La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Ambito di applicazione, finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente capo reca  disposizioni  di  riordino  normativo  in
materia   di   affidamento   delle   concessioni   autostradali,   di
semplificazione e razionalizzazione  delle  procedure  amministrative
relative   all'approvazione    e    alla    revisione    dei    piani
economico-finanziari e di specificazione dei criteri  di  risoluzione
dei  contratti  di  concessione,  con  l'intento  di  rafforzare  gli
strumenti di governance in capo al  concedente,  nel  quadro  di  una
regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva
concorrenzialita' tra gli operatori del settore, alla garanzia  della
contendibilita' delle  concessioni  autostradali  per  i  mercati  di
riferimento, alla tutela della sostenibilita' economica e finanziaria
dello  strumento  concessorio,  al  potenziamento   degli   strumenti
preventivi  e  successivi  di   incentivazione   e   verifica   degli
adempimenti e alla tutela  di  livelli  adeguati  di  servizio  e  di
investimento a favore degli utenti. 
  2. Alle concessioni autostradali si applicano le  disposizioni  del
libro IV, parte II, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  come   integrate   e
specificate dalle disposizioni del presente capo,  che  costituiscono
norme speciali di settore. 
  3. Ai fini del presente capo, si intende per: 
    a) «Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali   e   autostradali   (ANSFISA)»:   l'Agenzia
istituita ai sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130; 
    b) «Autorita' di regolazione dei  trasporti  (ART)»:  l'Autorita'
istituita ai sensi dell'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214; 
    c) «Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC)»:  l'Autorita'  di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    d) «codice dei contratti pubblici»: il codice di cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    e) «ente concedente»: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    f) «concessionari»: i soggetti  ai  quali  l'ente  concedente  ha
affidato, tramite contratto  di  concessione,  la  progettazione,  la
realizzazione,  la  gestione   e   la   manutenzione   delle   tratte
autostradali nonche' l'esecuzione di lavori sulle medesime; 
    g) «concessione autostradale»: la concessione che ha  ad  oggetto
la progettazione, la realizzazione e la gestione  e  manutenzione  di
una o piu' tratte autostradali; 
    h)  «concessioni  in  essere»:  le  concessioni  che  non   hanno
esaurito, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il
periodo di durata della concessione come disciplinato nella  relativa
convenzione  ovvero  le  concessioni   autostradali   che   rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 178, comma  5,  del  codice
dei contratti pubblici; 
    i) «convenzione»:  il  contratto  di  concessione  stipulato  tra
l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo  177
del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali  del
presente capo; 
    l) «estinzione di una concessione autostradale»: la cessazione di
un  rapporto  concessorio  in   conseguenza,   in   particolare,   di
risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo  190  del
codice dei contratti pubblici; 
    m) «manutenzione ordinaria»: gli interventi che riguardano  opere
di riparazione, ripristino,  rinnovamento  e  sostituzione  di  parti
delle  infrastrutture  e  gli  interventi  necessari  a  integrare  o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
    n) «manutenzione straordinaria»: gli interventi  di  manutenzione
che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita
alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento  dei  livelli  di
sicurezza dell'infrastruttura e della durabilita'  della  stessa  nel
tempo; 
    o) «piano economico-finanziario (PEF)»: il documento annesso alla
convenzione,  nel  quale  sono  rappresentati  i  presupposti  e   le
condizioni  per  l'equilibrio  economico-finanziario   del   rapporto
concessorio; 
    p) «proposta di convenzione»: il documento,  redatto  sulla  base
dello schema di convenzione posto a  base  dell'affidamento,  di  cui
alla lettera s), che recepisce gli esiti  dell'aggiudicazione  ed  e'
soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9; 
    q)  «rete  autostradale  nazionale»:  la  rete   costituita   dal
complesso delle tratte autostradali; 
    r) «viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale»:  le
tratte statali, regionali, provinciali e locali di  connessione  alla
tratta autostradale; 
    s) «schema di convenzione  posto  a  base  dell'affidamento»:  lo
schema di convenzione redatto dall'ente concedente  e  posto  a  base
della procedura di affidamento; 
    t)   «societa'   in   house»:    la    societa'    sulla    quale
un'amministrazione   esercita   il   controllo   analogo    o    piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita
nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  e  che  soddisfa  il  requisito
dell'attivita' prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3; 
    u) «tratte autostradali»: le strade di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio; 
    v)  «valore  di  subentro»:  l'indennizzo  a  carico  del   nuovo
concessionario subentrante per gli investimenti relativi  alle  opere
assentite che il concessionario uscente ha gia' eseguito e non ancora
ammortizzato  alla  scadenza  della  concessione,   pari   al   costo
effettivamente sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  dei  beni
reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio  di
esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione,
e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. 
