Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi
dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle
ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi
di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.
211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023 e
che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono essere erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere
ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo
1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti
mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di
variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo
di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi.
2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad erogare le
somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su
richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito
della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla
realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del
comma 1.