Art. 3
Prove di esame
1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione
di guida turistica deve accertare la professionalita' del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova
orale e una prova tecnico-pratica.
3. Per ogni prova puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a
40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato
un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a
risposta aperta nelle seguenti materie:
a. storia dell'arte;
b. geografia;
c. storia;
d. archeologia;
e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita'
dell'offerta turistica;
f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i
candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25
punti nella prova scritta.
6. La prova orale valuta la capacita' di comunicazione, la
conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un
colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova
scritta, nonche' nella verifica della conoscenza di almeno una lingua
straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della
domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono
esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica
coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1,
ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
7. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della
guida turistica, la capacita' di condurre visite guidate e fornire
informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita
guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma
precedente.
8. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte
le prove previste.
Note all'art. 3:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».