Art. 6 
 
              Soggetti essenziali e soggetti importanti 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  considerati   soggetti
essenziali: 
    a) i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali  per
le medie imprese di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato
della raccomandazione 2003/361/CE; 
    b)  indipendentemente   dalle   loro   dimensioni,   i   soggetti
identificati come soggetti critici ai sensi del  decreto  legislativo
che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557; 
    c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i
fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  lettera  b),  che  si
considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE; 
    d) indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  i  prestatori  di
servizi fiduciari qualificati e i gestori di  registri  dei  nomi  di
dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di  sistema
dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d); 
    e)  indipendentemente  dalle  loro   dimensioni,   le   pubbliche
amministrazioni centrali di cui all'allegato III,  comma  1,  lettera
a). 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,   l'Autorita'
nazionale competente NIS  individua,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi  6,
8, 9  e  10,  che,  indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  sono
considerati essenziali. 
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  considerati   soggetti
importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono  considerati
essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i  riferimenti  della   raccomandazione   della
          Commissione del 6 maggio 2003, n. 361, si veda  nelle  note
          all'art. 3. 
                «Art.  2  (Effettivi   e   soglie   finanziarie   che
          definiscono le categorie di imprese).  -  1.  La  categoria
          delle microimprese delle  piccole  imprese  e  delle  medie
          imprese (PMI) e' costituita da imprese che occupano meno di
          250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
          di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera  i
          43 milioni di EUR. 
                2. Nella categoria delle  PMI  si  definisce  piccola
          impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza
          un fatturato annuo  o  un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiori a 10 milioni di EUR. 
                3.   Nella   categoria   delle   PMI   si   definisce
          microimpresa un'impresa che occupa meno  di  10  persone  e
          realizza un fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio
          annuo non superiori a 2 milioni di EUR.».