 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12, al libro IV,
          parte  II,   reca,   rispettivamente:   «Del   partenariato
          pubblico-privato e delle concessioni» e «Dei  contratti  di
          concessione». 
              -  Si  riporta  l'articolo  12  del  decreto-legge   28
          settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la  citta'
          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali e fermi  restando  i
          compiti  e  le  responsabilita'   dei   soggetti   gestori,
          l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti  pubblici
          che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
                  d)   stabilisce,   con    proprio    provvedimento,
          modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
          di impatto sulla  sicurezza  stradale  per  i  progetti  di
          infrastruttura di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  e) cura la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
                  f) provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                  g) effettua, in attuazione del programma annuale di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                  h) adotta le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                  i) sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011, da destinare all'Agenzia  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui agli articoli 5  e  6  del  medesimo
          decreto legislativo; 
                  m)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  disciplinati  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n.  151,  sono  trasferiti  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,
          e 12 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264,  al
          fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
          strade appartenenti alla  rete  stradale  transeuropea.  Le
          funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo  precedente
          sono  esercitati  dall'Agenzia  anche  per   garantire   la
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Con  decreto
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministero dell'interno e con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
          minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter.  All'articolo  4,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua
          le ispezioni, le valutazioni e le verifiche  funzionali  di
          cui all'articolo 11" sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
          (USTIF)  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi  5  e
          6, del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  4  agosto  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297  del  23  dicembre
          2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  2  dicembre
          2003.  L'Agenzia,  con  proprio   decreto,   disciplina   i
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza
          relativa    al    sistema    di    trasporto     costituito
          dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,   con   i
          contenuti  di  cui  agli  articoli  9  e  11  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto  applicabili,
          nonche', d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'   sostenibili,   le   modalita'   per   la
          realizzazione e l'apertura all'esercizio di  nuovi  sistemi
          di trasporto a impianti fissi. 
                4-quinquies. All'articolo 15 della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  "6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.". 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                5-bis. L'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Relativamente  alle  attivita'
          dell'anno 2021, il programma di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il  31  gennaio  di
          ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alle
          competenti Commissioni  parlamentari  una  relazione  sulle
          attivita' previste dai commi da 3 a 5 e  svolte  nel  corso
          dell'anno precedente. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'articolo  19,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di  cui  all'articolo  2403  del
          codice civile, in  quanto  applicabile.  I  componenti  del
          comitato   direttivo   non   possono   svolgere   attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare, esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 668 unita', di cui 48  di  livello  dirigenziale
          non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  tre
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13,  nonche'
          ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio  dinamico  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali  e  autostradali
          di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
          primo periodo, gli  enti  proprietari  e  i  gestori  delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  «Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione "Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'articolo  1  del
          testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'articolo 4 del decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162 e' abrogato.». 
              - Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          «Autorita'», la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h)  disciplina,  con   propri   provvedimenti,   le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie tra gli  operatori  economici  che  gestiscono
          reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti  o
          i consumatori mediante procedure  semplici  e  non  onerose
          anche in forma telematica. Per  le  predette  controversie,
          individuate con i provvedimenti dell'Autorita'  di  cui  al
          primo periodo, non e' possibile proporre  ricorso  in  sede
          giurisdizionale fino  a  che  non  sia  stato  esperito  un
          tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare  entro
          trenta    giorni    dalla     proposizione     dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                6-bis.  Nelle  more  dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                6-ter. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 2, della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica  amministrazione),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012: 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
          6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
                2. La Commissione per la valutazione, la  trasparenza
          e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          "Commissione",    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                  a) collabora con i paritetici organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                  b) adotta  il  Piano  nazionale  anticorruzione  ai
          sensi del comma 2-bis; 
                  c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                  d)  esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                  e)  esprime  pareri  facoltativi  in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
                  f)   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                  f-bis) [ABROGATA] 
                  g)  riferisce  al   Parlamento,   presentando   una
          relazione  entro  il   31   dicembre   di   ciascun   anno,
          sull'attivita'   di   contrasto    della    corruzione    e
          dell'illegalita'   nella   pubblica    amministrazione    e
          sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
                  (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 177, 178, comma  5,  e  190
          del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
          rischio  operativo).   -   1.   L'aggiudicazione   di   una
          concessione comporta il trasferimento al concessionario  di
          un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
          alla gestione dei servizi e comprende un rischio  dal  lato
          della domanda o dal lato dell'offerta o  da  entrambi.  Per
          rischio dal  lato  della  domanda  si  intende  il  rischio
          associato alla domanda effettiva di lavori  o  servizi  che
          sono  oggetto  del  contratto.   Per   rischio   dal   lato
          dell'offerta si intende il  rischio  associato  all'offerta
          dei lavori o servizi che sono  oggetto  del  contratto,  in
          particolare il rischio che  la  fornitura  di  servizi  non
          corrisponda al livello qualitativo e  quantitativo  dedotto
          in contratto. 
