Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a) «Strategia nazionale di cybersicurezza»:  il  quadro  coerente
che prevede gli obiettivi strategici e le  priorita'  in  materia  di
cybersicurezza, nonche' la governance per il loro  conseguimento,  di
cui all'articolo 9; 
    b) «Agenzia per la cybersicurezza nazionale»:  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,   del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c)  «Nucleo  per   la   cybersicurezza»:   il   Nucleo   per   la
cybersicurezza di cui all'articolo  8  del  decreto-legge  14  giugno
2021, n. 82, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2021, n. 109; 
    d)  «Autorita'  nazionale  competente  NIS»:  l'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale, quale Autorita' nazionale competente NIS di
cui all'articolo 10, comma 1; 
    e) «Punto di contatto unico NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, quale Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo  10,
comma 2; 
    f) «Autorita' di settore NIS»: le Amministrazioni designate quali
Autorita' di settore di cui all'articolo 11, commi 1 e 2; 
    g) «Autorita' nazionali di gestione  delle  crisi  informatiche»:
per la parte relativa alla resilienza nazionale di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 82 del 2021,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, con funzioni di coordinatore  ai  sensi  dell'articolo  9,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e, per la parte relativa
alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa,  quali  Autorita'
nazionali responsabili della gestione degli incidenti e  delle  crisi
di cybersicurezza  su  vasta  scala,  di  cui  all'articolo  9  della
direttiva (UE) 2022/2555; 
    h)  «CSIRT  nazionali»:  i  Gruppi  nazionali  di  risposta  agli
incidenti di sicurezza informatica di cui all'articolo 10,  paragrafo
1, della direttiva  (UE)  2022/2555  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022; 
    i) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti
di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, operante
all'interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    l) «Gruppo di cooperazione NIS»: il Gruppo di cooperazione di cui
all'articolo 18, istituito ai sensi dell'articolo 14 della  direttiva
(UE) 2022/2555; 
    m) «EU-CyCLONe»: la Rete delle organizzazioni di collegamento per
le crisi informatiche di cui  all'articolo  19,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555; 
    n) «Rete di CSIRT nazionali»: la Rete di CSIRT nazionali  di  cui
all'articolo 20, istituita ai sensi dell'articolo 15 della  direttiva
(UE) 2022/2555; 
    o)  «ENISA»:  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la  sicurezza
informatica, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/881  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019; 
    p) «sistema informativo e di rete»: 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali; 
      3) i dati digitali conservati, elaborati, estratti o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione; 
    q) «sicurezza dei sistemi informativi e di  rete»:  la  capacita'
dei sistemi informativi e di rete di resistere,  con  un  determinato
livello di affidabilita', agli eventi che potrebbero compromettere la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o  la  riservatezza  dei
dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da  tali
sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi; 
    r) «sicurezza informatica»: l'insieme delle attivita'  necessarie
per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli  utenti  di  tali
sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche, cosi'
come  definito  dall'articolo  2,  punto  1),  del  regolamento  (UE)
2019/881; 
    s) «cybersicurezza»: ferme restando le definizioni  di  cui  alle
lettere q) e r), l'insieme delle attivita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    t) «incidente»: un  evento  che  compromette  la  disponibilita',
l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza  di  dati  conservati,
trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informativi e
di rete o accessibili attraverso di essi; 
    u) «quasi-incidente»: cd. near-miss, un evento che avrebbe potuto
configurare un incidente  senza  che  quest'ultimo  si  sia  tuttavia
verificato,  ivi  incluso  il  caso  in  cui  l'incidente  sia  stato
efficacemente evitato; 
    v) «incidente  di  sicurezza  informatica  su  vasta  scala»:  un
incidente che  causa  un  livello  di  perturbazione  superiore  alla
capacita' di uno Stato membro di rispondervi  o  che  ha  un  impatto
significativo su almeno due Stati membri; 
    z) «gestione degli incidenti»: le azioni e le procedure  volte  a
prevenire,  rilevare,  analizzare  e  contenere  un  incidente  o   a
rispondervi e recuperare da esso; 
    aa) «rischio»: la combinazione dell'entita'  dell'impatto  di  un
incidente,  in  termini  di  danno  o  di  perturbazione,   e   della
probabilita' che quest'ultimo si verifichi; 
    bb)  «minaccia  informatica»:  qualsiasi  circostanza,  evento  o
azione che  potrebbe  danneggiare,  perturbare  o  avere  un  impatto
negativo di altro tipo su sistemi informativi e di rete, sugli utenti
di tali sistemi e altre persone, cosi' come definita dall'articolo 2,
punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; 
