Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni
attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai
commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente
decreto, nominati in virtu' di specifiche disposizioni di legge.
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni
di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 e'
predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
tenuto conto dell'omogeneita' del settore di intervento, dell'ambito
territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli
interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di
supporto;
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma
1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea
copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario
straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e
delle specifiche caratteristiche di complessita' progettuale,
difficolta' esecutiva o attuativa, complessita' delle procedure
tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a
livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi
di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti,
nonche' del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi
commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione
amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al
comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2
e con le medesime modalita' di cui al presente articolo anche oltre
il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n.
101, nonche' le relative opere connesse o strumentali, per la cui
realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di
uno o piu' commissari straordinari, che e' disposta con i medesimi
decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo
periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono
essere trasferite le funzioni commissariali gia' affidate ad un
Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtu' di
specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto
dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari
nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del
personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di
comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti
aggiuntivi ne' rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero
del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture
della societa' di provenienza e delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le
amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti
di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere,
inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario
agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere gia' oggetto di
commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero
alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al
primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo
periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1,
quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo,
2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo
periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui
le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di
commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.
6. Al fine di coordinare l'attivita' dei commissari straordinari di
cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative
opere commissariate, nonche' di predisporre il piano di
razionalizzazione di cui al comma 1, e' istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui
commissariamenti infrastrutturali.
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative
modalita' di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali
compensi sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio puo'
avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di
collaborazione con enti pubblici e privati nonche' delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno
2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.