IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2555  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a  misure  per  un  livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972  e  che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148; 
  Vista la comunicazione della Commissione, del  13  settembre  2023,
relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi  1  e  2,  della
direttiva (UE) 2022/2555; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla  vita  privata  e
alle comunicazioni elettroniche); 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento  (UE)  n.
910/2014  per  quanto  riguarda  l'istituzione  del  quadro   europeo
relativo a un'identita' digitale; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/881 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  relativo   all'ENISA,   l'Agenzia
dell'Unione europea per  la  cibersicurezza,  e  alla  certificazione
della cibersicurezza per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione,  e  che  abroga  il  regolamento  (UE)   n.   526/2013
(«regolamento sulla cibersicurezza»); 
  Vista la  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e
medie imprese; 
  Vista  la  direttiva  2013/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12  agosto  2013,  relativa  agli  attacchi  contro  i
sistemi  di  informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
2005/222/GAI del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla  resilienza  operativa
digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE)
n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014  e
(UE) 2016/1011; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2556  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  che   modifica   le   direttive
2009/65/CE,   2009/138/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,    2014/59/UE,
2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per  quanto  riguarda  la
resilienza operativa digitale per il settore finanziario; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  relativa  alla  resilienza  dei
soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare, le disposizioni  in
materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  recante  «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo  19,
che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  39,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro
l'abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante «Proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Vista la legge 28 giugno 2024,  n.  90,  recante  «Disposizioni  in
materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale  e  di  reati
informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  adottato  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge n. 15 del 2024 per il recepimento  della  direttiva  (UE)
2022/2557 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  dicembre
2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che  abroga  la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del
6 novembre 2015, recante «Disposizioni per la  tutela  amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione
esclusiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre
2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
febbraio  2017,  concernente  «Direttiva  recante  indirizzi  per  la
protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica   nazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017; 
  Sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  ai   sensi
dell'articolo 3 della legge n. 15 del 2024; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
dell'11 luglio 2024 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica  amministrazione,
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della
sicurezza  energetica,  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,
dell'universita' e della ricerca, della cultura e della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  misure  volte  a  garantire  un
livello  elevato  di  sicurezza  informatica  in  ambito   nazionale,
contribuendo  ad  incrementare  il  livello   comune   di   sicurezza
nell'Unione europea  in  modo  da  migliorare  il  funzionamento  del
mercato interno. 
  2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede: 
    a) la Strategia nazionale di cybersicurezza,  recante  previsioni
volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica; 
    b)  l'integrazione   del   quadro   di   gestione   delle   crisi
informatiche,  nel  contesto  dell'organizzazione  nazionale  per  la
gestione delle crisi che coinvolgono aspetti  di  cybersicurezza,  di
cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  4  giugno  2021,  n.   82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c) la  conferma  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
quale: 
      1) Autorita' nazionale competente NIS, disciplinandone i poteri
inerenti all'implementazione e all'attuazione del presente decreto; 
      2)  Punto  di  contatto  unico  NIS,  assicurando  il  raccordo
nazionale e transfrontaliero; 
      3) Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza  informatica
in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia); 
    d) la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,
con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo  2,
della  direttiva  (UE)  2022/2555,  e  del  Ministero  della  difesa,
ciascuno per gli ambiti di competenza indicati all'articolo 2,  comma
1, lettera g), quali Autorita'  nazionali  di  gestione  delle  crisi
informatiche su vasta scala, assicurando la coerenza  con  il  quadro
nazionale esistente in  materia  di  gestione  generale  delle  crisi
informatiche,  fermi  restando  i   compiti   del   Nucleo   per   la
cybersicurezza di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  14  giugno
2021, n. 82; 
    e) l'individuazione di Autorita' di settore NIS  che  collaborano
con l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  supportandone  le
funzioni svolte quale Autorita' nazionale competente NIS e  Punto  di
contatto unico NIS; 
    f) l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti  a
cui si applica il presente decreto  e  la  definizione  dei  relativi
obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica e di notifica di incidente; 
    g)  l'adozione  di  misure  in  materia  di  cooperazione  e   di
condivisione  delle  informazioni  ai  fini   dell'applicazione   del
presente  decreto,  in  particolare,  attraverso  la   partecipazione
nazionale a livello dell'Unione europea: 
      1) al Gruppo di cooperazione NIS tra autorita' competenti NIS e
tra punti di contatto unici degli Stati membri  dell'Unione  europea,
nell'ottica di incrementare la fiducia e la collaborazione a  livello
unionale; 
      2) alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le  crisi
informatiche (EU-CyCLONe) al fine di sostenere la gestione coordinata
a livello operativo degli incidenti e  delle  crisi  cibernetiche  su
vasta scala e  di  garantire  il  regolare  scambio  di  informazioni
pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli  organi  e  gli
organismi dell'Unione europea; 
      3) alla Rete di CSIRT nazionali nell'ottica di  assicurare  una
cooperazione, sul piano tecnico, rapida ed efficace. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. : 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024,
          n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea  -  Legge  di   delegazione   europea   2022-2023),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2024,  n.
