Art. 2
Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa'
concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 8:
1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con
le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158
del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e
Calabria»;
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024»
sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato
nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai
sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse
disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa,
ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di
capitale sociale nel corso del 2023,»;
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe
vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi
determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe
vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i
prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre
2021»;
4) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il
contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di
cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di
cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del
relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito
all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter,
8-quater e 8-quinquies di uno o piu' soggetti di adeguata esperienza
e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» e' sostituita
dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
1) le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «delle societa' del Gruppo ferrovie dello
stato italiane»;
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite
le seguenti: «e per l'attivita' di direzione lavori dell'opera»;
3) le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti:
«centocinquanta unita'».