La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice della strada e al codice  penale  in  materia  di
  guida  in  stato  di  ebbrezza  o  dopo   aver   assunto   sostanze
  stupefacenti 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  186,  dopo  il  comma  9-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati  di
cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente
rilasciata in Italia siano apposti  i  codici  unionali  "LIMITAZIONE
DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo  di  tipo
alcolock conformemente alla norma EN 50436", di  cui  all'allegato  I
alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente,  salva
maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui  all'articolo
119 in occasione della conferma  di  validita',  per  un  periodo  di
almeno due anni nei casi previsti dal  comma  2,  lettera  b),  e  di
almeno tre anni per quelli  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  del
presente articolo, decorrenti dalla restituzione della  patente  dopo
la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati  di  cui  al
comma 2, lettere  b)  o  c),  il  prefetto  dispone  l'obbligo  della
revisione della patente di guida, ai sensi  dell'articolo  128,  allo
scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione  di
cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano,  in
ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis,  comma  4,  secondo
periodo. 
      9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere  a),  b)  e
c), sono aumentate di un terzo nei confronti del  conducente  che  si
trovi nelle condizioni di cui  al  comma  9-ter.  Ferme  restando  le
sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le  sanzioni  di
cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  del  presente  articolo  sono
raddoppiate  nel  caso  in  cui  il  dispositivo  di  blocco  di  cui
all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso  ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»; 
    b) all'articolo 187: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:   «in   stato   di   alterazione
psico-fisica» sono soppresse; 
      2)  al  comma  1-bis,  le  parole:  «in  stato  di  alterazione
psico-fisica» sono soppresse; 
      3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di  cui  ai  commi
2-bis e 3»; 
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici
analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo  le
direttive fornite congiuntamente dal  Ministero  dell'interno  e  dal
Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici  sui  campioni
di fluido del  cavo  orale  prelevati  sono  compiuti  da  laboratori
certificati, in conformita' ai metodi applicati per gli  accertamenti
tossicologici  forensi.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
applicano  anche  in  caso  di  incidente,  compatibilmente  con   le
attivita' di rilevamento e di soccorso»; 
      5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze  di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non  sia  possibile
effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»; 
      6) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di  cui  ai  commi
2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti
di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di  polizia
stradale possono disporre il  ritiro  della  patente  di  guida  fino
all'esito  degli  accertamenti  e,  comunque,  per  un  periodo   non
superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al  conducente  di
continuare a condurre il  veicolo.  Il  veicolo,  qualora  non  possa
essere  guidato  da  altra  persona  idonea  presente  o  prontamente
reperibile,   e'   fatto   trasportare   fino   al   luogo   indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il  recupero  e  il
trasporto sono interamente  a  carico  del  conducente  sottoposto  a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216  in  quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o  il
comando da cui dipende l'organo accertatore»; 
      7) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
        «5-ter.  Qualora  non  sia  possibile  per  qualsiasi  motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4  e  5  e  gli
accertamenti di cui al comma  2  abbiano  dato  esito  positivo,  gli
organi  di  polizia  stradale  possono  impedire  immediatamente   al
conducente di continuare a condurre il veicolo. Il  veicolo,  qualora
non  possa  essere  guidato  da  altra  persona  idonea  presente   o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al  luogo  indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il  recupero  e  il
trasporto sono interamente  a  carico  del  conducente  sottoposto  a
controllo.  Il  prefetto,  sulla  base  dell'esito   positivo   degli
accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso  che
il conducente titolare di  patente  di  guida  positivo  ai  predetti
accertamenti qualitativi si sottoponga  alla  visita  medica  di  cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di  sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma  2.  In
deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in  cui
l'accertamento  di   cui   all'articolo   119,   comma   4,   attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi  dell'articolo  130.  L'interessato  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di  tre  anni  decorrenti
dalla data di adozione del provvedimento di revoca»; 
      8) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il prefetto, sulla  base  dell'esito  degli  accertamenti
analitici  di  cui  al  comma  2-bis  ovvero   della   certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente  di  guida
che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti  o  psicotrope
si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo  119,  comma  4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone,  in  via
cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame  di
revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita'  indicati
dal regolamento. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  128,
comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5,  nel
caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4,  attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi  dell'articolo  130.  L'interessato  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di  tre  anni  decorrenti
dalla data del provvedimento di revoca»; 
      9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis.  Il  conducente  minore  degli  anni   ventuno,   nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e
8, se non ne sia gia' titolare al momento del  fatto  di  reato,  non
puo' conseguire una patente di  guida,  neanche  per  conversione  di
patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136,  prima  del
compimento del ventiquattresimo anno di  eta'.  Qualora,  al  momento
della commissione dei reati di cui  ai  commi  1  e  8  del  presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai
sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione  e
alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano
anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida  e  l'interessato
non puo' conseguire una nuova autorizzazione a  esercitarsi  fino  al
compimento del ventiquattresimo anno di eta'. 
