Art. 2 
 
Disposizioni urgenti  per  garantire  l'operativita'  della  societa'
  concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre  1971,
  n. 1158 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  marzo  2023,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 8: 
        1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti  con
le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n.  1158
del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia  e
Calabria»; 
        1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31  luglio  2024»
sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»; 
      2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato
nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia  e  finanza  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1,»  con  le  seguenti:  «delle  risorse
disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa,
ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo  di  aumento  di
capitale sociale nel corso del 2023,»; 
      3) al comma 8-quater, secondo periodo: 
        3.1) alla lettera a), le  parole:  «i  prezzi  delle  tariffe
vigenti nell'anno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  prezzi
determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»; 
        3.2) alla lettera b), le  parole:  «i  prezzi  delle  tariffe
vigenti al 31 dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti  al  31  dicembre
2021»; 
      4) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: 
        «8-sexies.  L'importo  aggiornato  del   contratto   con   il
contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi  di
cui all'articolo 4, comma 3, come  determinato  ai  sensi  dei  commi
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando  il  limite  di
cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della  stipula  del
relativo    atto    aggiuntivo,    all'asseverazione    in     merito
all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi  8-bis,  8-ter,
8-quater e 8-quinquies di uno o piu' soggetti di adeguata  esperienza
e  qualificazione  professionale   nominati   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.»; 
    b) all'articolo 3, comma 8, la parola  «adottata»  e'  sostituita
dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»; 
    c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo: 
      1) le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «delle societa' del Gruppo ferrovie  dello
stato italiane»; 
      2) dopo le parole: «di cui al presente decreto»  sono  inserite
le seguenti: «e per l'attivita' di direzione lavori dell'opera»; 
      3) le parole: «cento unita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«centocinquanta unita'».