Art. 3 
 
     Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e  delle  funzioni
attribuite ai commissari straordinari nominati per  la  realizzazione
degli interventi infrastrutturali prioritari ai  sensi  dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  nonche'  ai
commissari straordinari,  individuati  nell'Allegato  I  al  presente
decreto, nominati in virtu' di specifiche disposizioni di legge. 
  2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti  da  disposizioni
di legge, il  piano  di  razionalizzazione  di  cui  al  comma  1  e'
predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a)  riduzione  del  numero  dei  commissari  nominati  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
tenuto conto dell'omogeneita' del settore di intervento,  dell'ambito
territoriale  di  riferimento,  della   rilevanza   economica   degli
interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle  strutture  di
supporto; 
    b) individuazione, in relazione agli interventi di cui  al  comma
1,  di  eventuali  lotti  funzionali  aggiuntivi  dotati  di   idonea
copertura finanziaria da affidare  alla  competenza  del  commissario
straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento  dell'opera  e
delle  specifiche  caratteristiche   di   complessita'   progettuale,
difficolta'  esecutiva  o  attuativa,  complessita'  delle  procedure
tecnico-amministrative  o  impatto  sul  tessuto  socio-economico   a
livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti; 
    c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito  degli  interventi
di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti,
nonche' del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di  nuovi
commissari, sulla base di esigenze di  razionalizzazione  dell'azione
amministrativa dei commissari straordinari. 
  3. Qualora si rendano necessarie modifiche al  decreto  di  cui  al
comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2
e con le medesime modalita' di cui al presente articolo  anche  oltre
il termine di novanta giorni individuato dal comma 1. 
  4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  da
adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio  2023,  n.
101, nonche' le relative opere connesse o  strumentali,  per  la  cui
realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di
uno o piu' commissari straordinari, che e' disposta  con  i  medesimi
decreti. Ai commissari  straordinari  nominati  ai  sensi  del  primo
periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo,  possono
essere trasferite le  funzioni  commissariali  gia'  affidate  ad  un
Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo  4,  comma
1,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  o  in  virtu'  di
specifiche disposizioni di  legge,  nei  limiti  di  quanto  previsto
dall'Allegato  I  al  presente  decreto.  I  commissari  straordinari
nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito  del
personale  dirigenziale  di  RFI  S.p.a.  e  ANAS  S.p.A.  dotati  di
comprovata esperienza nel settore, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti
aggiuntivi ne' rimborsi spese a carico della finanza pubblica  ovvero
del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle  strutture
della societa' di provenienza  e  delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche  dello  Stato  e  degli  altri  enti   territoriali.   Le
amministrazioni e gli enti interessati  provvedono  agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai  decreti
di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle  opere,
inclusa l'estensione delle competenze del  Commissario  straordinario
agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere gia' oggetto di
commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b),  ovvero
alla  sostituzione  dei  Commissari,  si  procede  con  le   medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini  di  cui  al
primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo
periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  1,
quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto  periodo,
2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai  sensi  del  primo
periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso  in  cui
le  risorse  finalizzate  a  ciascuno  degli  interventi  oggetto  di
commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. 
  6. Al fine di coordinare l'attivita' dei commissari straordinari di
cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la  realizzazione  delle  relative
opere   commissariate,   nonche'   di   predisporre   il   piano   di
razionalizzazione  di  cui  al  comma  1,  e'  istituito,  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  l'Osservatorio  sui
commissariamenti infrastrutturali. 
  7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative
modalita' di funzionamento, la nomina dei componenti e gli  eventuali
compensi sono definiti con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.  L'Osservatorio  puo'
avvalersi  di  esperti,  consulenti  e   stipulare   convenzioni   di
collaborazione con enti pubblici  e  privati  nonche'  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  di
euro 250.000 per l'anno 2024 e di  euro  500.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno
2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.