        6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando
i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita  di
patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della  patente
ai sensi dell'articolo 223 si  applica  il  divieto  di  conseguirla,
anche  per  conversione  di  patente  rilasciata  all'estero  di  cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni.  Per  i  medesimi
reati di cui al primo periodo, commessi  da  persona  non  munita  di
patente di guida, quando ai sensi  delle  disposizioni  del  presente
articolo  dovrebbero  essere  disposte  le  sanzioni   amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di
essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto  di  conseguire
la patente,  rispettivamente,  per  un  periodo  corrispondente  alla
durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento
dei predetti reati. 
        6-quater. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
nei casi in cui sia stata disposta la  visita  medica  ai  sensi  dei
commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto
idoneo alla guida, la durata della validita' della patente  non  puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della
validita' della patente non puo' eccedere tre anni e cinque anni alle
conferme successive»; 
      10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a  visita  medica  ai
sensi  dell'articolo  119»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e  dispone,  in
ogni caso, la sospensione  della  patente,  in  via  cautelare,  fino
all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire  nel  termine  e
con le modalita' indicate dal regolamento»; 
      11) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Guida  dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti». 
  2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 589-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica  conseguente
all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in  presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da  otto  a
dodici anni»; 
    b) all'articolo 590-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica  conseguente
all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in  presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale e' punito con la  reclusione  da
tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni  per
le lesioni gravissime». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  186  e  187  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante:  «Nuovo
          codice della strada», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 114 del 18 maggio 1992,  S.O.  n.  74,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
          E' vietato guidare in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche. 
                2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il fatto non costituisca piu' grave reato: 
                  a) con la sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da euro 543 ad  euro  2.170,  qualora  sia  stato
          accertato un valore corrispondente ad un tasso  alcoolemico
          superiore a 0,5 e non superiore  a  0,8  grammi  per  litro
          (g/l).  All'accertamento  della  violazione   consegue   la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida da tre a sei mesi; 
                  b) con l'ammenda  da  euro  800  ad  euro  3.200  e
          l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato  accertato  un
          valore corrispondente ad un tasso alcoolemico  superiore  a
          0,8  e  non  superiore  a  1,5  grammi  per  litro   (g/l).
          All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso   la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida da sei mesi ad un anno; 
                  c) con l'ammenda  da  euro  1.500  ad  euro  6.000,
          l'arresto da  sei  mesi  ad  un  anno,  qualora  sia  stato
          accertato un valore corrispondente ad un tasso  alcoolemico
          superiore a 1,5 grammi per  litro  (g/l).  All'accertamento
          del reato consegue in ogni caso la sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida da  uno
          a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea  al
          reato, la durata della sospensione della patente  di  guida
          e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata,  ai
          sensi del capo II, sezione II, del titolo VI,  in  caso  di
          recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
          applicazione della pena su richiesta delle parti, anche  se
          e' stata applicata la sospensione condizionale della  pena,
          e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale  e'
          stato commesso  il  reato,  salvo  che  il  veicolo  stesso
          appartenga  a  persona  estranea  al  reato.  Ai  fini  del
          sequestro si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          224-ter. 
