Art. 9 
 
Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria
e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo  Universitario
di ingegneria presso  il  Parco  scientifico  tecnologico  di  Genova
                               Erzelli 
 
  1. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di  euro  per
l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di  20  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui  al
primo periodo sono destinate: 
    a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno  2025,  30  milioni  di
euro per l'anno 2026 e a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2027  al
completamento da parte dell'Universita' degli studi di  Genova  della
Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco
scientifico tecnologico di Genova Erzelli; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi
infrastrutturali della regione Liguria. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25  milioni
di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2028 e 2029 si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2025 al 2029, mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 277  della  legge  30  dicembre
2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui  al  terzo  intervento
dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli); 
    b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro
per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per  l'anno  2027  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli
interventi  infrastrutturali  per  l'edilizia  pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
specificato,  rispettivamente,  dal  decreto   del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 29  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.