          46: 
                «Art.  3.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
          (UE) 2022/2555, relativa a misure  per  un  livello  comune
          elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
          regolamento  (UE)  n.  910/2014  e  della  direttiva   (UE)
          2018/1972  e  che  abroga  la  direttiva   (UE)   2016/1148
          (direttiva NIS2)). - 1. Nell'esercizio della delega per  il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il  Governo,
          sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva,
          oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) individuare i criteri in base ai quali  un  ente
          pubblico puo' essere considerato  pubblica  amministrazione
          ai  fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   della
          direttiva   (UE)   2022/2555,   anche    considerando    la
          possibilita' di applicazione della  direttiva  medesima  ai
          comuni e alle province  secondo  principi  di  gradualita',
          proporzionalita' e adeguatezza; 
                  b)  escludere  dall'ambito  di  applicazione  delle
          disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti  della
          pubblica  amministrazione  operanti  nei  settori  di   cui
          all'articolo 2,  paragrafo  7,  della  direttiva  medesima,
          compresi gli organismi di informazione per la sicurezza  ai
          quali si applicano le disposizioni  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124; 
                  c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo  2,
          paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adottati   su   proposta    delle    competenti
          amministrazioni,  siano  esentati  soggetti  specifici  che
          svolgono  attivita'  nei  settori  ivi   indicati   o   che
          forniscono servizi esclusivamente agli enti della  pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo  7,  della
          medesima direttiva; 
                  d) confermare la distinzione tra l'Agenzia  per  la
          cybersicurezza   nazionale,   quale   autorita'   nazionale
          competente e punto di contatto, ai  sensi  dell'articolo  8
          della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita'  di  settore
          operanti negli ambiti di cui agli  allegati  I  e  II  alla
          medesima direttiva; 
                  e)  in  relazione  all'istituzione  del   team   di
          risposta agli incidenti di sicurezza  informatica  (CSIRT),
          di cui all'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2022/2555,
          confermare le  disposizioni  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,   in   materia   di
          istituzione  del  CSIRT  Italia,  nonche'  ampliare  quanto
          previsto dal medesimo  decreto  legislativo  prevedendo  la
          collaborazione  tra  tutte  le  strutture   pubbliche   con
          funzioni  di  Computer  Emergency  Response   Team   (CERT)
          coinvolte in caso  di  eventi  malevoli  per  la  sicurezza
          informatica; 
                  f) prevedere un regime transitorio per  i  soggetti
          gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo  18
          maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE)
          2016/1148 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  6
          luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento,  ai
          fini  della  migliore   applicazione   delle   disposizioni
          previste dalla direttiva (UE) 2022/2555; 
                  g)   prevedere   meccanismi   che   consentano   la
          registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di  cui
          all'articolo 3  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  per  la
          comunicazione  dei  dati  previsti  dal  paragrafo  4   del
          medesimo articolo 3, compresi  i  soggetti  che  gestiscono
          servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle
          disposizioni della direttiva medesima relative  al  settore
          della cultura; 
                  h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21,
          paragrafo 2,  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  prevedere
          l'individuazione,  attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          flessibili  atti  a  corrispondere   al   rapido   sviluppo
          tecnologico,  delle  tecnologie  necessarie  ad  assicurare
          l'effettiva attivazione delle  misure  stesse.  L'autorita'
          amministrativa  individuata  come  responsabile   di   tale
          procedimento  provvede  altresi'  all'aggiornamento   degli
          strumenti adottati; 
                  i) introdurre nella legislazione vigente, anche  in
          materia  penale,  le  modifiche  necessarie  al   fine   di
          assicurare   il   corretto   recepimento   nell'ordinamento
          nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555
