Art. 2 
 
Interventi  urgenti  per  fronteggiare  la  crisi  occupazionale  dei
        lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda 
 
  1. In deroga agli articoli  4  e  12  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata
della  prestazioni  erogata  dal  Fondo  di  solidarieta'  Bilaterale
alternativo  per  l'Artigianato  di  cui  all'art.  27  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riconosciuta  dall'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  per  l'anno  2024,  ai
lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza
occupazionale media  fino  a  15  addetti  nel  semestre  precedente,
operanti  nei  settori  tessile,  dell'abbigliamento  e  calzaturiero
(TAC), nonche' conciario, un'integrazione al  reddito,  con  relativa
contribuzione figurativa o correlata,  nella  misura  pari  a  quella
prevista per le integrazioni salariali dall'articolo  3  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al
periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto  fino
al 31 dicembre 2024. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito  di  cui
al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in
via telematica, la domanda di accesso  al  trattamento  con  l'elenco
nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e la  dichiarazione
di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione  salariale
gia' previsti a normativa vigente. 
  3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo e'  erogata
direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti  alla  fine  di  ogni
periodo di paga. Il  relativo  importo  e'  rimborsato  dall'INPS  al
datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza,
entro i termini  previsti  dall'articolo  7,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. Il datore  di  lavoro,  in  presenza  di
serie e documentate difficolta' finanziarie, puo' richiedere all'INPS
il pagamento diretto  della  prestazione.  In  quest'ultimo  caso  il
datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad  inviare  i  dati
necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7,
comma 5 bis, del citato decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148. Per  le  prestazioni  di  cui  al  comma  1  non  e'  dovuta  la
contribuzione  addizionale  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno  2024
e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel  rispetto  del  predetto
limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita'  per
la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto
del  limite  di  spesa  fornendo  i  risultati  del  monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente  articolo  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  6. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse
emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo
limite di spesa di cui  al  medesimo  comma  4,  l'INPS  non  procede
all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di
cui al presente articolo. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6  milioni  di  euro
per l'anno 2024 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.