Art. 4
Protezione degli interessi nazionali e commerciali
1. Il presente decreto lascia impregiudicata la responsabilita'
dello Stato italiano di tutelare la sicurezza nazionale e il suo
potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra
cui la garanzia dell'integrita' territoriale dello Stato e il
mantenimento dell'ordine pubblico.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, non ricomprendono
il Parlamento italiano, l'Autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e
l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Agli Organi
costituzionali e di rilievo costituzionale non si applicano le
previsioni di cui al capo V.
3. Il presente decreto non si applica agli enti, organi e
articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori
della pubblica sicurezza, della difesa nazionale, o dell'attivita' di
contrasto, compresi l'indagine, l' accertamento e il perseguimento di
reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, anche su
proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa,
per gli ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, sono individuati i soggetti che svolgono
attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli enti, organi
e articolazioni della pubblica amministrazione di cui al comma 3,
nonche' in materia di protezione civile. A tali soggetti,
nell'espletamento di tali attivita' o servizi, non si applicano gli
obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in
via esclusiva per gli organismi di informazione per la sicurezza di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. A tali
soggetti, nell'espletamento dei predetti attivita' o servizi, non si
applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al
capo V. Dei provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo viene
data comunicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
6. Ai sensi del comma 4, non possono essere esclusi gli enti,
organi e articolazioni della pubblica amministrazione con competenze
di regolazione o le cui attivita' sono solo marginalmente connesse ai
settori di cui al medesimo comma. Non possono altresi' essere esclusi
i soggetti che agiscono in qualita' di prestatore di servizi
fiduciari. I soggetti di cui al comma 4 assicurano un livello di
sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui al capo IV.
7. Gli obblighi stabiliti nel presente decreto non comportano la
fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli
interessi essenziali dello Stato italiano in materia di sicurezza
nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo
quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in
particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono
scambiate con la Commissione europea e con le autorita' competenti
degli Stati membri solo nella misura in cui tale scambio sia
necessario ai fini dell'applicazione del presente decreto. Le
informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo
scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la
sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti essenziali e dei
soggetti importanti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) pubblicato
nella GU del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.:
«Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1.
L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF),
istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e
operativamente indipendente. In attuazione di tale
principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la
riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i
mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla
UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (41)
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in
autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato
con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone
dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati
dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF
e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte
il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti
di onorabilita' e professionalita'. I componenti del
Comitato sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili
per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo
a compensi. Il Comitato e' convocato dal Direttore della
UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di
consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il
Comitato cura, altresi', la redazione di un parere
sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della
documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma
8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e
ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di
individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e
di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, della Direzione investigativa antimafia e
dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra
FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle
indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive,
sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
della riservatezza dell'identita' del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente,
previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria,
indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche
al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, con riguardo alle
segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo
alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e
contesta ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di
settore le violazioni degli obblighi di cui al presente
decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati,
delle informazioni e delle analisi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura,
altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e
informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi
di cui al presente decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici
aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a
effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare
effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi
dell'articolo 21 del presente decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla
base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal
Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della
relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il
Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno,
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2,
del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto)
pubblicata nella GU del 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.»
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.»
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.»
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).
- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della
loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre
2012 n. 326 serie C.