          in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'; 
                  l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia
          digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  in
          relazione alle attivita' previste dal regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
          luglio 2014; 
                  m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai
          fini dell'applicazione degli obblighi  informativi  di  cui
          all'articolo  23,  paragrafo  2,   della   direttiva   (UE)
          2022/2555; 
                  n) rivedere il sistema sanzionatorio e  il  sistema
          di vigilanza ed esecuzione, in particolare: 
                    1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e
          dissuasive rispetto alla gravita'  della  violazione  degli
          obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in
          deroga ai criteri e ai limiti  previsti  dall'articolo  32,
          comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
          e  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  introducendo
          strumenti deflativi del contenzioso, quali  la  diffida  ad
          adempiere; 
                    2)  prevedendo   che   gli   introiti   derivanti
          dall'irrogazione delle sanzioni siano  versati  all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato   per   essere   riassegnati
          all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di   cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n.  109,  per  incrementare  la  dotazione   del   bilancio
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
                  o) assicurare  il  migliore  coordinamento  tra  le
          disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni
          adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge  per
          il  recepimento  della   direttiva   (UE)   2022/2557   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e
          quelle adottate ai sensi dell'articolo  16  della  presente
          legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento
          della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 14 dicembre 2022; 
                  p)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte   le
          modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo.». 
              - La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure  per
          un livello comune elevato  di  cibersicurezza  nell'Unione,
          recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014  e  della
          direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la  direttiva  (UE)
          2016/1148 e' pubblicata nella GUUE n. 17  del  27  dicembre
          2022, serie L. 
              - La comunicazione della Commissione, del 13  settembre
          2023, relativa all'applicazione dell'articolo 4,  paragrafi
          1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e'  pubblicata  nella
          GUUE n. 328 del 18 settembre 2023, serie C; 
              - La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento  dei
          dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
          delle comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla
          vita  privata  e  alle   comunicazioni   elettroniche)   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. 201, serie L; 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato  nella  GUUE  del  28
          agosto 2014 n. 257, serie L; 
              - Il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  che  modifica  il
          regolamento  (UE)   n.   910/2014   per   quanto   riguarda
          l'istituzione del quadro europeo  relativo  a  un'identita'
          digitale e' pubblicato nella GUUE del 30 aprile 2024  serie
          L; 
              - Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  all'ENISA,
          l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
          certificazione  della  cibersicurezza  per  le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, e  che  abroga  il
          regolamento   (UE)   n.   526/2013   («regolamento    sulla
          cibersicurezza») e' pubblicato nella GUUE del 7 giugno 2019
          151 serie L; 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 maggio  2003,
          n. 124, serie L. 
              - La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  12  agosto  2013,  relativa  agli  attacchi
          contro i sistemi  di  informazione  e  che  sostituisce  la
          decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14  agosto
          2013; 
              - Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  relativo  alla
          resilienza operativa digitale per il settore finanziario  e
          che modifica i  regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.  909/2014  e  (UE)
          2016/1011 e' pubblicato nella GUUE del 27 dicembre 2022  n.
