IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni per l'incremento  del  personale  che  opera  in  ambito
penitenziario e minorile, ai fini  del  miglior  funzionamento  degli
istituti di  pena,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  personale
amministrativo; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di
introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario,  per
una  razionalizzazione  di  alcuni  benefici,  di  alcune  regole  di
trattamento  applicabili  ai  detenuti  e  per   la   semplificazione
dell'accesso ai benefici; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire,  anche
in  relazione  agli  obblighi  euro-unitari,  il  reato  di  indebita
destinazione di beni ad opera del pubblico agente; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  interventi  in
materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  differire  il
termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone,  per  i
minorenni e per le famiglie, al fine di permettere  l'adozione  degli
interventi necessari per l'effettiva operativita' del medesimo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza,
di operativita' e di efficienza  degli  istituti  penitenziari  e  di
incrementare maggiormente le attivita' di  controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703  del
codice dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima  del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai  commi
2 e 3 e per un numero massimo di: 
    a) 500 unita' per l'anno 2025; 
    b) 500 unita' per l'anno 2026. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro  2.138.690  per  l'anno  2025,  di  euro
26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal
2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro  48.778.728
per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni  dal  2032  al
2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a
decorrere dall'anno 2036. 
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno  2025,
di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere
dall'anno 2027. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190  per
l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro  48.974.227  annui
per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030,  euro
49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per  gli  anni  dal
2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui
a decorrere dal 2036, si provvede: 
    a) quanto a euro 2.886.190 per  l'anno  2025  e  euro  27.373.303
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro  3.857.074  annui  a
decorrere dall'anno 2026; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per euro 259.043 per  l'anno  2025  ed  euro  3.350.292
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro  1.108.977
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
euro 209.963 per l'anno 2025 ed  euro  1.329.886  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed
euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 30.710 per l'anno 2025  ed  euro  1.462.916  annui  a
decorrere dall'anno 2026; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a  decorrere  dall'anno
2026; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica  per  euro  191.346  per  l'anno  2025  ed  euro
1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025  ed  euro  2.055.439
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per euro 218.026 per  l'anno  2025  ed  euro  2.118.311
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
euro 192.039 per l'anno 2025 ed  euro  1.284.337  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste  per  euro  34.742  per
l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
euro 254.917 per l'anno 2025 ed  euro  2.329.742  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
euro 94.482 per  l'anno  2025  ed  euro  921.961  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno
2026; 
    b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al  2029,
euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro  22.185.425  per  l'anno  2031,
euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro  22.783.092
per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a  decorrere  dall'anno  2036,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.