  di
          periodici tavoli di settore e  territoriali  finalizzati  e
          continui sui progetti  di  investimento  e  sulle  ricadute
          economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
          nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei  singoli
          ambiti territoriali e sulle riforme settoriali  e  assicura
          un confronto preventivo sulle ricadute dirette o  indirette
          sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione  ai
          tavoli di settore e territoriali di cui  al  primo  periodo
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                6. Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis  e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
                6-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                6-ter. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma
          6-bis e per garantire il conseguimento  degli  obiettivi  e
          degli interventi di competenza del  Ministero  del  turismo
          previsti  nel  PNRR,  con  particolare  riguardo  a  quelle
          strettamente connesse al coordinamento delle  attivita'  di
          gestione nonche' al loro  monitoraggio,  rendicontazione  e
          controllo, essenziali per  l'efficace  realizzazione  delle
          misure  di  sostegno  e  incentivazione  del  settore   del
          turismo,   l'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo    e'
          autorizzata, in aggiunta alla dotazione  organica  prevista
          dalla  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle   risorse
          finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per  l'anno
          2021, ad assumere, entro l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
          procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei
          principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
          e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
          nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
          aziende  alberghiere.  L'individuazione  delle  unita'   di
          personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
          da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
          Ministero  del  turismo  e  l'ENIT-Agenzia  nazionale   del
          turismo, da stipulare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. A tale  fine,  all'articolo  7,  comma  8,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione del Ministero  del  turismo,  lo  stesso»
          sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo».
          All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  presente
          comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667  euro
          per l'anno 2021, a 7.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
                6-quater.   Alla    compensazione    degli    effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto,  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-ter   del
          presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  del  21
          ottobre 2022,  recante  «Nomina  dei  Ministri»,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 25 ottobre 2022, n. 250. 
              -  Il  decreto-legge  11   novembre   2022,   n.   173,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,  e'   stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 11 novembre 2022, n. 264. 
              - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30  ottobre  2023,  n.   177,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero del turismo, degli  uffici  di
          diretta  collaborazione  del  Ministro   e   dell'Organismo
          indipendente di valutazione della  performance»,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 5 dicembre 2023, n. 284. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale»,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O. 
              - Il Trattato internazionale  25  marzo  1957,  recante
          «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  9
          maggio 2008, n. C 115. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57: 
                «Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi
          le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,  in
          quanto non siano regolate dalle disposizioni relative  alla
          libera circolazione  delle  merci,  dei  capitali  e  delle
          persone. 
                I servizi comprendono in particolare: 
                  a) attivita' di carattere industriale; 
                  b) attivita' di carattere commerciale; 
                  c) attivita' artigiane; 
                  d) attivita' delle libere professioni. 
                Senza  pregiudizio  delle   disposizioni   del   capo
          relativo al diritto di stabilimento,  il  prestatore  puo',
          per  l'esecuzione  della  sua  prestazione,  esercitare,  a
          titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro  ove
          la prestazione e' fornita, alle stesse  condizioni  imposte
          da tale Stato ai propri cittadini.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18
          agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              - La Direttiva 7  settembre  2005,  n.  2005/36/CE  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          riconoscimento delle  qualifiche  professionali,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  30
          settembre 2005, n. L 255. 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   9
          novembre 2007, n. 261. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9,  rubricato
          «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale  e
          temporanea»: 
                «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a  15,  la  libera
          prestazione di servizi sul territorio  nazionale  non  puo'
          essere  limitata  per  ragioni  attinenti  alle  qualifiche
          professionali: 
                  a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                  b) in caso di spostamento del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
                2. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
                3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
                3-bis. Per  le  attivita'  stagionali,  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente  ai
          casi in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli
          per verificare il carattere temporaneo  e  occasionale  dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
                4. In caso di spostamento, il prestatore e'  soggetto
          a norme professionali, di carattere professionale, legale o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  59,
          rubricato «Libera prestazione di servizi per l'attivita' di
          guida turistica e di accompagnatore turistico»: 
                «1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Ministro  per  le  politiche  europee,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma
          4, della legge  29  marzo  2001,  n.  135,  possono  essere
          adottati,  nel   rispetto   del   diritto   comunitario   e
          dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere  uniformi  le
          valutazioni ai fini della verifica della  occasionalita'  e
          della temporaneita'  delle  prestazioni  professionali  per
          l'attivita'  di  guida  turistica   e   di   accompagnatore
          turistico.». 
              - Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante
          «Codice della normativa statale in tema  di  ordinamento  e
          mercato del turismo, a norma dell'articolo 14  della  legge
          28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'   attuazione   della
          direttiva   2008/122/CE,   relativa   ai    contratti    di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio.», e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  recante
          «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo
          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
          Governo  in  materia  di  contratti  pubblici»,  e'   stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 31 marzo 2023, n. 77, S.O. 
              - La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante  «Disposizioni
          per     l'adempimento     degli     obblighi      derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2013», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana 20 agosto 2013, n. 194. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3,  rubricato
          «Disposizioni   relative   alla   libera   prestazione    e
          all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica  da
          parte di  cittadini  dell'Unione  europea.  Caso  EU  Pilot
          4277/12/MARK.»: 
                «1.  L'abilitazione   alla   professione   di   guida
          turistica e' valida su tutto il  territorio  nazionale.  Ai
          fini dell'esercizio stabile  in  Italia  dell'attivita'  di
          guida turistica, il riconoscimento  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
          professionale  conseguita  da  un   cittadino   dell'Unione
          europea in un altro Stato membro ha efficacia su  tutto  il
          territorio nazionale. 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   i   cittadini
          dell'Unione    europea    abilitati    allo     svolgimento
          dell'attivita'    di    guida     turistica     nell'ambito
          dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
          in  regime  di  libera  prestazione   dei   servizi   senza
          necessita' di alcuna autorizzazione ne'  abilitazione,  sia
          essa generale o specifica. 
                3. Comma abrogato.». 
              - Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
          dispositivo per  la  ripresa  e  la  resilienza,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  18
          febbraio 2021, n. L 57. 
              -  La  decisione  del  Consiglio  Economia  e   Finanza
          (ECOFIN) del 13  luglio  2021,  notificata  all'Italia  dal
          Segretariato generale del Consiglio stesso con  nota  prot.
          n. LT161/21 del 14 luglio 2021. 
              - La Missione 1,  Componente  3  «Turismo  e  cultura»,
          Riforma 4.1  «Ordinamento  delle  professioni  delle  guide
          turistiche» del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
          (PNRR). 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
          di abilitazione»: 
                «1.  L'esame  di  abilitazione  all'esercizio   della
          professione di guida  turistica  e'  indetto,  con  cadenza
          almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste  nello
          svolgimento di una prova scritta, una  prova  orale  e  una
          prova tecnico-pratica  riguardanti  le  materie  di  storia
          dell'arte,  geografia,  storia,  archeologia,  diritto  del
          turismo  e  accessibilita'  e   inclusivita'   dell'offerta
          turistica, fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  oltre
          all'accertamento della  conoscenza  di  almeno  una  lingua
          straniera. Sono esonerati dall'obbligo  di  verifica  della
          conoscenza linguistica coloro che  hanno  conseguito  nella
          lingua straniera, all'esito di un  corso  di  studi  tenuto
          presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
          diploma di scuola secondaria  o  altro  diploma  dichiarato
          equipollente  o  equivalente  dalle  competenti   autorita'
          oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai  sensi
          della normativa vigente. 
                2. Per partecipare all'esame di abilitazione  occorre
          essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) avere compiuto la maggiore eta'; 
                  b) essere cittadino  italiano  o  di  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o,  se   cittadino   di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea, essere in  regola  con  le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  immigrazione  e  di
          lavoro, fatti salvi  eventuali  accordi  internazionali  in
          materia; 
                  c) godere dei diritti civili e politici; 
                  d) non aver subito condanne con sentenze passate in
          giudicato o in applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti, per reato doloso, per il quale la legge  preveda  la
          pena della reclusione o dell'arresto; 
                  e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
          non definitive o in applicazione della  pena  su  richiesta
          delle  parti,  per  reati  commessi  con   abuso   di   una
          professione, arte, industria, o di un commercio o  mestiere
          o  con  violazione  dei  doveri  ad  essi   inerenti,   che
          comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
          sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; 
                  f)  aver  conseguito  il  diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo  grado  o  altro  diploma  dichiarato
          equipollente  o  equivalente  dalle  competenti   autorita'
          oppure   una   laurea   triennale   ovvero    una    laurea
          specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 
                  g) Lettera abrogata. 
