Art. 5 
 
                   Giurisdizione e territorialita' 
 
  1. Sono sottoposti alla giurisdizione nazionale i soggetti  di  cui
all'articolo 3 stabiliti sul territorio nazionale, ad  eccezione  dei
seguenti casi: 
    a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i
fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico, che sono considerati sotto  la  giurisdizione  dello  Stato
membro nel quale forniscono i loro servizi; 
    b) i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio  DNS,  i
registri dei nomi  di  dominio  di  primo  livello,  i  soggetti  che
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i  fornitori
di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center,
i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti,  i  fornitori  di
servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche'
i fornitori di mercati online, di  motori  di  ricerca  online  o  di
piattaforme di servizi di social  network,  che  sono  sottoposti  la
giurisdizione  dello  Stato  membro  in  cui  hanno  lo  stabilimento
principale nell'Unione ai sensi del comma 2; 
    c) gli enti della pubblica amministrazione, che  sono  sottoposti
alla giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), si considera stabilimento
principale nell'Unione quello  dello  Stato  membro  nel  quale  sono
prevalentemente  adottate  le  decisioni  relative  alle  misure   di
gestione  del  rischio  per  la  sicurezza  informatica.  Se  non  e'
possibile determinare  lo  Stato  membro  in  cui  sono  adottate  le
suddette decisioni o se le stesse non sono adottate  nell'Unione,  lo
stabilimento principale e' considerato quello collocato  nello  Stato
membro in cui sono effettuate le operazioni di sicurezza informatica,
ovvero, ove cio' non sia possibile, quello dello Stato membro in  cui
il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior  numero  di
dipendenti nell'Unione europea. 
  3. Se i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non sono  stabiliti
nel territorio  dell'Unione  ma  offrono  servizi  all'interno  dello
stesso,  essi  designano  un  rappresentante  nell'Unione,   che   e'
stabilito in uno degli Stati membri in cui sono  offerti  i  predetti
servizi ed e' sottoposto alla relativa giurisdizione. 
  4. In assenza della designazione del rappresentante da parte di uno
dei soggetti di cui al comma 3, l'Autorita' nazionale competente  NIS
puo'  avviare  un'azione   legale,   nei   confronti   dei   soggetti
inadempienti. 
  5. La designazione  del  rappresentante  di  cui  al  comma  3  non
pregiudica le azioni legali che potrebbero essere state gia'  avviate
per  violazioni  degli  obblighi  di   cui   al   presente   decreto,
l'imposizione degli obblighi di cui al  capo  IV  e  l'esercizio  dei
poteri di cui al capo V.