Art. 4 
 
         Protezione degli interessi nazionali e commerciali 
 
  1. Il presente decreto  lascia  impregiudicata  la  responsabilita'
dello Stato italiano di tutelare la  sicurezza  nazionale  e  il  suo
potere di salvaguardare altre funzioni essenziali  dello  Stato,  tra
cui  la  garanzia  dell'integrita'  territoriale  dello  Stato  e  il
mantenimento dell'ordine pubblico. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, non ricomprendono
il Parlamento italiano, l'Autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia  e
l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231.  Agli  Organi
costituzionali e  di  rilievo  costituzionale  non  si  applicano  le
previsioni di cui al capo V. 
  3.  Il  presente  decreto  non  si  applica  agli  enti,  organi  e
articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei  settori
della pubblica sicurezza, della difesa nazionale, o dell'attivita' di
contrasto, compresi l'indagine, l' accertamento e il perseguimento di
reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per  la  cybersicurezza
nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, anche  su
proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e  della  difesa,
per gli ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con  l'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale, sono individuati i soggetti che svolgono
attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli enti,  organi
e articolazioni della pubblica amministrazione di  cui  al  comma  3,
nonche'  in  materia  di  protezione   civile.   A   tali   soggetti,
nell'espletamento di tali attivita' o servizi, non si  applicano  gli
obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono
individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in
via esclusiva per gli organismi di informazione per la  sicurezza  di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  n.  124  del  2007.  A  tali
soggetti, nell'espletamento dei predetti attivita' o servizi, non  si
applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni  di  cui  al
capo V. Dei provvedimenti adottati ai sensi del primo  periodo  viene
data comunicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  6. Ai sensi del comma 4,  non  possono  essere  esclusi  gli  enti,
organi e articolazioni della pubblica amministrazione con  competenze
di regolazione o le cui attivita' sono solo marginalmente connesse ai
settori di cui al medesimo comma. Non possono altresi' essere esclusi
i  soggetti  che  agiscono  in  qualita'  di  prestatore  di  servizi
fiduciari. I soggetti di cui al comma  4  assicurano  un  livello  di
sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui al capo IV. 
  7. Gli obblighi stabiliti nel presente decreto  non  comportano  la
fornitura di informazioni la  cui  divulgazione  sia  contraria  agli
interessi essenziali dello Stato italiano  in  materia  di  sicurezza
nazionale, pubblica sicurezza o difesa. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate  secondo
quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e  nazionale,  in
particolare per quanto concerne la riservatezza  degli  affari,  sono
scambiate con la Commissione europea e con  le  autorita'  competenti
degli Stati  membri  solo  nella  misura  in  cui  tale  scambio  sia
necessario  ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto.   Le
informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo  scopo.  Lo
scambio di informazioni ne  tutela  la  riservatezza  e  protegge  la
sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti essenziali  e  dei
soggetti importanti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca  misure  di  esecuzione)  pubblicato
          nella GU del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.: 
                «Art. 6 (Unita'  d'informazione  finanziaria).  -  1.
          L'Unita' di informazione finanziaria  per  l'Italia  (UIF),
          istituita  presso  la  Banca  d'Italia,   e'   autonoma   e
          operativamente  indipendente.   In   attuazione   di   tale
          principio, la Banca d'Italia ne disciplina con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento,  ivi  compresa   la
          riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole  i
          mezzi  finanziari  e  le  risorse  idonei   ad   assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.  Alla
          UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24,  comma
          6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (41) 
                2. Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in
          autonomia la responsabilita' della  gestione,  e'  nominato
          con provvedimento del Direttorio della Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra  persone
          dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
          professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.  Il
          mandato ha la durata di cinque anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. 
                3. Per l'efficace  svolgimento  dei  compiti  fissati
          dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la  UIF
          e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte
          il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti
          di  onorabilita'  e  professionalita'.  I  componenti   del
          Comitato  sono  nominati,  nel   rispetto   del   principio
          dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
          Banca d'Italia, e restano in carica tre  anni,  rinnovabili
          per altri tre. La partecipazione al Comitato non da'  luogo
          a compensi. Il Comitato e' convocato  dal  Direttore  della
          UIF con cadenza almeno  semestrale  e  svolge  funzioni  di
          consulenza e ausilio a supporto dell'azione della  UIF.  Il
          Comitato  cura,  altresi',  la  redazione  di   un   parere
          sull'azione dell'UIF,  che  forma  parte  integrante  della
          documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi  del  comma
          8. 
