Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame. 2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie. 3. Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 4. Qualora le circostanze lo richiedano, e' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni d'esame, nonche' membri supplenti. 5. La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame, articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 3, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle prove. 6. L'incarico di componente della Commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.