Art. 8 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. L'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  le  Autorita'  di
settore NIS e i soggetti  di  cui  all'articolo  3  trattano  i  dati
personali nella misura necessaria ai  fini  del  presente  decreto  e
conformemente al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  al
regolamento (UE) 2016/679. 
  2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente  decreto
da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
o dei fornitori di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al  pubblico  viene  effettuato  in  conformita'  della  legislazione
dell'Unione europea  in  materia  di  protezione  dei  dati  e  della
legislazione dell'Unione europea in  materia  di  tutela  della  vita
privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  del  29
          luglio 2003, n. 174, S.O.. 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2002/58/CE  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dei  12  luglio  2022
          (Direttiva relativa alla vita privata e alle  comunicazioni
          elettroniche) si veda nelle note alle premesse