Art. 6 
 
    Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Le somme residue  relative  ai  mutui  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  concessi
dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle
ferrovie regionali di cui all'articolo 2,  comma  3  della  legge  22
dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei  sistemi
di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.
211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023  e
che risultano a tale data  non  utilizzate  dai  soggetti  mutuatari,
possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza
dell'ammortamento dei mutui ai fini  del  completamento  delle  opere
ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo
1, comma 289, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  I  soggetti
mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per la relativa  autorizzazione,  eventuali  richieste  di
variazione degli interventi ammessi a contributo durante  il  periodo
di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi. 
  2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata  ad  erogare  le
somme residue di cui al  comma  1  entro  il  31  dicembre  2028,  su
richiesta  dei  soggetti  mutuatari  e  previa   autorizzazione   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata  all'esito
della verifica della  rendicontazione  delle  spese  funzionali  alla
realizzazione degli interventi ammessi  a  contributo  ai  sensi  del
comma 1.