Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La Commissione esaminatrice e' nominata  con  provvedimento  del
Ministero del turismo ed e'  composta  da  cinque  membri  effettivi,
incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto di esame. 
  2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la
prova orale  e  tecnico-pratica,  al  fine  della  valutazione  delle
conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato.  I
membri aggiunti partecipano ai lavori della  Commissione  per  quanto
attiene alle rispettive materie. 
  3. Nella prima riunione, la Commissione nomina  un  Segretario  con
funzioni di verbalizzante, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
  4.  Qualora  le  circostanze  lo  richiedano,  e'  fatta  salva  la
possibilita' di nominare  sottocommissioni  d'esame,  nonche'  membri
supplenti. 
  5. La Commissione, prima dello  svolgimento  delle  prove  d'esame,
articola il programma delle materie oggetto delle  prove  d'esame  di
cui all'articolo 3, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e
le modalita' di valutazione delle prove. 
  6. L'incarico  di  componente  della  Commissione  da'  diritto  al
compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.