Art. 3
Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione
digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198
1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma
6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi'
annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per
cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza
del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di
situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti
nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il
rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.».