Art. 4 
 
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'  tecnica  e
amministrativa dell'Autorita'  per  la  Laguna  di  Venezia  e  della
      Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma  15,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine  di  consentire  l'avvio
delle attivita' prodromiche all'operativita'  dell'Autorita'  per  la
Laguna  di  Venezia,  istituita  con  l'articolo  95   del   medesimo
decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al
funzionamento  della  stessa,  il  Presidente,  in  fase   di   prima
applicazione, e' autorizzato a conferire  gli  incarichi  di  livello
dirigenziale  generale  previsti  dall'articolo  95,  comma  10,  del
decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga  alle  percentuali  di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e  a  stipulare  un  numero  massimo  di  otto  contratti  di
collaborazione, della durata massima di un  anno  e  per  un  importo
annuo  non  superiore  a  euro  40.000,  al  lordo   dei   contributi
previdenziali e degli oneri fiscali  a  carico  dell'amministrazione,
per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  predetto
decreto legislativo 165 del 2001, e  a  deliberare  il  bilancio  del
primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo
parere del Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Per le medesime esigenze  di  cui  al  comma  1,  il  Presidente
dell'Autorita' puo'  avviare  procedure  straordinarie  di  mobilita'
volontaria di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in misura non superiore  al  cinquanta  per  cento  del
contingente di cui all'articolo 95, comma 10,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95,  comma  16,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
con legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  4. Al fine di rafforzarne l'operativita'  istituzionale,  in  linea
con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione
e diffusione di iniziative artistiche e culturali del  territorio  di
riferimento, e' disposto, per l'anno 2024, a favore della  Fondazione
lirico-sinfonica  Petruzzelli  e  Teatri  di   Bari   un   contributo
straordinario di euro 750.000.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.