Art. 3 
 
Misure relative al Fondo unico  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
  digitale dell'informazione e dell'editoria di  cui  all'articolo  1
  della legge 26 ottobre 2016, n. 198 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,  il  comma
6-bis e' sostituito dal seguente: 
    «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  altresi'
annualmente stabilita, per una percentuale non  superiore  al  5  per
cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza
del Consiglio dei ministri da destinare a misure  di  risoluzione  di
situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese  operanti
nel  settore  dell'informazione  e  dell'editoria,  ivi  incluso   il
rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.».