    cc)   «minaccia   informatica   significativa»:   una    minaccia
informatica che,  in  base  alle  sue  caratteristiche  tecniche,  si
presume possa avere un grave impatto sui  sistemi  informativi  e  di
rete di un soggetto o sugli utenti dei servizi erogati da un soggetto
causando perdite materiali o immateriali considerevoli; 
    dd) «approccio multi-rischio»: cosiddetto approccio  all-hazards,
l'approccio alla gestione dei rischi che considera  quelli  derivanti
da tutte le tipologie di minaccia ai sistemi informativi  e  di  rete
nonche' al loro contesto fisico, quali furti,  incendi,  inondazioni,
interruzioni,  anche  parziali,  delle  telecomunicazioni   e   della
corrente elettrica, e in generale accessi fisici non autorizzati; 
    ee) «singoli punti di malfunzionamento»: cosiddetto single points
of failure, singolo componente  di  un  sistema  da  cui  dipende  il
funzionamento del sistema stesso; 
    ff) «prodotto TIC»: un elemento o un gruppo  di  elementi  di  un
sistema informativo o di rete, cosi' come definito  dall'articolo  2,
punto 12), del regolamento (UE) 2019/881; 
    gg)  «servizio  TIC»:  un  servizio  consistente  interamente   o
prevalentemente  nella  trasmissione,   conservazione,   recupero   o
elaborazione di informazioni per mezzo dei sistemi informativi  e  di
rete cosi' come definito dall'articolo 2, punto 13), del  regolamento
(UE) 2019/881; 
    hh)  «processo  TIC»:  un  insieme  di   attivita'   svolte   per
progettare,  sviluppare,  fornire  o  mantenere  un  prodotto  TIC  o
servizio TIC, cosi' come definito dall'articolo  2,  punto  14),  del
regolamento (UE) 2019/881; 
    ii) «vulnerabilita'»: un punto debole, una suscettibilita'  o  un
difetto di prodotti TIC o servizi TIC che puo'  essere  sfruttato  da
una minaccia informatica; 
    ll) «specifica tecnica»: una  specifica  tecnica  quale  definita
all'articolo 2, punto 4),  del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
    mm)  «punto  di  interscambio  internet»:   cosiddetto   internet
exchange  point  (IXP),  un'infrastruttura  di  rete   che   consente
l'interconnessione  di  piu'  di  due  reti   indipendenti   (sistemi
autonomi),  principalmente  al  fine  di  agevolare  lo  scambio  del
traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai  sistemi
autonomi e che non richiede che il traffico internet  che  passa  tra
qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un
terzo sistema autonomo ne' altera o interferisce altrimenti con  tale
traffico; 
    nn) «sistema dei nomi di dominio»: cosiddetto domain name  system
(DNS), un sistema di  nomi  gerarchico  e  distribuito  che  consente
l'identificazione di servizi e risorse su  internet,  permettendo  ai
dispositivi  degli  utenti  finali  di  utilizzare   i   servizi   di
instradamento e connettivita' di internet al fine di accedere a  tali
servizi e risorse; 
    oo) «fornitore di servizi di sistema dei  nomi  di  dominio»:  un
soggetto che fornisce alternativamente: 
      1)  servizi  di  risoluzione  dei  nomi  di  dominio  ricorsivi
accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; 
      2) servizi di risoluzione dei nomi di dominio autoritativi  per
uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei  nomi  radice
(cosiddetto root nameserver); 
    pp) «gestore di registro dei nomi di dominio di  primo  livello»:
cosiddetto registro dei nomi  TLD  (top  level  domain)  o  registry,
soggetto cui e' stato delegato uno specifico dominio di primo livello
e che e' responsabile dell'amministrazione di tale dominio  di  primo
livello, compresa la registrazione dei nomi  di  dominio  sotto  tale
dominio di primo livello, e del funzionamento tecnico di tale dominio
di primo livello, compresi il funzionamento dei server dei  nomi,  la
manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei  file  di  zona
del dominio di primo livello tra i server dei nomi, indipendentemente
dal fatto che una qualsiasi di tali  operazioni  sia  effettuata  dal
soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni  in
cui i nomi di dominio di primo livello sono utilizzati da un registro
esclusivamente per uso proprio; 
    qq) «fornitore di servizi di registrazione di nomi  di  dominio»:
un registrar o un agente che agisce per conto di registrar,  come  un
fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy
o di proxy; 
    rr)  «servizio  digitale»:  qualsiasi  servizio  della   societa'
dell'informazione,  vale   a   dire   qualsiasi   servizio   prestato
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e  a
richiesta individuale di un destinatario di servizi,  quale  definito
all'articolo  1,  paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
2015; 
    ss) «servizio fiduciario»: un servizio fiduciario quale  definito
all'articolo 3, punto 16),  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2024; 
    tt) «prestatore di  servizi  fiduciari»:  una  persona  fisica  o
giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come  prestatore
di  servizi  fiduciari  qualificato  o  come  prestatore  di  servizi
fiduciari non qualificato, quale definito all'articolo 3, punto  19),
del regolamento (UE) n. 910/2014; 
    uu) «servizio fiduciario qualificato»: un servizio fiduciario che
soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti  nel  regolamento  (UE)  n.
