Art. 7 Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario al fine di completare le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresi', i compiti e le attivita' del commissario straordinario, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonche' il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. 2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali gia' nella titolarita' del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006. 3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresi', attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le facolta' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019. 4. Per l'espletamento dei propri compiti e attivita', il commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario straordinario e' autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario e', altresi', autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale e' autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente reso. 6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facolta' di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonche' gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto pubblico al quale e' trasferita la proprieta' delle aree. Il trasferimento della proprieta' avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. 8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attivita' continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. 9. Al fine di consentire le attivita' e i compiti di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.