La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita' e definizioni
1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in
materia di affidamento delle concessioni autostradali, di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative
relative all'approvazione e alla revisione dei piani
economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione
dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli
strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una
regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva
concorrenzialita' tra gli operatori del settore, alla garanzia della
contendibilita' delle concessioni autostradali per i mercati di
riferimento, alla tutela della sostenibilita' economica e finanziaria
dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti
preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli
adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di
investimento a favore degli utenti.
2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del
libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e
specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono
norme speciali di settore.
3. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)»: l'Agenzia
istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130;
b) «Autorita' di regolazione dei trasporti (ART)»: l'Autorita'
istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c) «Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC)»: l'Autorita' di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) «codice dei contratti pubblici»: il codice di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) «ente concedente»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) «concessionari»: i soggetti ai quali l'ente concedente ha
affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la
realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte
autostradali nonche' l'esecuzione di lavori sulle medesime;
g) «concessione autostradale»: la concessione che ha ad oggetto
la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di
una o piu' tratte autostradali;
h) «concessioni in essere»: le concessioni che non hanno
esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il
periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa
convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 178, comma 5, del codice
dei contratti pubblici;
i) «convenzione»: il contratto di concessione stipulato tra
l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177
del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del
presente capo;
l) «estinzione di una concessione autostradale»: la cessazione di
un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di
risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del
codice dei contratti pubblici;
m) «manutenzione ordinaria»: gli interventi che riguardano opere
di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti
delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
n) «manutenzione straordinaria»: gli interventi di manutenzione
che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita
alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di
sicurezza dell'infrastruttura e della durabilita' della stessa nel
tempo;
o) «piano economico-finanziario (PEF)»: il documento annesso alla
convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le
condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto
concessorio;
p) «proposta di convenzione»: il documento, redatto sulla base
dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui
alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed e'
soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
q) «rete autostradale nazionale»: la rete costituita dal
complesso delle tratte autostradali;
r) «viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale»: le
tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla
tratta autostradale;
s) «schema di convenzione posto a base dell'affidamento»: lo
schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base
della procedura di affidamento;
t) «societa' in house»: la societa' sulla quale
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita
nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito
dell'attivita' prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
u) «tratte autostradali»: le strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
v) «valore di subentro»: l'indennizzo a carico del nuovo
concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere
assentite che il concessionario uscente ha gia' eseguito e non ancora
ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo
effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni
reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di
esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione,
e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12, al libro IV,
parte II, reca, rispettivamente: «Del partenariato
pubblico-privato e delle concessioni» e «Dei contratti di
concessione».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni
ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2,
e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al
fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le
funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente
sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua
le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di
cui all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile. I componenti del
comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare, esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.».
- Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
"Commissione", opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) [ABROGATA]
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 177, 178, comma 5, e 190
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - 1. L'aggiudicazione di una
concessione comporta il trasferimento al concessionario di
un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per
rischio dal lato della domanda si intende il rischio
associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che
sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato
dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto
in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto
il rischio operativo quando, in condizioni operative
normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
preso in considerazione il valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della
qualificazione dell'operazione economica come concessione,
e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza
alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si
configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle
operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul
lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
venga erogato solo a fronte della disponibilita'
dell'opera, nonche' un sistema di penali che riduca
proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei
livelli qualitativi e quantitativi della prestazione
assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di
concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
economico-finanziario, intendendosi per tale la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del
progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i
costi di investimento, di remunerare e rimborsare il
capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola
conseguire l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso
un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico
puo' consistere in un contributo finanziario, nella
prestazione di garanzie o nella cessione in proprieta' di
beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri
atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore
economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente,
oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il
contratto si configuri come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».
«Art. 178 (Durata della concessione). - (Omissis)
5. La durata dei contratti di concessione non e'
prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo
192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui
all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso
prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
selezione del concessionario, la gestione delle tratte
autostradali e' affidata al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che, in relazione alla specificita' della
tratta autostradale, per garantire adeguati standard di
sicurezza e viabilita', valuta il modello piu' idoneo della
gestione transitoria anche in relazione alle condizioni
economiche.».
«Art. 190 (Risoluzione e recesso). - 1. L'ente
concedente puo' dichiarare risolta la concessione in corso
di rapporto della stessa se una o piu' delle seguenti
condizioni si verificano:
a) la concessione ha subito una modifica che
avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione
della concessione;
b) il concessionario si trovava, al momento
dell'aggiudicazione della concessione, in una delle
situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di
aggiudicazione della concessione;
c) la Corte di giustizia dell'Unione europea
constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno
Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui
incombenti in virtu' dei trattati europei per il fatto che
un ente concedente appartenente allo Stato membro in
questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza
adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e
dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento
dell'ente concedente o del concessionario e' disciplinata
dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il
contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola
penale di predeterminazione del danno e i criteri per il
calcolo dell'indennizzo.
3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una
concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente
concedente comunica per iscritto al concessionario e agli
enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.
Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di
obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro centoventi giorni dal ricevimento della
comunicazione, possono indicare un operatore economico che
subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche
e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di
gara o negli atti in forza dei quali la concessione e'
stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante assicura la ripresa
dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento
originariamente richiesto al concessionario sostituito
entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro
dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente
concedente presta il consenso.
4. Se l'ente concedente recede dal contratto di
concessione per motivi di pubblico interesse spettano al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del
rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno
compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5
per cento degli utili previsti dal piano
economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga
conto delle circostanze, della tipologia di investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei
soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per
l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati
in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed
indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e
dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare
riferimento alla percentuale, al piano
economico-finanziario e agli anni da prendere in
considerazione nel calcolo.
5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e dei titolari di
titoli emessi.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme
dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto
concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del
concessionario questi ha il diritto di proseguire nella
gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da
essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
somme, fatti salvi gli eventuali investimenti
improcrastinabili individuati dal concedente unitamente
alle modalita' di finanziamento e di ristoro dei correlati
costi.
7. L'efficacia del recesso dalla concessione e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente
concedente delle somme previste dal comma 4.».
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016:
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera A, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 - Suppl. Ordinario n. 74:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
- (Omissis)
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
(Omissis).».