Art. 2 
 
                  Assunzione dirigenti penitenziari 
 
  1.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e  innovazione,  in
coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  la  dotazione  organica   del   personale   dirigenziale
penitenziario   e'   aumentata   di   venti   unita'   di   dirigente
penitenziario. 
  2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria  e'  autorizzato  a  bandire,  nel  biennio  2024-2025,
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo  indeterminato,
anche  mediante  scorrimento  delle  graduatorie  dei  concorsi  gia'
banditi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un
corrispondente contingente di venti unita' di personale  dirigenziale
penitenziario  in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'   assunzionali
dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente. 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  e'  autorizzato  lo
scorrimento della graduatoria del concorso  pubblico  per  esami  per
l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al  decreto
direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano  dei  fabbisogni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno  2024,  di
euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di
euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di
euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di
euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di
euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno  2034  e
di euro 2.363.416 annui a  decorrere  dall'anno  2035,  di  cui  euro
76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000  annui  a  decorrere  dall'anno
2025  per  le  spese  di  funzionamento.  Per  l'espletamento   delle
procedure concorsuali e' autorizzata la spesa  di  euro  100.000  per
l'anno 2024. 
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per  euro  952.417  per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
del Fondo di cui all'articolo  16,  comma  3,  del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per  l'anno  2025  ed
euro  2.363.416  annui   a   decorrere   dall'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.