                3. Con decreto del Ministro del turismo, da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate
          le ulteriori materie d'esame, oltre  a  quelle  di  cui  al
          comma 1, e sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          svolgimento dell'esame di abilitazione. 
                4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  14,
          comma  2,  al  fine  di  far  fronte  alle  spese  relative
          all'esame  di  abilitazione  e'  autorizzata  la  spesa  di
          300.000 euro per l'anno 2024 e  di  170.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025.». 
              - Si  riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  5,
          rubricato «Elenco nazionale»: 
                «1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
          decreto del Ministro del turismo da adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  l'elenco  nazionale  delle  guide  turistiche,   di
          seguito  denominato  «elenco  nazionale»,  al  quale   sono
          iscritti, a domanda, coloro che: 
                  a)   hanno   superato   lo   specifico   esame   di
          abilitazione di cui all'articolo 4; 
                  b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
          professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  c)  sono  gia'  abilitati  allo  svolgimento  della
          professione di guida turistica  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                2. L'elenco nazionale, distinto in  apposite  sezioni
          ai sensi degli articoli 6,  comma  8,  e  7,  comma  2,  e'
          aggiornato  a  seguito  della  verifica  delle  domande  di
          iscrizione,     delle      specializzazioni      acquisite,
          dell'adempimento   dell'obbligo   di   aggiornamento,   con
          indicazione   dell'ultima   data,   e    delle    ulteriori
          certificazioni di conoscenza delle lingue straniere  ed  e'
          reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
          del  turismo.   Per   la   realizzazione   di   un'apposita
          piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di  300.000
          euro per l'anno 2024. Al fine  di  far  fronte  alle  spese
          relative alla tenuta dell'elenco nazionale  e'  autorizzata
          la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
                3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
          degli  iscritti,  il  numero  di  iscrizione,  la  data  di
          abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
          data di  conseguimento,  la  data  dell'ultimo  adempimento
          dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per  le
          quali e' stata conseguita l'abilitazione. 
                4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  legge  6
          agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale  e'
          consentito l'esercizio della professione di guida turistica
          su tutto il  territorio  nazionale  ed  e'  rilasciato  dal
          Ministero   del   turismo   un   tesserino   personale   di
          riconoscimento, munito di fotografia, numero di  iscrizione
          e relativo codice univoco di  identificazione,  da  esibire
          durante lo svolgimento della professione.». 
              - Si  riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  6,
          rubricato «Esercizio della professione sulla base di titoli
          conseguiti all'estero»: 
                «1. I cittadini dell'Unione  europea,  di  uno  Stato
          appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
          abilitati  allo  svolgimento  della  professione  di  guida
          turistica in conformita' alla normativa di un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
          o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro  attivita'
          in Italia: 
                  a) su base temporanea e occasionale, in  regime  di
          libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
                  b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
          della qualifica professionale conseguita in un altro  Stato
          membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
          o  in  Svizzera,  previa   eventuale   integrazione   della
          formazione mediante una misura compensativa ai sensi  degli
          articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9  novembre  2007,
          n.  206,  consistente,  a  scelta  del   richiedente,   nel
          compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento  ovvero  nel
          superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. 
                2. Il tirocinio di adattamento, della durata  massima
          di  ventiquattro  mesi,   consiste   nell'esercizio   della
          professione sotto la responsabilita' di  un  professionista
          qualificato, accompagnato da una formazione  complementare,
          ed e' oggetto di valutazione da  parte  del  Ministero  del
          turismo. 
                3. La  qualifica  professionale  di  guida  turistica
          conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
          e'   riconosciuta   previo   superamento   di   una   prova
          attitudinale in  lingua  italiana.  I  cittadini  di  Stati
          diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
          attitudinale se sono in regola con le disposizioni  vigenti
          in materia di immigrazione. 
                4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1,  lettera
          b), e 3, e' indetta dal Ministero del  turismo  e  consiste
          nello svolgimento di una  prova  scritta  e  di  una  prova
          orale, volte a verificare le conoscenze professionali e  le
          competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 1. 