          133 serie L; 
              - La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  che  modifica  le
          direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE,  2013/36/UE,
          2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
          quanto riguarda la resilienza  operativa  digitale  per  il
          settore  finanziario  e'  pubblicata  nella  GUUE  del   27
          dicembre 2022 n. 333; 
              - La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022,   relativa   alla
          resilienza dei soggetti critici e che abroga  la  direttiva
          2008/114/CE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE  del  27
          dicembre 2022 n. 333, serie L; 
              -  Si  riportano  gli  articoli  1  e  2  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 2011, n. 172: 
                «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Ai
          sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
          Costituzione,  il  presente  titolo   e   il   titolo   III
          disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi  in
          cui il Titolo II  disponga  diversamente,  con  particolare
          riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19,  comma  2,
          lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  dei  loro  enti  e
          organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II
          del presente decreto.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
          cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni  legislative
          regionali incompatibili con il presente decreto. 
                2. Ai fini del presente decreto: 
                  a) per enti strumentali si intendono  gli  enti  di
          cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
                  b) per organismi strumentali delle regioni e  degli
          enti   locali   si   intendono   le   loro    articolazioni
          organizzative, anche  a  livello  territoriale,  dotate  di
          autonomia gestionale e  contabile,  prive  di  personalita'
          giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da  legge
          e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
                  3. 
                  4. 
                  5. Per gli  enti  coinvolti  nella  gestione  della
          spesa sanitaria finanziata  con  le  risorse  destinate  al
          Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo
          19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.» 
                «Art. 2 (Adozione di sistemi contabili  omogenei).  -
          1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo  2  del
          decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale. 
                2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui
          al  comma  1  che  adottano  la  contabilita'   finanziaria
          affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema  di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale. 
                3.  Le  istituzioni  degli   enti   locali   di   cui
          all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 1 adottano  il  medesimo  sistema
          contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 
                4.» 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
          n. 147, S.O.: 
                «Art.  19  (Istituzione  dell'Agenzia  per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato. 
                2.  L'Agenzia  opera  sulla  base  di   principi   di
          autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge  L.  21  febbraio
          2024, n. 15 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di   delegazione   europea   2022-2023),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2024,  n.
          46: 
                «Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2022/2555, relativa a misure per un livello comune  elevato
          di  cibersicurezza  nell'Unione,   recante   modifica   del
          regolamento  (UE)  n.  910/2014  e  della  direttiva   (UE)
          2018/1972  e  che  abroga  la  direttiva   (UE)   2016/1148
          (direttiva NIS2)). - 1. Nell'esercizio della delega per  il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il  Governo,
          sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva,
          oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) individuare i criteri in base ai quali  un  ente
          pubblico puo' essere considerato  pubblica  amministrazione
          ai  fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   della
          direttiva   (UE)   2022/2555,   anche    considerando    la
          possibilita' di applicazione della  direttiva  medesima  ai
          comuni e alle province  secondo  principi  di  gradualita',
          proporzionalita' e adeguatezza; 
                  b)  escludere  dall'ambito  di  applicazione  delle
          disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti  della
          pubblica  amministrazione  operanti  nei  settori  di   cui
          all'articolo 2,  paragrafo  7,  della  direttiva  medesima,
          compresi gli organismi di informazione per la sicurezza  ai
          quali si applicano le disposizioni  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124; 
                  c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo  2,
          paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adottati   su   proposta    delle    competenti
          amministrazioni,  siano  esentati  soggetti  specifici  che
          svolgono  attivita'  nei  settori  ivi   indicati   o   che
          forniscono servizi esclusivamente agli enti della  pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo  7,  della
          medesima direttiva; 