                2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza  provoca
          un incidente stradale, le sanzioni di cui al  comma  2  del
          presente articolo e al comma 3 dell'articolo  186-bis  sono
          raddoppiate ed e'  disposto  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo  per  centottanta  giorni,  salvo  che  il  veicolo
          appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per  il
          conducente che provochi un  incidente  stradale  sia  stato
          accertato un valore corrispondente ad un tasso  alcoolemico
          superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo  quanto
          previsto dal quinto e sesto periodo della  lettera  c)  del
          comma 2 del presente  articolo,  la  patente  di  guida  e'
          sempre revocata ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del
          titolo VI. E'  fatta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo 222. 
                2-ter. Competente a giudicare dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. 
                2-quater.  Le  disposizioni  relative  alle  sanzioni
          accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche  in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 
                2-quinquies. Salvo che non sia disposto il  sequestro
          ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa  essere
          guidato  da  altra  persona  idonea,  puo'   essere   fatto
          trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o  fino
          alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al
          proprietario o al gestore di essa con le  normali  garanzie
          per la custodia. Le spese per il recupero ed  il  trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore. 
                2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata
          da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo  le
          ore 22 e prima delle ore 7. 
                2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti  con
          l'aggravante di cui al comma 2-sexies  non  possono  essere
          ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto  a  questa.  Le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante. 
                2-octies.  Una  quota  pari  al   venti   per   cento
          dell'ammenda irrogata con la sentenza di  condanna  che  ha
          ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma  2-sexies
          e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
          notturna di cui  all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3
          agosto 2007, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 
                3. Al fine di acquisire elementi utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
          12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno, nel rispetto della riservatezza  personale  e
          senza  pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,   possono
          sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
                4. Quando gli  accertamenti  qualitativi  di  cui  al
          comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
          ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
          conducente del veicolo si trovi  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  derivante  dall'influenza  dell'alcool,   gli
          organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1
          e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio  o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento. 
                5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti alle  cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso
          alcolemico viene effettuato, su richiesta degli  organi  di
          Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  da
          parte  delle  strutture  sanitarie  di  base  o  di  quelle
          accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
          sanitarie rilasciano agli organi  di  Polizia  stradale  la
          relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
          accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei
          dati in base alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Copia
          della certificazione di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere tempestivamente trasmessa,  a  cura  dell'organo  di
          polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
          luogo  della  commessa   violazione   per   gli   eventuali
          provvedimenti di competenza. Si applicano  le  disposizioni
          del comma 5-bis dell'articolo 187. 
                6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi  4  o  5
          risulti un valore corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico
          superiore a 0,5 grammi per litro  (g/l),  l'interessato  e'
          considerato in stato di ebbrezza ai fini  dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2. 
                7. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
          5, il conducente e' punito con le pene di cui al  comma  2,
          lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo  che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida per un periodo  da
          sei mesi a due anni e della confisca  del  veicolo  con  le
          stesse modalita' e procedure previste dal comma 2,  lettera
          c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
          violazione. Con l'ordinanza con la  quale  e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita  medica  secondo   le
          disposizioni del comma  8.  Se  il  fatto  e'  commesso  da
          soggetto gia' condannato nei due  anni  precedenti  per  il
          medesimo   reato,   e'   sempre   disposta   la    sanzione
          amministrativa accessoria della  revoca  della  patente  di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                8. Con l'ordinanza con la  quale  viene  disposta  la
          sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis,  il
          prefetto ordina che il conducente si  sottoponga  a  visita
          medica ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,  che  deve
          avvenire  nel  termine  di  sessanta  giorni.  Qualora   il
          conducente non vi si sottoponga entro il  termine  fissato,
          il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
          della patente di guida fino all'esito della visita medica. 
                9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi  4  e  5
          risulti un valore corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico
          superiore  a  1,5  grammi   per   litro,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto, in via cautelare, dispone  la  sospensione  della
          patente fino all'esito della visita medica di cui al  comma
          8. 
