Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Nell'ambito di applicazione del  presente  decreto  rientrano  i
soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli  allegati  I,
II, III  e  IV,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto, che sono sottoposti alla giurisdizione  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 5. Gli allegati I e II descrivono i  settori  ritenuti,
rispettivamente, altamente critici  e  critici,  nonche'  i  relativi
sottosettori e le tipologie  di  soggetti.  Gli  allegati  III  e  IV
descrivono,    rispettivamente,    le    categorie    di    pubbliche
amministrazioni e le ulteriori tipologie di soggetto a cui si applica
il presente decreto. 
  2. Il presente decreto si applica ai soggetti  delle  tipologie  di
cui all'allegato I e II, che superano  i  massimali  per  le  piccole
imprese ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  2,  dell'allegato  alla
raccomandazione 2003/361/CE. 
  3. L'articolo 3, paragrafo 4,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non si  applica  ai
fini del presente decreto. 
  4. Per determinare se un soggetto e' da considerarsi  una  media  o
grande  impresa  ai  sensi  dell'articolo   2   dell'allegato   della
raccomandazione 2003/361/CE, si applica l'articolo  6,  paragrafo  2,
del medesimo allegato, salvo che cio' non sia  proporzionato,  tenuto
anche  conto  dell'indipendenza  del  soggetto  dalle   sue   imprese
collegate in termini di sistemi informativi e di  rete  che  utilizza
nella fornitura  dei  suoi  servizi  e  in  termini  di  servizi  che
fornisce. 
  5. Il presente decreto si  applica,  indipendentemente  dalle  loro
dimensioni, anche: 
    a) ai soggetti che sono identificati  come  soggetti  critici  ai
sensi del  decreto  legislativo,  che  recepisce  la  direttiva  (UE)
2022/2557 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  dicembre
2022; 
    b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica  o
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
    c) ai prestatori di servizi fiduciari; 
    d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello  e
fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio; 
    e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio. 
  6.   Il   presente   decreto   si    applica,    altresi',    anche
indipendentemente   dalle    loro    dimensioni,    alle    pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,   ricomprese   nelle   categorie   elencate
nell'allegato III. 
  7. Sulla base di un criterio di  gradualita',  dell'evoluzione  del
grado di esposizione al rischio della pubblica amministrazione, della
probabilita' che si verifichino  incidenti  e  della  loro  gravita',
compreso il loro impatto sociale ed economico, tenuto conto anche dei
criteri di cui al comma 9, con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottati  secondo  le  modalita'   di   cui
all'articolo  40,  comma  2,  possono  essere  individuate  ulteriori
categorie di pubbliche amministrazioni a cui si applica  il  presente
decreto al fine di adeguare l'elenco di categorie di cui all'allegato
III. 
  8. Il presente  decreto  si  applica,  altresi',  indipendentemente
dalle loro dimensioni, anche  ai  soggetti  delle  tipologie  di  cui
all'allegato IV, individuati secondo le procedure di cui al comma 13. 
  9. Il presente decreto si applica, altresi', anche ai soggetti  dei
settori o delle tipologie di cui agli  allegati  I,  II,  III  e  IV,
indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  individuati  secondo  le
procedure di cui al comma 13, qualora: 
    a) il soggetto sia identificato prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto come operatore di servizi  essenziali  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
    b) il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che
e' essenziale per il mantenimento di attivita' sociali  o  economiche
fondamentali; 
    c) una perturbazione del servizio fornito dal  soggetto  potrebbe
avere   un   impatto   significativo   sulla   sicurezza    pubblica,
l'incolumita' pubblica o la salute pubblica; 
    d) una perturbazione del servizio fornito dal  soggetto  potrebbe
comportare un rischio sistemico significativo, in particolare  per  i
settori nei  quali  tale  perturbazione  potrebbe  avere  un  impatto
transfrontaliero; 
    e) il soggetto sia  critico  in  ragione  della  sua  particolare
importanza a livello  nazionale  o  regionale  per  quel  particolare
settore o tipo di servizio  o  per  altri  settori  indipendenti  nel
territorio dello Stato; 
    f) il soggetto sia considerato  critico  ai  sensi  del  presente
decreto quale elemento sistemico della catena di  approvvigionamento,
anche digitale, di uno  o  piu'  soggetti  considerati  essenziali  o
importanti. 
  10. Il presente decreto si applica, infine, indipendentemente dalle
sue dimensioni, all'impresa collegata ad  un  soggetto  essenziale  o
importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) adotta decisioni o  esercita  una  influenza  dominante  sulle
decisioni relative  alle  misure  di  gestione  del  rischio  per  la
sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale; 
    b) detiene o gestisce  sistemi  informativi  e  di  rete  da  cui
dipende  la  fornitura  dei  servizi  del   soggetto   importante   o
essenziale; 
    c) effettua operazioni  di  sicurezza  informatica  del  soggetto
importante o essenziale; 
    d) fornisce  servizi  TIC  o  di  sicurezza,  anche  gestiti,  al
soggetto importante o essenziale. 
