Art. 8 
 
Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio  geologico  di
                                 CO2 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio
geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti
previsti dal presente decreto,  e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita'  di  autorita'
competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato  CCS,  di
seguito «Comitato», avente i compiti seguenti: 
        a) gestione e aggiornamento del Registro di cui  all'articolo
5, comma 1; 
        b)  individuazione  dei  formati   da   utilizzare   per   la
comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; 
        c) elaborazione dei dati ai  fini  dell'individuazione  delle
aree di cui all'articolo 7, comma 1; 
        d) valutazione della capacita' di stoccaggio  disponibile  di
cui all'articolo 7, comma 5; 
        e)  esame  delle  istanze  ai  fini  dell'assegnazione  delle
licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle
modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; 
        f)  esame  delle  istanze  ai   fini   del   rilascio   delle
autorizzazioni di  cui  agli  articoli  11-bis  e  12,  nonche'  ogni
attivita'   utile   ai   fini   dell'espressione   dei    pareri    o
dell'effettuazione  delle  segnalazioni   per   modifiche,   riesami,
aggiornamenti, revoche o  decadenze  delle  autorizzazioni  medesime,
nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza; 
        g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo
19, comma 2; 
        h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di
cui all'articolo 22, comma 2; 
        i) esame del piano relativo alla fase  di  post-chiusura  del
sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4; 
        l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; 
        m)  promozione  del  tentativo  di   conciliazione   di   cui
all'articolo  29  per  la  risoluzione  delle  controversie  relative
all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; 
        n) emissione di ingiunzione di pagamento  delle  sanzioni  di
cui all'articolo 33; 
        o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente. 
      2. Il Comitato e'  un  organo  collegiale  composto  da  cinque
membri con  diritto  di  voto,  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre,  compreso  il
presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica,  uno  dall'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  e  uno  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
      3. I membri del Comitato sono scelti  tra  persone  di  elevata
qualifica  professionale  e   comprovata   esperienza   nei   settori
interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in  situazione
di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro  attribuite.  I
membri  dichiarano  la  insussistenza  di  tale  conflitto   all'atto
dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La
comunicazione  di  cui  al  secondo  periodo  comporta  la  decadenza
automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto  che  lo
ha designato provvede alla individuazione del  sostituto,  che  viene
nominato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica.  Resta  ferma  la  disciplina   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
      4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di  ciascuno  dei
propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo'
essere rinnovato una sola volta. 
      5. Ai fini del supporto istruttorio,  tecnico  e  operativo  al
Comitato,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Comitato  medesimo,  una
apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica».  La
Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche,  si
compone di undici membri,  compreso  il  coordinatore,  nominati  con
decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.
Degli undici membri: 
        a) quattro,  incluso  il  coordinatore,  sono  designati  dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui  due  in
servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e
le georisorse (UNMIG); 
        b) due sono designati dall'ISPRA; 
        c) uno e' designato dal Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica; 
        d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
        e)  uno  e'  designato   dal   Ministero   dell'interno   tra
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
        f) uno e' designato dal Comitato centrale  per  la  sicurezza
tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi
connessi  ai  cambiamenti  climatici,  di  cui  all'articolo  9   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
        g)  uno  e'  designato  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
      6. La Segreteria tecnica, in casi  eccezionali,  si  avvale  di
enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento  delle  sue
attivita'. 
      7. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e
della Segreteria tecnica. 
      8. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ai  sensi  del
comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo  dello  stoccaggio
geologico di CO2.»; 
    b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di  cui
al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
al comma 5 dell'articolo 4»; 
    c) all'articolo 27: 
      1) al comma 1, le parole: «articoli: 4;  6,;»  sono  sostituite
dalle seguenti: « articoli: 6,»; 
      2) al comma  2-bis,  le  parole:  «degli  articoli  4  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo». 
  2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le  funzioni
di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati
nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 16 aprile 2024,  e  il  supporto  istruttorio,  tecnico  e
operativo alle relative attivita' e' fornito  dall'Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG),  dall'Istituto
superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e
dall'Istituto superiore di sanita' (ISS),  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.