IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Vista la legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  recante  «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,   n.   394,   recante
«Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 1987)», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447,  recante  «Approvazione  del  codice  di  procedura  penale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 250, del 24 ottobre 1988; 
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211,  recante  «Interventi  nel
settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'articolo 1, commi 343,  344,  345,  345-bis,  345-ter,
345-quater,  345-quinquies,  345-sexies,   345-septies,   345-octies,
345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 932; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 3; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
«Attuazione della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante  «Norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 289; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,   recante
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per  il
contenimento   delle   tariffe   elettriche   e    del    gas,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'articolo
1, comma 891; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi  e  del  settore  ittico  nonche'  di  sostegno  alle   imprese
agroalimentari colpite da eventi  atmosferici  avversi  di  carattere
eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani,  sito  nel
Comune di Cogoleto»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13   marzo   2020,   n.   66,   recante
«Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026  e  delle
finali ATP Torino 2021 - 2025,  nonche'  in  materia  di  divieto  di
attivita' parassitarie», e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,  e,   in
particolare, l'articolo 95; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro  sportivo»,  e,
in particolare, l'articolo 31; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  e,  in
particolare, l'articolo 1-septies; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e   autostradali»,   e,   in   particolare,
l'articolo 2, comma 2-ter; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, commi 475, 519 e 632; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, gli
articoli 9 e 33, commi 5 e 5-quater; 
  Visto il decreto-legge  31  marzo  2023,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2023,   n.   58,   recante
«Disposizioni urgenti per la realizzazione del  collegamento  stabile
tra la Sicilia e la Calabria»; 
  Visto il decreto-legge 14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  giugno   2023,   n.   68,   recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e, in
particolare, l'articolo 3, comma 7-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  10  luglio  2023,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  7  luglio  2021,  sulla  razionalizzazione  delle
misure per promuovere la realizzazione della  rete  transeuropea  dei
trasporti (TEN-T)»; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   136,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'
economiche  e  finanziarie  e   investimenti   strategici»,   e,   in
particolare, l'articolo 19-bis, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n.  161,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  gennaio   2024,   n.   2,   recante
"Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in  Stati
del Continente africano"; 
  Vista la legge 30  dicembre  2023  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 277; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
tempestiva operativita' della societa' Stretto di Messina S.p.A. e di
assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione
del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di procedere  a  una
razionalizzazione  dei  compiti  e  delle  funzioni   attribuite   ai
commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato
degli stessi e dell'utilizzo delle risorse  disponibili,  nonche'  di
dare nuovo impulso alla realizzazione e  al  completamento  di  opere
rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  consentire
l'avvio della fase di operativita' dell'Autorita' per  la  laguna  di
Venezia, rafforzandone le capacita' tecniche e amministrative; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
realizzazione o  il  completamento  di  interventi  infrastrutturali,
nonche'  di  quelli  necessari  al   potenziamento   delle   ferrovie
regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di  massa  e
al completamento della Scuola Politecnica  -  Polo  Universitario  di
ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il
finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito
nazionale  sia  con  particolare  riguardo  al  continente  africano,
all'attuazione del Piano Mattei,  nonche'  all'internazionalizzazione
delle imprese italiane; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e  a
tutelare gli  investimenti  operati  dalle  associazioni  e  societa'
sportive; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  giustizia,
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, dell'economia e  delle  finanze  e
per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali 
 
  1. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo  all'aggiornamento  dei   piani   economico-finanziari   dei
concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le
quali interviene la scadenza  del  periodo  regolatorio  quinquennale
nell'anno 2024 presentano le  proposte  di  aggiornamento  dei  piani
economico-finanziari  predisposti  in   conformita'   alle   delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio
2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro  e
non oltre il 31 dicembre 2024.». 
  2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«quantificato sulla base della valutazione  documentale  e  contabile
affidata a primaria societa' di revisione abilitata al rilascio della
certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della
legge 31 gennaio 1992, n.  59,  i  cui  oneri  sono  a  carico  della
societa' ANAS S.p.A»; 
    b) al secondo periodo,  le  parole  «,  nonche'  all'entita'  del
corrispettivo da riconoscere  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo» sono soppresse.