                9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  2-bis
          del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza sociale e di volontariato,  o  presso  i  centri
          specializzati di lotta  alle  dipendenze.  Con  il  decreto
          penale o con la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio
          locale di  esecuzione  penale  ovvero  gli  organi  di  cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000  di
          verificare l'effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica
          utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54  del
          decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di  pubblica
          utilita'  ha  una  durata  corrispondente  a  quella  della
          sanzione detentiva irrogata e della conversione della  pena
          pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
          pubblica utilita'. In  caso  di  svolgimento  positivo  del
          lavoro di pubblica utilita', il  giudice  fissa  una  nuova
          udienza e dichiara estinto il reato, dispone  la  riduzione
          alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
          revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
          ricorribile  in  cassazione.  Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione a  meno  che  il  giudice  che  ha  emesso  la
          decisione disponga  diversamente.  In  caso  di  violazione
          degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del  lavoro  di
          pubblica utilita', il giudice  che  procede  o  il  giudice
          dell'esecuzione, a richiesta del pubblico  ministero  o  di
          ufficio, con le formalita'  di  cui  all'articolo  666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della confisca.  Il  lavoro  di
          pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
          una volta. 
                9-ter. Nei confronti del conducente condannato per  i
          reati di cui al  comma  2,  lettere  b)  e  c),  e'  sempre
          disposto che  sulla  patente  rilasciata  in  Italia  siano
          apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice  68.
          Niente  alcool"  e  "LIMITAZIONE  DELL'USO  -  Codice   69.
          Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo  di
          tipo alcolock conformemente alla norma EN  50436",  di  cui
          all'allegato I alla direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006.  Tale
          prescrizione permane sulla patente, salva  maggiore  durata
          imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in
          occasione della conferma di validita', per  un  periodo  di
          almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera  b),
          e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2,  lettera
          c), del presente articolo,  decorrenti  dalla  restituzione
          della patente dopo la sentenza  di  condanna.  In  caso  di
          condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il
          prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di
          guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire
          l'adeguamento della patente alla  prescrizione  di  cui  al
          presente comma. Nei confronti dei titolari  di  patente  di
          guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea  o  dello
          Spazio economico europeo, che abbiano  acquisito  residenza
          in Italia, si applicano,  in  ogni  caso,  le  disposizioni
          dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 
                9-quater. Le sanzioni previste dal comma  2,  lettere
          a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei  confronti  del
          conducente che si trovi nelle condizioni di  cui  al  comma
          9-ter. Ferme restando le  sanzioni  previste  dall'articolo
          125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere
          a), b) e c), del presente  articolo  sono  raddoppiate  nel
          caso in cui il dispositivo di blocco  di  cui  all'articolo
          125, comma 3-ter, sia stato  alterato  o  manomesso  ovvero
          siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.». 
                
                «Art.  187  (Guida  dopo  l'assunzione  di   sostanze
          stupefacenti).  -  1.  Chiunque  guida  dopo  aver  assunto
          sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con  l'ammenda
          da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi  ad  un
          anno. All'accertamento del reato consegue in ogni  caso  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente  di  guida  da  uno  a  due  anni.  Se  il  veicolo
          appartiene a persona estranea al  reato,  la  durata  della
          sospensione della patente e' raddoppiata. Per i  conducenti
          di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui
          al primo e al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          aumentate  da  un  terzo  alla  meta'.  Si   applicano   le
          disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La  patente
          di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,  sezione
          II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da  uno  dei
          conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato  comma  1
          dell'articolo 186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel
          triennio.  Con  la   sentenza   di   condanna   ovvero   di
          applicazione della pena a richiesta delle parti,  anche  se
          e' stata applicata la sospensione condizionale della  pena,
          e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale  e'
          stato commesso  il  reato,  salvo  che  il  veicolo  stesso
          appartenga  a  persona  estranea  al  reato.  Ai  fini  del
          sequestro si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          224-ter. 
                1-bis. Se il conducente dopo  aver  assunto  sostanze
          stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
          pene di cui al comma 1  sono  raddoppiate  e,  fatto  salvo
          quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma
          1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo
          II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni  caso
          l'applicazione dell'articolo 222. 
                1-ter. Competente a giudicare dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          186, comma 2-quater. 
                1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata
          da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo  le
          ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. 
                2. Al fine di acquisire elementi utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  ai
          commi 2-bis e 3, gli organi  di  Polizia  stradale  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive  fornite
          dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
          personale e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,
          possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
          non  invasivi  o  a  prove,  anche  attraverso   apparecchi
          portatili. 
