Art. 6
Soggetti essenziali e soggetti importanti
1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti
essenziali:
a) i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per
le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
della raccomandazione 2003/361/CE;
b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti
identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo
che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si
considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE;
d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di
servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di
dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di sistema
dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera
a).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'Autorita'
nazionale competente NIS individua, secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 6,
8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono
considerati essenziali.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti
importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati
essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti della raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 361, si veda nelle note
all'art. 3.
«Art. 2 (Effettivi e soglie finanziarie che
definiscono le categorie di imprese). - 1. La categoria
delle microimprese delle piccole imprese e delle medie
imprese (PMI) e' costituita da imprese che occupano meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola
impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce
microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di EUR.».