Art. 2 Procedura per il conseguimento dell'abilitazione 1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica secondo le modalita' previste dal presente Capo. 2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda. 3. Il medesimo bando prevede, altresi', le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento delle procedure di esame il cui importo e' stabilito al successivo articolo 28.