                2-bis. Quando gli accertamenti  di  cui  al  comma  2
          danno  esito  positivo  ovvero  quando  si  ha   altrimenti
          ragionevole  motivo  di  ritenere  che  il  conducente  del
          veicolo si trovi sotto  l'effetto  conseguente  all'uso  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi  di  polizia
          stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel  rispetto
          della  riservatezza  personale  e  senza  pregiudizio   per
          l'integrita' fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad
          accertamenti tossicologici analitici su campioni di  fluido
          del cavo orale,  prelevati  secondo  le  direttive  fornite
          congiuntamente dal Ministero dell'interno e  dal  Ministero
          della salute. Gli accertamenti tossicologici  sui  campioni
          di  fluido  del  cavo  orale  prelevati  sono  compiuti  da
          laboratori certificati, in conformita' ai metodi  applicati
          per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni
          del presente comma si applicano anche in caso di incidente,
          compatibilmente  con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
          soccorso. 
                3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
          possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido  del
          cavo  orale  ovvero  qualora  il  conducente   rifiuti   di
          sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia  stradale
          di cui all'articolo 12,  commi  1  e  2,  fatti  salvi  gli
          ulteriori obblighi previsti dalla  legge,  accompagnano  il
          conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse  o   mobili
          afferenti ai suddetti organi  di  polizia  stradale  ovvero
          presso le strutture sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle
          accreditate o comunque  a  tali  fini  equiparate,  per  il
          prelievo  di  campioni  di  liquidi   biologici   ai   fini
          dell'effettuazione degli esami necessari  ad  accertare  la
          presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
          disposizioni   si   applicano   in   caso   di   incidenti,
          compatibilmente  con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
          soccorso. 
                4. Le strutture sanitarie  di  cui  al  comma  3,  su
          richiesta  degli  organi  di  Polizia   stradale   di   cui
          all'articolo 12, commi  1  e  2,  effettuano  altresi'  gli
          accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
          e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal  comma
          3; essi possono contestualmente riguardare anche  il  tasso
          alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
                5. Le strutture sanitarie rilasciano agli  organi  di
          Polizia stradale la relativa  certificazione,  estesa  alla
          prognosi delle lesioni accertate, assicurando  il  rispetto
          della  riservatezza  dei  dati   in   base   alle   vigenti
          disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
          deve essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo
          di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al  prefetto
          del luogo  della  commessa  violazione  per  gli  eventuali
          provvedimenti di competenza. 
                5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile  e
          gli accertamenti di cui  al  comma  2  abbiano  dato  esito
          positivo, gli organi di polizia stradale  possono  disporre
          il ritiro della  patente  di  guida  fino  all'esito  degli
          accertamenti e, comunque, per un periodo  non  superiore  a
          dieci giorni, impedendo  immediatamente  al  conducente  di
          continuare a condurre il veicolo. Il veicolo,  qualora  non
          possa essere guidato da altra  persona  idonea  presente  o
          prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al  luogo
          indicato  dall'interessato  o   fino   alla   piu'   vicina
          autorimessa e lasciato in consegna  al  proprietario  o  al
          gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie
          per la custodia. Le spese per il recupero  e  il  trasporto
          sono interamente  a  carico  del  conducente  sottoposto  a
          controllo. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  216
          in quanto compatibili. La patente  ritirata  e'  depositata
          presso l'ufficio o  il  comando  da  cui  dipende  l'organo
          accertatore. 
                5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
          procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5
          e gli accertamenti di cui al comma  2  abbiano  dato  esito
          positivo, gli organi di polizia stradale  possono  impedire
          immediatamente al conducente di continuare  a  condurre  il
          veicolo. Il veicolo, qualora non possa  essere  guidato  da
          altra persona idonea presente o prontamente reperibile,  e'
          fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o
          fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
          proprietario o al gestore della medesima  autorimessa,  con
          le normali garanzie  per  la  custodia.  Le  spese  per  il
          recupero e il  trasporto  sono  interamente  a  carico  del
          conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla  base
          dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi  di  cui
          al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare
          di patente  di  guida  positivo  ai  predetti  accertamenti
          qualitativi  si  sottoponga  alla  visita  medica  di   cui
          all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
          sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
          128, comma 2. In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo
          119, comma  5,  nel  caso  in  cui  l'accertamento  di  cui
          all'articolo  119,  comma  4,  attesti  l'inidoneita'   del
          conducente alla guida, e' sempre disposta la  revoca  della
          patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non  puo'
          conseguire una nuova patente di guida  prima  di  tre  anni
          decorrenti dalla data  di  adozione  del  provvedimento  di
          revoca. 