                2. Si considera che il concessionario  abbia  assunto
          il  rischio  operativo  quando,  in  condizioni   operative
          normali, non sia garantito il recupero  degli  investimenti
          effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
          o dei servizi  oggetto  della  concessione.  La  parte  del
          rischio trasferita al concessionario  deve  comportare  una
          effettiva esposizione alle fluttuazioni  del  mercato  tale
          per  cui  ogni  potenziale  perdita  stimata   subita   dal
          concessionario non sia puramente nominale  o  trascurabile.
          Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
          preso   in   considerazione   il   valore   attuale   netto
          dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
          concessionario. 
                3. Il rischio  operativo,  rilevante  ai  fini  della
          qualificazione dell'operazione economica come  concessione,
          e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
          e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
          cattiva    gestione,    a    inadempimenti     contrattuali
          dell'operatore economico o a cause di forza maggiore. 
                4. I contratti remunerati dall'ente concedente  senza
          alcun  corrispettivo  in  denaro  a  titolo  di  prezzo  si
          configurano  come  concessioni   se   il   recupero   degli
          investimenti   effettuati    e    dei    costi    sostenuti
          dall'operatore dipende  esclusivamente  dalla  domanda  del
          servizio o del bene, oppure  dalla  loro  fornitura.  Nelle
          operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto  sul
          lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
          venga  erogato   solo   a   fronte   della   disponibilita'
          dell'opera,  nonche'  un  sistema  di  penali  che   riduca
          proporzionalmente  o  annulli   il   corrispettivo   dovuto
          all'operatore economico nei periodi di  ridotta  o  mancata
          disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
          dei servizi, oppure in caso di mancato  raggiungimento  dei
          livelli  qualitativi  e  quantitativi   della   prestazione
          assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
          devono,  in  ogni  caso,  essere  in  grado   di   incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          dell'investimento, dei costi e dei ricavi. 
                5. L'assetto di interessi dedotto  nel  contratto  di
          concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
          economico-finanziario,    intendendosi    per    tale    la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica  e   sostenibilita'   finanziaria.   L'equilibrio
          economico-finanziario sussiste quando i ricavi  attesi  del
          progetto sono in grado di coprire i  costi  operativi  e  i
          costi  di  investimento,  di  remunerare  e  rimborsare  il
          capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio. 
                6.  Se  l'operazione  economica  non  puo'  da   sola
          conseguire l'equilibrio economico-finanziario,  e'  ammesso
          un intervento pubblico di sostegno.  L'intervento  pubblico
          puo'  consistere  in  un  contributo   finanziario,   nella
          prestazione di garanzie o nella cessione in  proprieta'  di
          beni immobili o di  altri  diritti.  Non  si  applicano  le
          disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
          l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o  altri
          atti  di   regolazione   settoriale   sollevi   l'operatore
          economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
          ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
          e ai costi che  l'operatore  economico  deve  sostenere  in
          relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
          indennizzo  in  caso   di   cessazione   anticipata   della
          concessione  per  motivi  imputabili  all'ente  concedente,
          oppure per cause di forza  maggiore,  non  esclude  che  il
          contratto si configuri come concessione. 
                7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
          i  contenuti  delle  decisioni  Eurostat.  In  ogni   caso,
          l'eventuale riconoscimento di un  contributo  pubblico,  in
          misura superiore alla percentuale indicata nelle  decisioni
          Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
          ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.». 
                «Art. 178 (Durata della concessione). - (Omissis) 
                5. La durata dei  contratti  di  concessione  non  e'
          prorogabile, salvo per la  revisione  di  cui  all'articolo
          192, comma 1. I contratti aggiudicati  senza  gara  di  cui
          all'articolo  186,  comma  2,  non  sono  in  nessun   caso
          prorogabili. Al termine della  concessione,  per  il  tempo
          strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
          selezione del  concessionario,  la  gestione  delle  tratte
          autostradali e' affidata al Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti che, in relazione alla  specificita'  della
          tratta autostradale, per  garantire  adeguati  standard  di
          sicurezza e viabilita', valuta il modello piu' idoneo della
          gestione transitoria anche  in  relazione  alle  condizioni
          economiche.». 