910/2014, ai sensi dell'articolo 3, punto 17) dello stesso; 
    vv) «prestatore di servizi fiduciari qualificato»: un  prestatore
di  servizi  fiduciari  che  presta  uno  o  piu'  servizi  fiduciari
qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna  la  qualifica  di
prestatore  di  servizi   fiduciari   qualificato,   quale   definito
all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014; 
    zz) «mercato online»:  un  servizio  che  utilizza  un  software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da  o
per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di
concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o
consumatori,  quale  definito  all'articolo  2,  lettera  n),   della
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11
maggio 2005; 
    aaa)  «motore  di  ricerca  online»:  un  servizio  digitale  che
consente all'utente  di  formulare  domande  al  fine  di  effettuare
ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o  su  tutti  i
siti web in una lingua particolare, sulla base  di  un'interrogazione
su qualsiasi tema sotto forma di  parola  chiave,  richiesta  vocale,
frase o di altro input, e che restituisce i  risultati  in  qualsiasi
formato in cui possono essere trovate  le  informazioni  relative  al
contenuto richiesto, quale definito all'articolo  2,  punto  5),  del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019; 
    bbb) «servizio di cloud  computing»:  un  servizio  digitale  che
consente l'amministrazione su  richiesta  di  un  pool  scalabile  ed
elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto
a quest'ultimo, anche ove tali  risorse  sono  distribuite  in  varie
ubicazioni; 
    ccc)  «servizio  di  data  center»:  un  servizio  che  comprende
strutture, o  gruppi  di  strutture,  dedicate  a  ospitare  in  modo
centralizzato,  interconnettere  e  far  funzionare   apparecchiature
informatiche e di  rete  che  forniscono  servizi  di  conservazione,
elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli  impianti  e  le
infrastrutture per  la  distribuzione  dell'energia  e  il  controllo
ambientale; 
    ddd) «rete di distribuzione dei  contenuti»:  cosiddetta  content
delivery   network   (CDN),   una   rete   di   server    distribuiti
geograficamente allo scopo  di  garantire  l'elevata  disponibilita',
l'accessibilita' o la rapida distribuzione  di  contenuti  e  servizi
digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di  contenuti
e servizi; 
    eee) «piattaforma di servizi di social network»: una  piattaforma
che consente agli utenti finali di entrare in contatto,  condividere,
scoprire  e  comunicare  gli  uni  con  gli   altri   su   molteplici
dispositivi,  in  particolare,  attraverso  chat,   post,   video   e
raccomandazioni; 
    fff) «rete pubblica di comunicazione elettronica»:  una  rete  di
comunicazione elettronica, utilizzata interamente  o  prevalentemente
per fornire  servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra  i  punti
terminali di rete, quale definita all'articolo  2,  punto  8),  della
direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018; 
    ggg) «servizio di  comunicazione  elettronica»:  un  servizio  di
comunicazione elettronica quale definito all'articolo  2,  punto  4),
della direttiva (UE) 2018/1972; 
    hhh) «soggetto»: una persona fisica  o  giuridica,  costituita  e
riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile
nel suo luogo di stabilimento, che  puo',  agendo  in  nome  proprio,
esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; 
    iii) «fornitore di servizi gestiti»:  un  soggetto  che  fornisce
servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o
alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC
o  di  qualsiasi  altro  sistema  informativo  e  di  rete,   tramite
assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti
o a distanza; 
    lll) «fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di
servizi gestiti  che  svolge  o  fornisce  assistenza  per  attivita'
relative alla gestione dei rischi di sicurezza informatica; 
    mmm) «organismo di ricerca»: un soggetto che  ha  come  obiettivo
principale lo svolgimento di attivita'  di  ricerca  applicata  o  di
sviluppo sperimentale al  fine  di  sfruttare  i  risultati  di  tale
ricerca a fini commerciali, ma che  non  comprende  gli  istituti  di
istruzione; 
    nnn) «audit»: attivita'  di  verifica,  a  distanza  o  in  loco,
sistematica, documentata e indipendente che ha come scopo  quello  di
vagliare la corrispondenza agli  obblighi  di  cui  al  capo  IV  del
presente decreto, effettuata da un organismo indipendente qualificato
o dall'Autorita' nazionale competente NIS. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli  articoli  1,  come  modificato  dal
