Art. 2
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei
lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata
della prestazioni erogata dal Fondo di solidarieta' Bilaterale
alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riconosciuta dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai
lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza
occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente,
operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero
(TAC), nonche' conciario, un'integrazione al reddito, con relativa
contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella
prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al
periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino
al 31 dicembre 2024.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui
al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in
via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco
nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e la dichiarazione
di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale
gia' previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo e' erogata
direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni
periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS al
datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza,
entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di
serie e documentate difficolta' finanziarie, puo' richiedere all'INPS
il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il
datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati
necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7,
comma 5 bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non e' dovuta la
contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono
concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024
e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto
limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' per
la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse
emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo
limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede
all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di
cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro
per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.