                5. Comma abrogato. 
                6. Comma abrogato. 
                7. Con  decreto  del  Ministro  del  turismo,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono stabilite: 
                  a) sentito il Ministro per gli affari  europei,  il
          Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
          quali la prestazione possa essere considerata temporanea  e
          occasionale,  nonche'  le  modalita'  di  accertamento  del
          carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo  i
          criteri previsti dall'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto  legislativo
          n. 206 del  2007,  ferma  restando  la  necessita'  di  una
          dichiarazione  preventiva  dell'interessato,  efficace  per
          dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
          in via  telematica  al  Ministero  del  turismo  che  cura,
          altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di  ogni
          altra informazione posseduta; 
                  b) le modalita' di  svolgimento  del  tirocinio  di
          adattamento  e  della  prova  attitudinale,  ai  fini   del
          riconoscimento  della  qualifica  professionale,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 9  novembre  2007,
          n. 206. 
                8. I soggetti che abbiano ottenuto il  riconoscimento
          della  qualifica  ai  sensi  del  presente  articolo   sono
          iscritti, a domanda,  in  un'apposita  sezione  dell'elenco
          nazionale e possono esercitare la professione su  tutto  il
          territorio nazionale. 
                9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
          ad accertare il carattere temporaneo  e  occasionale  della
          prestazione di cui al comma 1,  lettera  a),  del  presente
          articolo e a pronunciarsi, ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle  domande
          di riconoscimento della qualifica  professionale  di  guida
          turistica, conseguita all'estero.». 
              - Si  riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  7,
          rubricato «Corsi di specializzazione e aggiornamento»: 
                «1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale
          possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche  e
          territoriali, tra loro  cumulabili,  anche  in  materia  di
          turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione
          a corsi di contenuto teorico  e  pratico,  autorizzati  dal
          Ministero del turismo. 
                2. Il  superamento  dei  corsi  di  specializzazione,
          della durata minima di cinquanta ore, consente  alle  guide
          turistiche di iscriversi in  apposite  sezioni  dell'elenco
          nazionale,   recanti   la   specializzazione   tematica   e
          territoriale acquisita. 
                3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con
          cadenza  almeno   triennale,   il   continuo   e   costante
          aggiornamento delle proprie  competenze  e  conoscenze,  al
          fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni  e
          di con-tribuire al  migliore  esercizio  della  professione
          nell'interesse dei  turisti,  mediante  corsi  a  contenuto
          teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  del  turismo,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni  di  categoria
          e, se  del  caso,  altri  soggetti  che  il  Ministero  del
          turismo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano ritengano opportuno ascoltare,  da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono individuati gli ambiti e le  modalita'
          di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1  e
          3. I  decreti  di  cui  al  presente  comma  sono  volti  a
          disciplinare le  specializzazioni  su  scala  nazionale,  a
          valorizzarne la  valenza  e  a  definirne  i  requisiti,  i
          caratteri obbligatori e gli  standard  minimi  al  fine  di
          assicurare l'uniformita' dei percorsi  di  specializzazione
          attivati.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  12,
          rubricato «Divieti e sanzioni»: 
                «1. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  svolgere  od
          offrire le attivita' proprie  della  professione  di  guida
          turistica, di cui all'articolo 2, comma  2,  in  violazione
          della  presente  legge  e  senza  la  relativa   iscrizione
          nell'elenco nazionale, fatte salve  le  eccezioni  previste
          dall'articolo 3, comma 2. 
                2. E' fatto divieto a chiunque non  sia  in  possesso
          della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
          di altri segni distintivi idonei alla  sua  identificazione
          come guida turistica. 
                3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
          a tour operator e a ogni  altro  intermediario  di  servizi
          turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
          digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
          delle guide turistiche, di soggetti che non siano  iscritti
          nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
          ai tour operator e a ogni altro  intermediario  di  servizi
          turistici  e'  fatto  obbligo  di  indicare  il  numero  di
          iscrizione  presente  nell'elenco  nazionale  della   guida
          turistica che presta la propria attivita'. 
                4. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  interdire  o,
          comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e  lo
          svolgimento della relativa attivita' in tutti gli  istituti
          e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  anche  appartenenti  a
          soggetti privati, aperti al pubblico. 
                5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione dei divieti di cui ai commi  1,  2,  3  e  4  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  3.000  a  euro
          12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e  da
          euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
          responsabili degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura
          aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 
                6. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 11, si applica la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 1.500. 
