Art. 8
Protezione dei dati personali
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorita' di
settore NIS e i soggetti di cui all'articolo 3 trattano i dati
personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e
conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al
regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto
da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico viene effettuato in conformita' della legislazione
dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e della
legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della vita
privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
Note all'art. 8:
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174, S.O..
- Per i riferimenti alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dei 12 luglio 2022
(Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche) si veda nelle note alle premesse