Art. 3 Prove di esame 1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalita' del candidato. 2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. 3. Per ogni prova puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti. 4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta nelle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio. 5. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta. 6. La prova orale valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 7. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacita' di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma precedente. 8. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.
Note all'art. 3: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame di abilitazione»: «1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto la maggiore eta'; b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c) godere dei diritti civili e politici; d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; g) Lettera abrogata. 3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».