Art. 4 
 
Disposizioni  in  materia  di  formazione  degli  agenti  di  polizia
                            penitenziaria 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
      «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita
in quattro mesi,  il  contingente  di  agenti  assegnato  a  prestare
servizio  presso  gli  istituti  penali  per  minorenni,  prima   del
raggiungimento  della  sede  assegnata,   frequenta   un   corso   di
specializzazione suppletivo di mesi due.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del  primo  ciclo  del
corso» sono inserite le seguenti: «di  durata  non  inferiore  a  tre
mesi».