Art. 2 
 
                   Procedura per il conseguimento 
                          dell'abilitazione 
 
  1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul  proprio
sito istituzionale, con cadenza almeno  annuale,  organizza  sessioni
d'esame per il conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di guida turistica  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente Capo. 
  2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i  termini  di
presentazione della domanda. 
  3.  Il  medesimo  bando  prevede,  altresi',   le   modalita'   del
versamento, da parte del candidato, del contributo per  le  spese  di
espletamento delle procedure di esame il cui importo e' stabilito  al
successivo articolo 28.