              6.   Il   prefetto,   sulla   base   dell'esito   degli
          accertamenti analitici di cui al comma 2-bis  ovvero  della
          certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di  cui
          ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che  il  conducente
          titolare di patente di  guida  che  ha  guidato  dopo  aver
          assunto sostanze stupefacenti o  psicotrope  si  sottoponga
          alla visita medica di cui all'articolo 119,  comma  4,  che
          deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in
          via cautelare, la sospensione della patente fino  all'esito
          dell'esame di revisione, che deve avvenire  nel  termine  e
          con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano  le
          disposizioni dell'articolo 128, comma  2.  In  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel  caso  in  cui
          l'accertamento di cui all'articolo 119,  comma  4,  attesti
          l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta
          la  revoca  della  patente  ai  sensi  dell'articolo   130.
          L'interessato non puo'  conseguire  una  nuova  patente  di
          guida  prima  di  tre  anni  decorrenti  dalla   data   del
          provvedimento di revoca. 
                6-bis. Il conducente minore degli anni  ventuno,  nei
          confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai
          commi 1 e 8, se non ne sia gia'  titolare  al  momento  del
          fatto di reato, non puo' conseguire una patente  di  guida,
          neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai
          sensi  dell'articolo  136,   prima   del   compimento   del
          ventiquattresimo anno di eta'. Qualora,  al  momento  della
          commissione dei reati di cui ai commi 1 e  8  del  presente
          articolo, il conducente  sia  munito  di  autorizzazione  a
          esercitarsi ai sensi  dell'articolo  122,  le  disposizioni
          relative alla  sospensione  e  alla  revoca  della  patente
          previste  dal  presente   articolo   si   applicano   anche
          all'autorizzazione    all'esercitazione    di    guida    e
          l'interessato non puo' conseguire una nuova  autorizzazione
          a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo  anno
          di eta'. 
                6-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8  sono  commessi
          da persona non munita di patente di guida, in  luogo  della
          sospensione cautelare della patente ai sensi  dell'articolo
          223  si  applica  il  divieto  di  conseguirla,  anche  per
          conversione  di  patente  rilasciata  all'estero   di   cui
          all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni.  Per  i
          medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona
          non munita di patente  di  guida,  quando  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  presente  articolo   dovrebbero   essere
          disposte  le  sanzioni  amministrative   accessorie   della
          sospensione della patente di guida o della revoca di  essa,
          in  luogo  di  tali  sanzioni  si  applica  il  divieto  di
          conseguire la  patente,  rispettivamente,  per  un  periodo
          corrispondente alla durata della sospensione o  per  i  tre
          anni successivi all'accertamento dei predetti reati. 
                6-quater.    Fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 126, nei casi in cui sia  stata  disposta  la
          visita medica ai  sensi  dei  commi  6  e  8  del  presente
          articolo, qualora il conducente sia  ritenuto  idoneo  alla
          guida, la durata della validita'  della  patente  non  puo'
          essere superiore a un anno. Alla  successiva  conferma,  la
          durata della validita' della patente non puo' eccedere  tre
          anni e cinque anni alle conferme successive. 
                7. 
                8. Salvo che il fatto costituisca reato, in  caso  di
          rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o  4,
          il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
          186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita   medica   ai   sensi
          dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso,  la  sospensione
          della patente, in via cautelare, fino all'esito  dell'esame
          di revisione, che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le
          modalita' indicate dal regolamento. 