  11. Resta ferma la disciplina in materia  di  protezione  dei  dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  e  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, nonche' in materia di lotta contro l'abuso e  lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui  al
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. 
  12. L'Autorita' nazionale competente NIS  applica  la  clausola  di
salvaguardia  di  cui  al  comma  4,  secondo  i   criteri   per   la
determinazione individuati con le modalita' di cui  all'articolo  40,
comma 1. 
  13.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  8  e   9   sono   individuati
dall'Autorita' nazionale competente NIS, su proposta delle  Autorita'
di settore, secondo le modalita' di cui  all'articolo  40,  comma  4.
L'Autorita' nazionale competente NIS notifica a tali soggetti la loro
individuazione ai fini della registrazione  di  cui  all'articolo  7,
comma 1. 
  14. Le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai Capi  IV  e  V  del
presente decreto non  si  applicano  ai  soggetti  identificati  come
essenziali o importanti dei settori 3 e 4 di cui all'allegato  I,  ai
quali si applica la disciplina di cui al regolamento (UE) 2022/2554. 
  15. Il presente decreto non si applica, ai sensi  dell'articolo  2,
comma 10,  della  direttiva,  ai  soggetti  esentati  dall'ambito  di
applicazione del regolamento (UE) 2022/2554. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La raccomandazione della  Commissione  del  6  maggio
          2003, n. 361 e' pubblicata nella GUUE del 20 maggio 2003 n.
          124, serie L. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica) pubblicata nella GU del 31 dicembre 2009, n. 303,
          S.O.: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti». 
              - Si riporta, ai fini della definizione di operatore di
          servizi essenziali, il testo  degli  articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della
          direttiva (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
          comune elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi nell'Unione) pubblicato nella GU del  9  giugno
          2018, n. 132, S.O.: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) autorita' nazionale competente NIS,  l'autorita'
          nazionale unica, competente in materia di  sicurezza  delle
          reti e dei sistemi  informativi,  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1; 
                  a-bis) autorita' di settore, le  autorita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e); 
                  b) CSIRT, gruppo di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica in caso di incidente, di cui all'articolo 8; 
                  c) punto di contatto unico, l'organo  incaricato  a
          livello nazionale di coordinare le questioni relative  alla
          sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi  e  la
          cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea; 
                  d) autorita' di contrasto,  l'organo  centrale  del
          Ministero  dell'interno  per  la   sicurezza   e   per   la
          regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione,  di   cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155; 
                  e) rete e sistema informativo: 
                    1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  dd),   del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
                    2) qualsiasi dispositivo o gruppo di  dispositivi
          interconnessi o collegati, uno o piu' dei  quali  eseguono,
          in base ad un programma, un trattamento automatico di  dati
          digitali; 
                    3) i dati digitali conservati, trattati, estratti
          o trasmessi per mezzo di  reti  o  dispositivi  di  cui  ai
          numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso,  protezione
          e manutenzione; 
                  f) sicurezza della rete e dei sistemi  informativi,
          la capacita' di una  rete  e  dei  sistemi  informativi  di
          resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni
          azione che comprometta la  disponibilita',  l'autenticita',
          l'integrita'  o  la  riservatezza  dei  dati  conservati  o
          trasmessi o trattati  e  dei  relativi  servizi  offerti  o
          accessibili tramite tale rete o sistemi informativi; 
                  g)  operatore  di  servizi   essenziali,   soggetto
          pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II,
          che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2; 
                  h)   servizio   digitale,   servizio    ai    sensi
          dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),  della  direttiva
          (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 settembre 2015, di un tipo elencato nell'allegato III; 
                  i)  fornitore  di  servizio   digitale,   qualsiasi
          persona giuridica che fornisce un servizio digitale; 
                  l) incidente, ogni  evento  con  un  reale  effetto
          pregiudizievole per la sicurezza della rete e  dei  sistemi
          informativi; 
                  m) trattamento dell'incidente, tutte  le  procedure
          necessarie   per   l'identificazione,   l'analisi   e    il
          contenimento di un incidente  e  l'intervento  in  caso  di
          incidente; 
                  n)   rischio,    ogni    circostanza    o    evento
          ragionevolmente  individuabile   con   potenziali   effetti
          pregiudizievoli per la sicurezza della rete e  dei  sistemi
          informativi; 
                  o) rappresentante, la persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione europea  espressamente  designata  ad
          agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non
          e'  stabilito  nell'Unione  europea,  a   cui   l'autorita'
          competente NIS o il  CSIRT  Nazionale  puo'  rivolgersi  in
          luogo  del  fornitore  di  servizi  digitali,  per   quanto
          riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente
          decreto; 
                  p) norma, una norma ai sensi dell'articolo 2, primo
          paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
                  q)  specifica,  una  specifica  tecnica  ai   sensi
          dell'articolo  2,   primo   paragrafo,   numero   4),   del
          regolamento (UE) n. 1025/2012; 
                  r)  punto  di  interscambio  internet  (IXP),   una
          infrastruttura di rete che consente  l'interconnessione  di
          piu' di due sistemi autonomi  indipendenti,  principalmente
          al fine di agevolare lo scambio del traffico  internet;  un
