Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del
Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi,
incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto di esame.
2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la
prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle
conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I
membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto
attiene alle rispettive materie.
3. Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con
funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Qualora le circostanze lo richiedano, e' fatta salva la
possibilita' di nominare sottocommissioni d'esame, nonche' membri
supplenti.
5. La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame,
articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame di
cui all'articolo 3, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e
le modalita' di valutazione delle prove.
6. L'incarico di componente della Commissione da' diritto al
compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.