          presente decreto, nonche' 5 e 8, del  citato  decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2021, n. 109: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi
          restando le attribuzioni di cui alla legge 3  agosto  2007,
          n.   124,   e   gli   obblighi   derivanti   da    trattati
          internazionali, necessarie  per  proteggere  dalle  minacce
          informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici
          e    comunicazioni    elettroniche,    assicurandone     la
          disponibilita',  la  confidenzialita'  e   l'integrita'   e
          garantendone la resilienza,  anche  ai  fini  della  tutela
          della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale  nello
          spazio cibernetico; 
                  b) resilienza nazionale nello  spazio  cibernetico,
          le attivita'  volte  a  prevenire  un  pregiudizio  per  la
          sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1,
          lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131; 
                  c) decreto-legge  perimetro,  il  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  18  novembre  2019,  n.  133,  recante  disposizioni
          urgenti in materia  di  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
          di rilevanza strategica; 
                  d) decreto legislativo NIS, il decreto  legislativo
          di  recepimento  della  direttiva   (UE)   2022/2555,   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  14  dicembre  2022
          relativa  a  misure  per  un  livello  comune  elevato   di
          cibersicurezza   nell'Unione,    recante    modifica    del
          regolamento  (UE)  n.  910/2014  e  della  direttiva   (UE)
          2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148; 
                  e)  strategia  nazionale  di   cybersicurezza,   la
          strategia di cui all'articolo  9  del  decreto  legislativo
          NIS.» 
                «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale).  -
          1. E' istituita, a tutela  degli  interessi  nazionali  nel
          campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,  denominata  ai  fini   del   presente   decreto
          «Agenzia», con sede in Roma. 
                2. L'Agenzia ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico  ed  e'   dotata   di   autonomia   regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
          finanziaria, nei limiti di  quanto  previsto  dal  presente
          decreto.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita'   delegata,   ove   istituita,   si   avvalgono
          dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  al
          presente decreto. 
                3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
          soggetti  appartenenti  a  una  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 18, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, in possesso di una documentata esperienza  di  elevato
          livello nella gestione  di  processi  di  innovazione.  Gli
          incarichi del  direttore  generale  e  del  vice  direttore
          generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
          rinnovabili, con successivi provvedimenti, per  una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
          generale ed il vice direttore generale, ove provenienti  da
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          collocati fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
          Per quanto previsto  dal  presente  decreto,  il  direttore
          generale  dell'Agenzia  e'   il   diretto   referente   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'Autorita'
          delegata,  ove   istituita,   ed   e'   gerarchicamente   e
          funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia.  Il
          direttore   generale   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Agenzia. 
                4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal  presente
          decreto e dalle disposizioni la cui  adozione  e'  prevista
          dallo stesso. 
                5. L'Agenzia puo' richiedere,  anche  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  e  nel  rispetto  degli  ambiti   di
          precipua competenza,  la  collaborazione  di  altri  organi
          dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze  armate,
          delle  forze  di  polizia  o  di  enti  pubblici   per   lo
          svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
                6.  Il  COPASIR,  ai   sensi   di   quanto   previsto
          dall'articolo 31, comma 3, della legge 3  agosto  2007,  n.