                7.   In   caso   di   violazione   dell'obbligo    di
          presentazione  della  dichiarazione   preventiva   di   cui
          all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
          amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 
                8. Alle funzioni di controllo  provvedono  i  comuni,
          attraverso gli organi  di  polizia  locale,  e  ogni  altro
          soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
          competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
          del Ministro del turismo, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                9. Il  comune  nel  cui  territorio  e'  commessa  la
          violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
          sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 
                10. Per quanto non previsto dalla presente legge  per
          le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  13,
          rubricato «Disposizioni transitorie e finali»: 
                «1. Le guide turistiche gia' abilitate alla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge  sono  iscritte,  a
          domanda, nell'elenco nazionale ed  e'  loro  rilasciato  il
          tesserino personale di riconoscimento di  cui  all'articolo
          5, comma 4. 
                2. Le guide turistiche gia'  abilitate  all'esercizio
          della professione in una o piu' regioni  sono  iscritte,  a
          domanda, nelle apposite sezioni  dell'elenco  nazionale  di
          cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni
          territoriali, e ottengono  l'annotazione  delle  conoscenze
          linguistiche attestate dal titolo gia'  posseduto,  secondo
          modalita' da individuare con il decreto  del  Ministro  del
          turismo di cui all'articolo 7, comma 4. 
                3. Fino al  centottantesimo  giorno  successivo  alla
          data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  del
          turismo  di  cui  all'articolo  5,  istitutivo  dell'elenco
          nazionale, le guide turistiche gia' abilitate continuano  a
          esercitare  la  professione  ai  sensi   della   disciplina
          previgente. 
                4. Il comma 3 dell'articolo 3 della  legge  6  agosto
          2013, n. 97, e' abrogato. 
                5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9
          novembre  2007,  n.  206,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla lettera i),  le  parole:  «nonche'  per  le
          attivita'  che  riguardano  il  settore   turistico»   sono
          soppresse; 
                  b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
                    «i-bis) il Ministero del turismo per le attivita'
          che riguardano il settore turistico».». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  14,
          rubricato «Disposizioni finanziarie»: 
                «1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2  del
          presente articolo,  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 4 e 5,  comma  2,  pari  complessivamente  a
          600.000 euro per l'anno 2024  e  a  220.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a  300.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
          220.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del turismo; 
                  b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del turismo. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro  del  turismo,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   legge,   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
          carico dei soggetti interessati dalle disposizioni  di  cui
          all'articolo  4  in  modo  da  concorrere  alla   copertura
          integrale dei relativi  oneri,  nonche'  sono  stabiliti  i
          contributi  a  carico  dei   soggetti   interessati   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13  in
          misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
          da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
          al primo periodo  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero del turismo. 
                3. Fatta eccezione per  gli  articoli  richiamati  ai
          commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
          attivita' previste dalla presente legge  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali»,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il Codice penale,  approvato  con  Regio  decreto  19
          ottobre 1930, n. 1398, e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del Regno  d'Italia  26  ottobre  1930,  n.  251,
          suppl. Straord. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31,  rubricato
          «Condanna per i delitti commessi con abuso di  un  pubblico
          ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione»: 
                «Ogni condanna per delitti commessi con  l'abuso  dei
          poteri, o con la  violazione  dei  doveri  inerenti  a  una
          pubblica funzione, o ad un pubblico servizio,  o  a  taluno
          degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con
          l'abuso di  una  professione,  arte,  industria,  o  di  un
          commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi
          inerenti, importa l'interdizione  temporanea  dai  pubblici
          uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio
          o mestiere.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  35,
          rubricato «Sospensione dall'esercizio di una professione  o
          di un'arte»: 
                «La sospensione dall'esercizio di una  professione  o
          di  un'arte  priva  il  condannato   della   capacita'   di
          esercitare, durante la sospensione, una professione,  arte,
          industria, o un  commercio  o  mestiere,  per  i  quali  e'
          richiesto   uno   speciale   permesso   o   una    speciale
          abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'. 
                La sospensione dall'esercizio di una professione o di
          un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
          superiore a tre anni. 
                Essa consegue a ogni  condanna  per  contravvenzione,
          che  sia  commessa  con  abuso  della  professione,   arte,
          industria,  o  del  commercio  o   mestiere,   ovvero   con
          violazione dei doveri ad  essi  inerenti,  quando  la  pena
          inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.».