Art. 4 Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.»; c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».