          124,  puo'  chiedere  l'audizione  del  direttore  generale
          dell'Agenzia su questioni di propria competenza.» 
                «Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). -  1.  Presso
          l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il  Nucleo  per
          la cybersicurezza, a supporto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri nella materia della  cybersicurezza,  per  gli
          aspetti  relativi  alla  prevenzione  e   preparazione   ad
          eventuali situazioni di crisi  e  per  l'attivazione  delle
          procedure di allertamento. 
                2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto  dal
          direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
          direttore generale ed e' composto dal Consigliere  militare
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   da   un
          rappresentante,  rispettivamente,  del  DIS,   dell'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   esterna   (AISE),   di   cui
          all'articolo  6  della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,
          dell'Agenzia informazioni e sicurezza  interna  (AISI),  di
          cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
          dei Ministeri rappresentati  nel  CIC  e  del  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. Per gli  aspetti  relativi  alla  trattazione  di
          informazioni classificate il  Nucleo  e'  integrato  da  un
          rappresentante dell'Ufficio centrale per la  segretezza  di
          cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. 
                3. I componenti del Nucleo  possono  farsi  assistere
          alle riunioni  da  altri  rappresentanti  delle  rispettive
          amministrazioni  in  relazione  alle  materie  oggetto   di
          trattazione. In base agli argomenti delle riunioni  possono
          anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
          amministrazioni, di universita' o di  enti  e  istituti  di
          ricerca, nonche'  di  operatori  privati  interessati  alla
          materia della cybersicurezza. 
                4. Il Nucleo puo' essere  convocato  in  composizione
          ristretta con la partecipazione  dei  rappresentanti  delle
          sole  amministrazioni   e   soggetti   interessati,   anche
          relativamente ai compiti di gestione  delle  crisi  di  cui
          all'articolo 10. 
                4.1.  In  relazione   a   specifiche   questioni   di
          particolare  rilevanza  concernenti  i   compiti   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo'  essere
          convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente
          articolo, di volta in volta estesa alla  partecipazione  di
          un rappresentante della  Direzione  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo, della  Banca  d'Italia  o  di  uno  o  piu'
          operatori  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  perimetro,  nonche'   di   eventuali   altri
          soggetti,   interessati   alle   stesse    questioni.    Le
          amministrazioni e i  soggetti  convocati  partecipano  alle
          suddette riunioni a livello di vertice. 
                4-bis.  Ai  componenti  del   Nucleo   non   spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.». 
              -  Per  la  direttiva  (UE)  2022/2555  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2019/881  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  17  aprile  2019  relativo
          all'ENISA,   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cibersicurezza, e alla certificazione della  cibersicurezza
          per le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,
          e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013  («regolamento
          sulla cibersicurezza») si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          vv) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  (Codice
          delle comunicazioni elettroniche) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  (Omissis) 
                  vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
          o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se  del
          caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
          e altre risorse, inclusi gli elementi di rete  non  attivi,
          che consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,
          a   mezzo   di   fibre   ottiche   o   con   altri    mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la  diffusione  radiotelevisiva  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                  (Omissis).». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  25  ottobre   2012   sulla
          normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e
          93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,
          94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,   98/34/CE,   2004/22/CE,
          2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio e che abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
          Consiglio e la decisione  n.  1673/2006/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e' pubblicato  nella  GUUE  del  14
          novembre 2012 n. 316, serie L. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 9 settembre 2015 e' pubblicata nella GUUE
          del 17 settembre 2015 n. 241, serie L. 
              - Il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  23   luglio   2014   in   materia   di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE e' pubblicata  nella  GUUE  del  28
          luglio 2014 n. 257, serie L. 
              - La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  dell'11  maggio  2005  relativa  alle   pratiche
          commerciali sleali tra imprese e  consumatori  nel  mercato
          interno  e  che  modifica  la  direttiva   84/450/CEE   del
          Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
          2006/2004  del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          («direttiva  sulle   pratiche   commerciali   sleali»)   e'
          pubblicata nella GUUE del 11 giugno 2005 n. 149, serie L. 
              - La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio dell'11 dicembre  2018  e'  pubblicata  nella
          GUUE del 17 dicembre 2018 n. 321, serie L.