                «Art.  190  (Risoluzione  e  recesso).  -  1.  L'ente
          concedente puo' dichiarare risolta la concessione in  corso
          di rapporto della stessa  se  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni si verificano: 
                  a)  la  concessione  ha  subito  una  modifica  che
          avrebbe richiesto una  nuova  procedura  di  aggiudicazione
          della concessione; 
                  b)  il  concessionario  si  trovava,   al   momento
          dell'aggiudicazione  della  concessione,   in   una   delle
          situazioni che comportano l'esclusione dalla  procedura  di
          aggiudicazione della concessione; 
                  c)  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione   europea
          constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del
          Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  che  uno
          Stato  membro  ha  violato  uno  degli  obblighi   su   lui
          incombenti in virtu' dei trattati europei per il fatto  che
          un  ente  concedente  appartenente  allo  Stato  membro  in
          questione ha aggiudicato la concessione  in  oggetto  senza
          adempiere gli obblighi  previsti  dai  trattati  europei  e
          dalla direttiva 2014/23/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
                2. La risoluzione della concessione per inadempimento
          dell'ente concedente o del concessionario  e'  disciplinata
          dagli articoli  1453  e  seguenti  del  codice  civile.  Il
          contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola
          penale di predeterminazione del danno e i  criteri  per  il
          calcolo dell'indennizzo. 
                3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una
          concessione per cause imputabili al concessionario,  l'ente
          concedente comunica per iscritto al concessionario  e  agli
          enti finanziatori l'intenzione di  risolvere  il  rapporto.
          Gli  enti  finanziatori,  ivi   inclusi   i   titolari   di
          obbligazioni e titoli analoghi emessi  dal  concessionario,
          entro   centoventi    giorni    dal    ricevimento    della
          comunicazione, possono indicare un operatore economico  che
          subentri nella concessione avente caratteristiche  tecniche
          e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di
          gara o negli atti in forza  dei  quali  la  concessione  e'
          stata affidata, con  riguardo  allo  stato  di  avanzamento
          dell'oggetto della  concessione  alla  data  del  subentro.
          L'operatore  economico  subentrante  assicura  la   ripresa
          dell'esecuzione della concessione  e  l'esatto  adempimento
          originariamente  richiesto  al  concessionario   sostituito
          entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro
          dell'operatore  economico  ha  effetto  da  quando   l'ente
          concedente presta il consenso. 
                4. Se  l'ente  concedente  recede  dal  contratto  di
          concessione per motivi di pubblico  interesse  spettano  al
          concessionario: 
                  a) il valore delle opere realizzate piu' gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
                  b) i costi sostenuti o da sostenere in  conseguenza
          del  recesso,  ivi  inclusi  gli  oneri   derivanti   dallo
          scioglimento anticipato  dei  contratti  di  copertura  del
          rischio di fluttuazione del tasso di interesse; 
                  c) un  indennizzo  a  titolo  di  mancato  guadagno
          compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del  5
          per    cento    degli    utili    previsti    dal     piano
          economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga
          conto delle circostanze, della  tipologia  di  investimenti
          programmati e delle esigenze di protezione dei crediti  dei
          soggetti  finanziatori.  In  ogni  caso   i   criteri   per
          l'individuazione dell'indennizzo devono essere  esplicitati
          in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara  ed
          indicati nel contratto,  tenuto  conto  della  tipologia  e
          dell'oggetto  del  rapporto  concessorio,  con  particolare
          riferimento      alla      percentuale,      al       piano
          economico-finanziario  e   agli   anni   da   prendere   in
          considerazione nel calcolo. 
                5.  Le  somme  dovute  ai  sensi  del  comma  4  sono
          destinate prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          dei finanziatori  del  concessionario  e  dei  titolari  di
          titoli emessi. 
                6. Senza pregiudizio per  il  pagamento  delle  somme
          dovute,  in  tutti  i  casi  di  cessazione  del   rapporto
          concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del
          concessionario questi ha il  diritto  di  proseguire  nella
          gestione ordinaria dell'opera,  incassandone  i  ricavi  da
          essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
          somme,   fatti    salvi    gli    eventuali    investimenti
          improcrastinabili  individuati  dal  concedente  unitamente
          alle modalita' di finanziamento e di ristoro dei  correlati
          costi. 
                7.  L'efficacia  del  recesso  dalla  concessione  e'
          sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente
          concedente delle somme previste dal comma 4.». 
              - Si  riporta  l'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016: 
                «Art. 16 (Societa' in house). -  1.  Le  societa'  in
          house ricevono affidamenti diretti  di  contratti  pubblici
          dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di   esse   il
          controllo analogo o da ciascuna delle  amministrazioni  che
          esercitano su di esse il controllo analogo  congiunto  solo
          se non  vi  sia  partecipazione  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di quella prescritta da  norme  di  legge  e  che
          avvenga in forme che non comportino controllo o  potere  di
          veto, ne' l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla
          societa' controllata. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 2,  comma  2,  lettera  A,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  114
          del 18 maggio 1992 - Suppl. Ordinario n. 74: 
                «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
          - (Omissis) 
                2. Le strade sono classificate,  riguardo  alle  loro
          caratteristiche costruttive,  tecniche  e  funzionali,  nei
          seguenti tipi: 
                  A - Autostrade; 
                  (Omissis).».