Art. 7 
 
Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti
                             importanti 
 
  1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, si registrano o aggiornano la  propria  registrazione
sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorita'  nazionale
competente NIS ai fini dello svolgimento  delle  funzioni  attribuite
all'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  anche  ai  sensi  del
presente decreto. A tal fine, tali soggetti forniscono  o  aggiornano
almeno le informazioni seguenti: 
    a) la ragione sociale; 
    b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati,  compresi  gli  indirizzi
e-mail e i numeri di telefono; 
    c) la designazione di un punto di contatto,  indicando  il  ruolo
presso il soggetto e i recapiti aggiornati,  compresi  gli  indirizzi
e-mail e i numeri di telefono; 
    d)  ove  applicabile,  i  pertinenti  settori,   sottosettori   e
tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV; 
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, l'Autorita' nazionale competente NIS,
redige, secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  40,  comma  5,
l'elenco dei soggetti essenziali e  dei  soggetti  importanti,  sulla
base delle registrazioni di cui al comma 1 e delle decisioni adottate
ai sensi degli articoli 3, 4, e 6. 
  3. Tramite la piattaforma digitale di cui al comma  1,  l'Autorita'
nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati  di  cui  al
comma 2: 
    a)  l'inserimento   nell'elenco   dei   soggetti   essenziali   o
importanti; 
    b)  la  permanenza  nell'elenco   dei   soggetti   essenziali   o
importanti; 
    c) l'espunzione dall'elenco dei soggetti. 
  4. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  tramite  la  piattaforma
digitale di cui  al  comma  1,  i  soggetti  che  hanno  ricevuto  la
comunicazione di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),  forniscono  o
aggiornano almeno le informazioni seguenti: 
    a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in
uso o nella disponibilita' del soggetto; 
    b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono
servizi  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto; 
    c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5,  indicando  il
ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati,  compresi  gli
indirizzi e-mail e i numeri di telefono; 
    d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1,  lettera
c), indicando il ruolo presso il soggetto e  i  recapiti  aggiornati,
compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono. 
  5. I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori
di registri dei nomi di dominio di  primo  livello,  i  fornitori  di
servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di  servizi
di cloud  computing,  i  fornitori  di  servizi  di  data  center,  i
fornitori di reti di distribuzione  dei  contenuti,  i  fornitori  di
servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche'
i fornitori di mercati online,  i  fornitori  di  motori  di  ricerca
online e i fornitori di piattaforme  di  social  network,  forniscono
all'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita'  di  cui
al comma 4, anche: 
    a) l'indirizzo della sede  principale  e  delle  altre  sedi  del
soggetto nell'Unione europea; 
    b) se non e' stabilito  nell'Unione  europea,  l'indirizzo  della
sede del suo  rappresentante  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,
unitamente ai dati di contatto  aggiornati,  compresi  gli  indirizzi
e-mail e i numeri di telefono. 
  6. L'Autorita' nazionale  competente  NIS  stabilisce,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i termini, le modalita'  e
i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui
al comma 1, indicando altresi' eventuali ulteriori informazioni che i
soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4, nonche' i  termini,
le modalita' e i procedimenti di designazione dei  rappresentanti  di
cui all'articolo 5, comma 3. 
  7. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui  al  comma
3, lettere a) e b),  notificano  all'Autorita'  nazionale  competente
NIS, tramite la piattaforma digitale di cui  al  comma  1,  qualsiasi
modifica delle informazioni trasmesse ai sensi del presente  articolo
tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla  data
della modifica.