                  d) confermare la distinzione tra l'Agenzia  per  la
          cybersicurezza   nazionale,   quale   autorita'   nazionale
          competente e punto di contatto, ai  sensi  dell'articolo  8
          della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita'  di  settore
          operanti negli ambiti di cui agli  allegati  I  e  II  alla
          medesima direttiva; 
                  e)  in  relazione  all'istituzione  del   team   di
          risposta agli incidenti di sicurezza  informatica  (CSIRT),
          di cui all'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2022/2555,
          confermare le  disposizioni  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,   in   materia   di
          istituzione  del  CSIRT  Italia,  nonche'  ampliare  quanto
          previsto dal medesimo  decreto  legislativo  prevedendo  la
          collaborazione  tra  tutte  le  strutture   pubbliche   con
          funzioni  di  Computer  Emergency  Response   Team   (CERT)
          coinvolte in caso  di  eventi  malevoli  per  la  sicurezza
          informatica; 
                  f) prevedere un regime transitorio per  i  soggetti
          gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo  18
          maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE)
          2016/1148 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  6
          luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento,  ai
          fini  della  migliore   applicazione   delle   disposizioni
          previste dalla direttiva (UE) 2022/2555; 
                  g)   prevedere   meccanismi   che   consentano   la
          registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di  cui
          all'articolo 3  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  per  la
          comunicazione  dei  dati  previsti  dal  paragrafo  4   del
          medesimo articolo 3, compresi  i  soggetti  che  gestiscono
          servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle
          disposizioni della direttiva medesima relative  al  settore
          della cultura; 
                  h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21,
          paragrafo 2,  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  prevedere
          l'individuazione,  attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          flessibili  atti  a  corrispondere   al   rapido   sviluppo
          tecnologico,  delle  tecnologie  necessarie  ad  assicurare
          l'effettiva attivazione delle  misure  stesse.  L'autorita'
          amministrativa  individuata  come  responsabile   di   tale
          procedimento  provvede  altresi'  all'aggiornamento   degli
          strumenti adottati; 
                  i) introdurre nella legislazione vigente, anche  in
          materia  penale,  le  modifiche  necessarie  al   fine   di
          assicurare   il   corretto   recepimento   nell'ordinamento
          nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555
          in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'; 
                  l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia
          digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  in
          relazione alle attivita' previste dal regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
          luglio 2014; 
                  m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai
          fini dell'applicazione degli obblighi  informativi  di  cui
          all'articolo  23,  paragrafo  2,   della   direttiva   (UE)
          2022/2555; 
                  n) rivedere il sistema sanzionatorio e  il  sistema
          di vigilanza ed esecuzione, in particolare: 
                    1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e
          dissuasive rispetto alla gravita'  della  violazione  degli
          obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in
          deroga ai criteri e ai limiti  previsti  dall'articolo  32,
          comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
          e  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  introducendo
          strumenti deflativi del contenzioso, quali  la  diffida  ad
          adempiere; 
                    2)  prevedendo   che   gli   introiti   derivanti
          dall'irrogazione delle sanzioni siano  versati  all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato   per   essere   riassegnati
          all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di   cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n.  109,  per  incrementare  la  dotazione   del   bilancio
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
                  o) assicurare  il  migliore  coordinamento  tra  le
          disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni
          adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge  per
          il  recepimento  della   direttiva   (UE)   2022/2557   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e
          quelle adottate ai sensi dell'articolo  16  della  presente
          legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento
          della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 14 dicembre 2022; 
                  p)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte   le
          modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 14
          giugno 2021, n. 82  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale  di
          cybersicurezza   e   istituzione   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza  nazionale),   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale  14  giugno  2021,  n.   140,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2021,   n.   109
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2021,  n.
