Art. 8
Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di
CO2
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio
geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti
previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita'
competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di
seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo
5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la
comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle
aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di
cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle
licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle
modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonche' ogni
attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o
dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami,
aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime,
nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo
19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di
cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del
sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative
all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da cinque
membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il
presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata
qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori
interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione
di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I
membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La
comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza
automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo
ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' e
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei
propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo'
essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al
Comitato, e' istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una
apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La
Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si
compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in
servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno e' designato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;
d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
e) uno e' designato dal Ministero dell'interno tra
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno e' designato dal Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
g) uno e' designato dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di
enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue
attivita'.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e
della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del
comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio
geologico di CO2.»;
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui
al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite
dalle seguenti: « articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni
di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e
operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e
dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.