Art. 2
Procedura per il conseguimento
dell'abilitazione
1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio
sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni
d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica secondo le modalita' previste dal
presente Capo.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di
presentazione della domanda.
3. Il medesimo bando prevede, altresi', le modalita' del
versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di
espletamento delle procedure di esame il cui importo e' stabilito al
successivo articolo 28.