          185): 
                «Art. 9 (Compiti del Nucleo per la cybersicurezza). -
          1. Per le finalita' di cui all'articolo 8, il Nucleo per la
          cybersicurezza svolge i seguenti compiti: 
                  a) puo' formulare proposte di iniziative in materia
          di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del  contesto
          internazionale in materia; 
                  b) promuove, sulla  base  delle  direttive  di  cui
          all'articolo  2,  comma   2,   la   programmazione   e   la
          pianificazione operativa della  risposta  a  situazioni  di
          crisi cibernetica da parte delle  amministrazioni  e  degli
          operatori  privati  interessati  e   l'elaborazione   delle
          necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in
          raccordo con  le  pianificazioni  di  difesa  civile  e  di
          protezione civile, anche  nel  quadro  di  quanto  previsto
          dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre
          2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          dicembre 2015, n. 198; 
                  c)  promuove   e   coordina   lo   svolgimento   di
          esercitazioni interministeriali, ovvero  la  partecipazione
          nazionale a esercitazioni internazionali che riguardano  la
          simulazione di eventi di  natura  cibernetica  al  fine  di
          innalzare la resilienza del Paese; 
                  d)  valuta  e  promuove,   in   raccordo   con   le
          amministrazioni  competenti  per  specifici  profili  della
          cybersicurezza,    procedure    di    condivisione    delle
          informazioni, anche con gli operatori privati  interessati,
          ai fini della diffusione  di  allarmi  relativi  ad  eventi
          cibernetici e per la gestione delle crisi; 
                  e) acquisisce,  anche  per  il  tramite  del  CSIRT
          Italia, le comunicazioni  circa  i  casi  di  violazioni  o
          tentativi  di  violazione  della  sicurezza  o  di  perdita
          dell'integrita'  significativi   ai   fini   del   corretto
          funzionamento delle reti e dei servizi dagli  organismi  di
          informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124,  dalle  Forze  di  polizia  e,   in
          particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, dalle strutture del Ministero  della  difesa,
          nonche'  dalle  altre  amministrazioni  che  compongono  il
          Nucleo  e  dai  gruppi  di  intervento  per  le   emergenze
          informatiche (Computer  Emergency  Response  Team  -  CERT)
          istituiti ai sensi della normativa vigente; 
                  f)  riceve  dal  CSIRT  Italia  le   notifiche   di
          incidente ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                  g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f)
          assumono dimensioni, intensita' o natura tali da non  poter
          essere   fronteggiati   dalle    singole    amministrazioni
          competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione  di
          decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo
          in tal caso a informare tempestivamente il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, ovvero  l'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, sulla situazione  in  atto  e  allo  svolgimento
          delle  attivita'  di  raccordo  e  coordinamento   di   cui
          all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.». 
                «Art.  10  (Gestione  delle  crisi  che   coinvolgono
          aspetti di cybersicurezza). - 1. Nelle situazioni di  crisi
          che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in  cui
          il Presidente del Consiglio dei ministri convochi  il  CISR
          in materia di gestione delle predette situazioni di  crisi,
          alle sedute del Comitato sono  chiamati  a  partecipare  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. 
                2. 
                3. In situazioni di crisi di  natura  cibernetica  il
          Nucleo e' integrato, in ragione della  necessita',  con  un
          rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute
          e del Ministero dell'interno-Dipartimento  dei  Vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  in
          rappresentanza anche  della  Commissione  interministeriale
          tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni
          che impegnano la propria amministrazione. Alle  riunioni  i
          componenti possono farsi accompagnare da  altri  funzionari
          della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono
          essere  chiamati  a  partecipare  rappresentanti  di  altre
          amministrazioni,  anche  locali,  ed   enti,   anche   essi
          autorizzati ad assumere  decisioni,  e  di  altri  soggetti
          pubblici  o  privati  eventualmente  interessati.  Per   la
          partecipazione  non  sono  previsti  compensi,  gettoni  di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
                4. E' compito del Nucleo, nella composizione  per  la
          gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che  le
          attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle
          diverse amministrazioni ed enti rispetto  a  situazioni  di
          crisi di natura cibernetica vengano  espletate  in  maniera
          coordinata secondo quanto previsto dall'articolo  9,  comma
          1, lettera b). 
                5.  Il  Nucleo,  per  l'espletamento  delle   proprie
          funzioni  e  fermo  restando  quanto  previsto   ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre
          2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          dicembre 2015, n. 198: 
                  a) mantiene costantemente informato  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  ovvero  l'Autorita'  delegata,
          ove istituita, sulla crisi  in  atto,  predisponendo  punti
          aggiornati di situazione; 
                  b) assicura il  coordinamento  per  l'attuazione  a
          livello   interministeriale   delle   determinazioni    del
          Presidente del Consiglio dei ministri  per  il  superamento
          della crisi; 
                  c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; 
                  d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla
          crisi  e  li  trasmette  ai  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati; 
                  e) partecipa  ai  meccanismi  europei  di  gestione
          delle   crisi   cibernetiche,   assicurando   altresi'    i
          collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con  gli
          omologhi organismi di altri Stati, della NATO,  dell'Unione
          europea o di organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          fa parte.». 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  (UE)  2022/2555
          (misure per un livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)  si  veda  nelle
          note alle premesse.