                8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  1-bis
          del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza  sociale  e  di  volontariato,   nonche'   nella
          partecipazione    ad    un    programma    terapeutico    e
          socio-riabilitativo  del  soggetto  tossicodipendente  come
          definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309. Con il decreto penale o con  la  sentenza  il
          giudice incarica  l'ufficio  locale  di  esecuzione  penale
          ovvero gli organi di  cui  all'  articolo  59  del  decreto
          legislativo n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.  In  deroga  a
          quanto previsto dall' articolo 54 del  decreto  legislativo
          n. 274 del 2000, il lavoro  di  pubblica  utilita'  ha  una
          durata corrispondente a  quella  della  sanzione  detentiva
          irrogata  e  della  conversione   della   pena   pecuniaria
          ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro  di  pubblica
          utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di
          pubblica utilita', il giudice fissa  una  nuova  udienza  e
          dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla  meta'
          della sanzione della sospensione della patente e revoca  la
          confisca  del  veicolo   sequestrato.   La   decisione   e'
          ricorribile  in  cassazione.  Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione a  meno  che  il  giudice  che  ha  emesso  la
          decisione disponga  diversamente.  In  caso  di  violazione
          degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del  lavoro  di
          pubblica utilita', il giudice  che  procede  o  il  giudice
          dell'esecuzione, a richiesta del pubblico  ministero  o  di
          ufficio, con le formalita' di cui  all'  articolo  666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della confisca.  Il  lavoro  di
          pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
          una volta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 589-bis e 590  bis
          del Codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  589-bis  (Omicidio  stradale  o  nautico).   -
          Chiunque cagioni per colpa la  morte  di  una  persona  con
          violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione
          stradale o della navigazione marittima o interna e'  punito
          con la reclusione da due a sette anni. La  stessa  pena  si
          applica a colui che abbandona animali domestici su strada o
          nelle relative pertinenze, quando  dall'abbandono  consegue
          un incidente stradale che cagiona la morte. 
                Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
          in stato di ebbrezza alcolica ai sensi  dell'articolo  186,
          comma 2, lettera c), del codice della  strada,  di  cui  al
          decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   o   di
          alterazione  psicofisica  conseguente   all'assunzione   di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero  alla  guida  di
          una delle unita' da diporto  indicate  all'articolo  3  del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in  stato  di  ebbrezza
          alcolica   o   di   alterazione   psicofisica   conseguente
          all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in
          presenza delle condizioni previste dagli  articoli  53-bis,
          comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice  della
          nautica da diporto, cagioni  per  colpa  la  morte  di  una
          persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
                La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
          a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere  b),
          c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  o
          di un'unita' da diporto di cui all'articolo  53-ter,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
          171, il quale, in  stato  di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi
          rispettivamente degli articoli 186, comma  2,  lettera  b),
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  53-bis,
          comma 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona. 
                Salvo quanto  previsto  dal  terzo  comma,  chiunque,
          ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una  delle
          unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in  stato  di  ebbrezza
          alcolica ai  sensi  rispettivamente  degli  articoli  186,,
          comma 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni  per  colpa  la
          morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque
          a dieci anni. 
                La pena di cui al quarto comma si applica altresi': 
                  1) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          procedendo in un centro urbano  ad  una  velocita'  pari  o
          superiore al doppio di quella  consentita  e  comunque  non
          inferiore a 70 km/h, ovvero su strade  extraurbane  ad  una
          velocita' superiore di almeno 50  km/h  rispetto  a  quella
          massima consentita, cagioni  per  colpa  la  morte  di  una
          persona; 
                  2) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          attraversando un'intersezione con il semaforo  disposto  al
          rosso ovvero circolando contromano, cagioni  per  colpa  la
          morte di una persona; 
                  3) al conducente di un  veicolo  a  motore  che,  a
          seguito di manovra di inversione del  senso  di  marcia  in
          prossimita' o in corrispondenza di  intersezioni,  curve  o
          dossi o  a  seguito  di  sorpasso  di  un  altro  mezzo  in
          corrispondenza di un attraversamento pedonale  o  di  linea
          continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita  di
          patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi  di  cui  al
          quinto comma, di patente nautica,  ove  prescritta,  o  con
          patente sospesa o revocata,  ovvero  nel  caso  in  cui  il
          veicolo a motore o l'unita' da diporto  sia  di  proprieta'
          dell'autore del fatto e tale veicolo o  unita'  da  diporto
          sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
                Nelle ipotesi di cui  ai  commi  precedenti,  qualora
          l'evento  non  sia  esclusiva  conseguenza  dell'azione   o
          dell'omissione del colpevole, la  pena  e'  diminuita  fino
          alla meta'. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora  il
          conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni  la
          morte di piu' persone,  ovvero  la  morte  di  una  o  piu'
          persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la  pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse aumentata fino al triplo,  ma  la  pena  non  puo'
          superare gli anni diciotto.». 
