La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di
guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i
seguenti:
«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di
cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente
rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE
DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo
alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I
alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva
maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo
119 in occasione della conferma di validita', per un periodo di
almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di
almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo
la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al
comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della
revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo
scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di
cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in
ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo
periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e
c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si
trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di
cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono
raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui
all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;
b) all'articolo 187:
1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione
psico-fisica» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione
psico-fisica» sono soppresse;
3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi
2-bis e 3»;
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita'
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici
analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le
direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal
Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni
di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori
certificati, in conformita' ai metodi applicati per gli accertamenti
tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le
attivita' di rilevamento e di soccorso»;
5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile
effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;
6) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi
2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti
di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia
stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino
all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di
continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente
reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore»;
7) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli
organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al
conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora
non possa essere guidato da altra persona idonea presente o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli
accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che
il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti
accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In
deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui
l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti
dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;
8) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5,
dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida
che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via
cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di
revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicati
dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128,
comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel
caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti
dalla data del provvedimento di revoca»;
9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e
8, se non ne sia gia' titolare al momento del fatto di reato, non
puo' conseguire una patente di guida, neanche per conversione di
patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del
compimento del ventiquattresimo anno di eta'. Qualora, al momento
della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai
sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e
alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano
anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato
non puo' conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al
compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando
i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di
patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente
ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla,
anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi
reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di
patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente
articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di
essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire
la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla
durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento
dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei
commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto
idoneo alla guida, la durata della validita' della patente non puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della
validita' della patente non puo' eccedere tre anni e cinque anni alle
conferme successive»;
10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in
ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino
all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e
con le modalita' indicate dal regolamento»;
11) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Guida dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti».
2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589-bis, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da otto a
dodici anni»;
b) all'articolo 590-bis, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale e' punito con la reclusione da
tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per
le lesioni gravissime».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e
l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,
l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della patente di guida
e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di
recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida e'
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro
ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento
dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha
ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies
e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni
del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato,
il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita' ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i
reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre
disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano
apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68.
Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69.
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di
tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui
all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale
prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata
imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in
occasione della conferma di validita', per un periodo di
almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b),
e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera
c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione
della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di
condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il
prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di
guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire
l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al
presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di
guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza
in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni
dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere
a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del
conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel
caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo
125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.».
«Art. 187 (Guida dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti). - 1. Chiunque guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti
di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui
al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei
conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1
dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma
1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai
commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido
del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite
congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero
della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni
di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da
laboratori certificati, in conformita' ai metodi applicati
per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche in caso di incidente,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del
cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e
gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre
il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di
continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea presente o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al
gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto
sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216
in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata
presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5
e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire
immediatamente al conducente di continuare a condurre il
veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e'
fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero e il trasporto sono interamente a carico del
conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base
dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui
al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare
di patente di guida positivo ai predetti accertamenti
qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo
119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui
all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del
conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della
patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di
revoca.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli
accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della
certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui
ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente
titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga
alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in
via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito
dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e
con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui
l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta
la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di
guida prima di tre anni decorrenti dalla data del
provvedimento di revoca.
6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai
commi 1 e 8, se non ne sia gia' titolare al momento del
fatto di reato, non puo' conseguire una patente di guida,
neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai
sensi dell'articolo 136, prima del compimento del
ventiquattresimo anno di eta'. Qualora, al momento della
commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a
esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente
previste dal presente articolo si applicano anche
all'autorizzazione all'esercitazione di guida e
l'interessato non puo' conseguire una nuova autorizzazione
a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno
di eta'.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi
da persona non munita di patente di guida, in luogo della
sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo
223 si applica il divieto di conseguirla, anche per
conversione di patente rilasciata all'estero di cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i
medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona
non munita di patente di guida, quando ai sensi delle
disposizioni del presente articolo dovrebbero essere
disposte le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione della patente di guida o della revoca di essa,
in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di
conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo
corrispondente alla durata della sospensione o per i tre
anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la
visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente
articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla
guida, la durata della validita' della patente non puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la
durata della validita' della patente non puo' eccedere tre
anni e cinque anni alle conferme successive.
7.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione
della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame
di revisione, che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale
ovvero gli organi di cui all' articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a
quanto previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e
dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta'
della sanzione della sospensione della patente e revoca la
confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all' articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.».
- Si riporta il testo degli articoli 589-bis e 590 bis
del Codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). -
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o della navigazione marittima o interna e' punito
con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si
applica a colui che abbandona animali domestici su strada o
nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue
un incidente stradale che cagiona la morte.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di
una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis,
comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della
nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una
persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b),
c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle
unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186,,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa la morte di una
persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la
morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in
prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di
patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al
quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto
sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o
dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino
alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la
morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu'
persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo'
superare gli anni diciotto.».
«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche
gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri
una lesione personale con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione
marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi
a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le
lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che
abbandona animali domestici su strada o nelle relative
pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente
stradale che cagiona le lesioni personali.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di
una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis,
comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della
nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione
personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b),
c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle
unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro
anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in
prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di
patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al
quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto
sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o
dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino
alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni
lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli
anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dal presente articolo.».