Art. 5
Giurisdizione e territorialita'
1. Sono sottoposti alla giurisdizione nazionale i soggetti di cui
all'articolo 3 stabiliti sul territorio nazionale, ad eccezione dei
seguenti casi:
a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato
membro nel quale forniscono i loro servizi;
b) i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i
registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori
di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center,
i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di
servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche'
i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di
piattaforme di servizi di social network, che sono sottoposti la
giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento
principale nell'Unione ai sensi del comma 2;
c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono sottoposti
alla giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), si considera stabilimento
principale nell'Unione quello dello Stato membro nel quale sono
prevalentemente adottate le decisioni relative alle misure di
gestione del rischio per la sicurezza informatica. Se non e'
possibile determinare lo Stato membro in cui sono adottate le
suddette decisioni o se le stesse non sono adottate nell'Unione, lo
stabilimento principale e' considerato quello collocato nello Stato
membro in cui sono effettuate le operazioni di sicurezza informatica,
ovvero, ove cio' non sia possibile, quello dello Stato membro in cui
il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di
dipendenti nell'Unione europea.
3. Se i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non sono stabiliti
nel territorio dell'Unione ma offrono servizi all'interno dello
stesso, essi designano un rappresentante nell'Unione, che e'
stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i predetti
servizi ed e' sottoposto alla relativa giurisdizione.
4. In assenza della designazione del rappresentante da parte di uno
dei soggetti di cui al comma 3, l'Autorita' nazionale competente NIS
puo' avviare un'azione legale, nei confronti dei soggetti
inadempienti.
5. La designazione del rappresentante di cui al comma 3 non
pregiudica le azioni legali che potrebbero essere state gia' avviate
per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto,
l'imposizione degli obblighi di cui al capo IV e l'esercizio dei
poteri di cui al capo V.