                «Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o  nautiche
          gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad  altri
          una lesione personale  con  violazione  delle  norme  sulla
          disciplina della circolazione stradale o della  navigazione
          marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi
          a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni  per  le
          lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che
          abbandona animali domestici  su  strada  o  nelle  relative
          pertinenze, quando  dall'abbandono  consegue  un  incidente
          stradale che cagiona le lesioni personali. 
                Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
          in stato di ebbrezza alcolica ai sensi  dell'articolo  186,
          comma 2, lettera c), del codice della  strada,  di  cui  al
          decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   o   di
          alterazione  psicofisica  conseguente   all'assunzione   di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero  alla  guida  di
          una delle unita' da diporto  indicate  all'articolo  3  del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in  stato  di  ebbrezza
          alcolica   o   di   alterazione   psicofisica   conseguente
          all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in
          presenza delle condizioni previste dagli  articoli  53-bis,
          comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice  della
          nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una  lesione
          personale e' punito con la reclusione da tre a cinque  anni
          per le lesioni gravi e da  quattro  a  sette  anni  per  le
          lesioni gravissime. 
                La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
          a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere  b),
          c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  o
          di un'unita' da diporto di cui all'articolo  53-ter,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
          171, il quale, in  stato  di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi
          rispettivamente degli articoli 186, comma  2,  lettera  b),
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  53-bis,
          comma 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni  personali
          gravi o gravissime. 
                Salvo quanto  previsto  dal  terzo  comma,  chiunque,
          ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una  delle
          unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in  stato  di  ebbrezza
          alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
          2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
          285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
          18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno  lesioni
          personali, e' punito con la reclusione da  un  anno  e  sei
          mesi a tre anni per le lesioni gravi e  da  due  a  quattro
          anni per le lesioni gravissime. 
                Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi': 
                  1) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          procedendo in un centro urbano  ad  una  velocita'  pari  o
          superiore al doppio di quella  consentita  e  comunque  non
          inferiore a 70 km/h, ovvero su strade  extraurbane  ad  una
          velocita' superiore di almeno 50  km/h  rispetto  a  quella
          massima consentita, cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
          personali gravi o gravissime; 
                  2) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          attraversando un'intersezione con il semaforo  disposto  al
          rosso ovvero circolando contromano,  cagioni  per  colpa  a
          taluno lesioni personali gravi o gravissime; 
                  3) al conducente di un  veicolo  a  motore  che,  a
          seguito di manovra di inversione del  senso  di  marcia  in
          prossimita' o in corrispondenza di  intersezioni,  curve  o
          dossi o  a  seguito  di  sorpasso  di  un  altro  mezzo  in
          corrispondenza di un attraversamento pedonale  o  di  linea
          continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali
          gravi o gravissime. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita  di
          patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi  di  cui  al
          quinto comma, di patente nautica,  ove  prescritta,  o  con
          patente sospesa o revocata,  ovvero  nel  caso  in  cui  il
          veicolo a motore o l'unita' da diporto  sia  di  proprieta'
          dell'autore del fatto e tale veicolo o  unita'  da  diporto
          sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
                Nelle ipotesi di cui  ai  commi  precedenti,  qualora
          l'evento  non  sia  esclusiva  conseguenza  dell'azione   o
          dell'omissione del colpevole, la  pena  e'  diminuita  fino
          alla meta'. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora  il
          conducente del veicolo o  dell'unita'  da  diporto  cagioni
          lesioni a piu' persone, si applica  la  pena  che  dovrebbe
          infliggersi per la piu'  grave  delle  violazioni  commesse
          aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare  gli
          anni sette. 
                Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
          se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
          dal presente articolo.».