Art. 7 
 
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di  bonifica
nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  nominato  un  commissario  straordinario  al  fine   di
completare  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione  degli
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza  e  bonifica  nel
sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di  cui  al
primo periodo individua, altresi',  i  compiti  e  le  attivita'  del
commissario  straordinario,  compresa  l'attivita'  di   gestione   e
smaltimento del percolato della discarica di  Molinetto,  nonche'  il
compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. 
  2. Il commissario straordinario  subentra  nei  rapporti  attivi  e
passivi,  nei  procedimenti  giurisdizionali  pendenti,  negli   atti
amministrativi e negoziali gia' nella  titolarita'  del  prefetto  di
Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia'  intestata
al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo  12.
Salvo diverse determinazioni del commissario  straordinario,  per  le
finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere  efficacia  gli  atti
adottati ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3554 del  5  dicembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006. 
  3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.  Restano
ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo  12,  comma  6,
del  decreto-legge  29   marzo   2019,   n.   27,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio  2019,  n.  44.  Al  commissario
sono, altresi', attribuiti  i  poteri  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997,  n.  135,  nonche'  le  facolta'  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019. 
  4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti   e   attivita',   il
commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e  il  Presidente
della  regione  Liguria,  un  sub-commissario,  cui   sono   affidati
specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un
compenso  pari  al  50  per  cento  del  compenso   del   commissario
straordinario. 
  5. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  commissario
straordinario  e'  autorizzato  ad   avvalersi,   mediante   apposita
convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa'
in house delle amministrazioni centrali dello Stato e  della  regione
Liguria ovvero  di  enti  pubblici  dotati  di  specifica  competenza
tecnica  nelle  materie  oggetto  dell'avvalimento,  degli  enti  del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente,  nei  limiti   delle   risorse
effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Il
commissario straordinario e', altresi', autorizzato ad avvalersi fino
a  un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale  appartenente
ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia  di
Stato, in posizione di comando o di  distacco  secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico
della stessa. Tale  personale  e'  autorizzato  a  effettuare  lavoro
straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite  effettivamente
reso. 
  6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al  presente
articolo da parte  del  commissario  straordinario  costituisce,  ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del  comune  interessato
alla  realizzazione  delle  opere  o  all'imposizione  dell'area   di
rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere e  urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
  7. Al fine di completare gli interventi  di  cui  al  comma  1,  il
commissario  straordinario   ha   la   facolta'   di   promuovere   e
sottoscrivere un accordo di programma con la regione  Liguria  e  gli
enti  locali  interessati,  avente  ad  oggetto   le   aree   dell'ex
stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto.  Con
l'accordo di programma di cui al primo periodo  sono  individuati  la
destinazione d'uso  delle  aree  anche  in  variante  allo  strumento
urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione,  gli  interventi
da effettuare, nonche'  gli  interventi  di  bonifica  funzionali  al
medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo  e  di  riconversione
delle aree,  il  piano  economico  e  finanziario  degli  interventi,
nonche' le risorse finanziarie necessarie,  gli  impegni  di  ciascun
soggetto sottoscrittore e le modalita' per  individuare  il  soggetto
incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo
di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto
pubblico  al  quale  e'  trasferita  la  proprieta'  delle  aree.  Il
trasferimento della  proprieta'  avviene  trascorsi  infruttuosamente
centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle  spese  sostenute
dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti  alla
data di adozione della richiesta  medesima,  adottata  con  atto  del
commissario straordinario nei  confronti  del  soggetto  responsabile
della contaminazione ovvero dei proprietari. 
  8. Nelle more della nomina del commissario straordinario  ai  sensi
del comma 1, le relative attivita' continuano  a  essere  svolte  dal
prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n.  27
del 2019. 
  9. Al fine di consentire  le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al
presente articolo, e' autorizzata la  spesa  di  euro  7.015.000  per
ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
speciale in conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per
l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e  2026,  si  provvede
con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.