                4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
                  a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette  e
          ne effettua l'analisi finanziaria; 
                  b)  analizza  i  flussi  finanziari,  al  fine   di
          individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e
          di finanziamento del terrorismo; 
                  c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
          lavorativi, operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza,  della   Direzione   investigativa   antimafia   e
          dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di  un'altra
          FIU, ove non ne  derivi  pregiudizio  per  il  corso  delle
          indagini. La UIF provvede a dare  immediata  notizia  della
          sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
                  d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
          obbligati,  emana  istruzioni,  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di operazioni sospette  e  nelle  comunicazioni  oggettive,
          sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
          della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                  e) al  fine  di  agevolare  l'individuazione  delle
          operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna   periodicamente,
          previa presentazione al Comitato di sicurezza  finanziaria,
          indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
          sito istituzionale; 
                  f) effettua, anche attraverso ispezioni,  verifiche
          al fine di accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di prevenzione e contrasto del  riciclaggio  e  del
          finanziamento   del   terrorismo,   con    riguardo    alle
          segnalazioni di operazioni sospette e  ai  casi  di  omessa
          segnalazione di operazioni sospette, nonche'  con  riguardo
          alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
          ai casi di  omissione  delle  medesime,  anche  avvalendosi
          della  collaborazione  del  Nucleo  speciale   di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                  g)  in  relazione  ai  propri  compiti,  accerta  e
          contesta ovvero trasmette alle autorita'  di  vigilanza  di
          settore le violazioni degli obblighi  di  cui  al  presente
          decreto di cui  viene  a  conoscenza  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni istituzionali; 
                  h)  assicura  la   tempestiva   trasmissione   alla
          Direzione nazionale antimafia e  antiterrorismo  dei  dati,
          delle  informazioni  e  delle   analisi,   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera  a).  Assicura,
          altresi', l'effettuazione  delle  analisi  richieste  dalla
          Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera d). 
                5.  Per  lo  svolgimento   delle   proprie   funzioni
          istituzionali, la UIF: 
                  a) acquisisce, anche attraverso ispezioni,  dati  e
          informazioni presso i soggetti destinatari  degli  obblighi
          di cui al presente decreto; 
                  b) riceve  la  comunicazione  dei  dati  statistici
          aggregati  da  parte  dei  soggetti  obbligati   tenuti   a
          effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
          amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
                6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
          5, la UIF: 
                  a) si avvale dei dati contenuti  nell'anagrafe  dei
          conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe  tributaria
          di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248; 
                  b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  c)  ha  accesso  alle  informazioni  sul   titolare
          effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
          in apposita sezione del Registro delle  imprese,  ai  sensi
          dell'articolo 21 del presente decreto. 
                7.  Avvalendosi  delle  informazioni  raccolte  nello
          svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: 
                  a) svolge analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento  del
          terrorismo su specifici settori  dell'economia  ritenuti  a
          rischio, su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su
          specifiche realta'  economiche  territoriali,  anche  sulla
          base  dell'analisi  nazionale  dei  rischi  elaborata   dal
          Comitato di sicurezza finanziaria; 
                  b)   elabora   e   diffonde   modelli   e    schemi
          rappresentativi  di   comportamenti   anomali   sul   piano
          economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
                8. Ai fini della presentazione  al  Parlamento  della
          relazione  sullo  stato  dell'azione  di  prevenzione   del
          riciclaggio  e  del  finanziamento   del   terrorismo,   il
          Direttore della UIF, entro  il  30  maggio  di  ogni  anno,
          trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
          tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
          alla medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 43 della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del  segreto)
          pubblicata nella GU del 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.» 
                «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.» 
                «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.» 
                «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei  regolamenti).
          -  1.  Salvo  che  non  sia  diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
                2. I suddetti decreti stabiliscono  il  regime  della
          loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea
          (versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26  ottobre
          2012 n. 326 serie C.