          IXP fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi;
          un IXP non richiede che il traffico internet che passa  tra
          qualsiasi coppia di  sistemi  autonomi  partecipanti  passi
          attraverso  un  terzo  sistema  autonomo,  ne'   altera   o
          interferisce altrimenti con tale traffico; 
                  s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e' un sistema
          distribuito e gerarchico di naming in una rete che  inoltra
          le richieste dei nomi di dominio; 
                  t)  fornitore  di  servizi  DNS,  un  soggetto  che
          fornisce servizi DNS su internet; 
                  u) registro dei nomi di dominio di  primo  livello,
          un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi
          di dominio internet nell'ambito di uno specifico dominio di
          primo livello (TLD); 
                  v)  mercato  online,  un  servizio   digitale   che
          consente ai  consumatori  ovvero  ai  professionisti,  come
          definiti rispettivamente all'articolo 141, comma 1, lettere
          a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
          di concludere contratti di vendita o di servizi online  con
          i professionisti sia sul sito web del  mercato  online  sia
          sul sito web di un professionista che  utilizza  i  servizi
          informatici forniti dal mercato on line; 
                  z) motore di ricerca on line, un servizio  digitale
          che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di
          principio, su tutti i siti web o su siti web in una  lingua
          particolare sulla base di  un'interrogazione  su  qualsiasi
          tema sotto  forma  di  parola  chiave,  frase  o  di  altra
          immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate
          le informazioni relative al contenuto richiesto; 
                  aa)  servizio  di  cloud  computing,  un   servizio
          digitale che consente l'accesso a un insieme  scalabile  ed
          elastico di risorse informatiche condivisibili.» 
                «Art. 4 (Identificazione degli operatori  di  servizi
          essenziali). - 1. Entro il  9  novembre  2018,  con  propri
          provvedimenti, le autorita' competenti NIS identificano per
          ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato II,  gli
          operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio
          nazionale.  Gli  operatori  che   prestano   attivita'   di
          assistenza  sanitaria  sono  individuati  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che
          forniscono e  distribuiscono  acque  destinate  al  consumo
          umano   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                2. I criteri per l'identificazione degli operatori di
          servizi essenziali sono i seguenti: 
                  a)  un  soggetto  fornisce  un  servizio   che   e'
          essenziale per il mantenimento  di  attivita'  sociali  e/o
          economiche fondamentali; 
                  b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete
          e dai sistemi informativi; 
                  c) un incidente avrebbe effetti negativi  rilevanti
          sulla fornitura di tale servizio. 
                3.  Oltre  ai   criteri   indicati   nel   comma   2,
          nell'individuazione degli operatori di  servizi  essenziali
          si tiene conto  dei  documenti  prodotti  al  riguardo  dal
          Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10. 
                4. Ai fini  del  comma  1,  prima  dell'adozione  dei
          provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora
          un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera
          a), sul territorio nazionale  e  in  altro  o  altri  Stati
          membri dell'Unione europea,  le  autorita'  competenti  NIS
          consultano  le  autorita'  competenti  degli  altri   Stati
          membri. 
                5. E' istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
          economico un elenco nazionale degli  operatori  di  servizi
          essenziali. Il Ministero dello sviluppo  economico  inoltra
          tale elenco al punto di contatto  unico  e  all'organo  del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.  
                6. L'elenco degli  operatori  di  servizi  essenziali
          identificati ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se  del
          caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni  due  anni
          dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalita': 
                  a) le autorita' di settore, in relazione ai settori
          di   competenza,   propongono    all'autorita'    nazionale
          competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei
          servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi  2  e
          3; 
                  b)  le  proposte  sono  valutate  ed  eventualmente
          integrate,  d'intesa   con   le   autorita'   di   settore,
          dall'autorita' nazionale competente  NIS  che,  con  propri
          provvedimenti, provvede alle variazioni  dell'elenco  degli
          operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in
          relazione ai settori di competenza, anche alle autorita' di
          settore.  
                7. Entro il 9 novembre 2018, e in  seguito  ogni  due
          anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione
          europea  le  informazioni  necessarie  per  la  valutazione
          dell'attuazione del presente decreto, in particolare  della
          coerenza dell'approccio in merito all'identificazione degli
          operatori di servizi essenziali. 
                8. Le informazioni di  cui  al  comma  7  comprendono
          almeno: 
                  a)   le    misure    nazionali    che    consentono
          l'identificazione degli operatori di servizi essenziali; 
                  b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2; 
                  c) il numero degli operatori di servizi  essenziali
          identificati per ciascun settore di cui all'allegato II  ed
          un'indicazione della loro importanza in  relazione  a  tale
          settore; 
                  d) le soglie,  ove  esistano,  per  determinare  il
          pertinente livello di fornitura con riferimento  al  numero
          di  utenti  che  dipendono  da   tale   servizio   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a),  o  all'importanza  di
          tale particolare operatore di  servizi  essenziali  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera f).».