Art. 10
Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. Gli interventi del Veicolo di investimento che presentano le
caratteristiche di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono notificati dal
Ministero alla Commissione europea a norma dell'art. 108, paragrafo
3, del TFUE.
2. Sono consentiti gli interventi del Veicolo di investimento
attuati ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
3. Gli interventi del Veicolo di investimento attuati ai sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER sono esentati dal suddetto obbligo
di notifica, qualora le Imprese Target ammissibili soddisfino le
condizioni previste dal medesimo art. 22. In particolare, la
concessione e' disposta in caso di imprese: a) non quotate; b) di
micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta
nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite e iscritte al
registro delle imprese da non piu' di cinque anni alla data di
presentazione della domanda; d) che soddisfino gli ulteriori
requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER.
4. Gli interventi indiretti del Veicolo di investimento in Asset
immobiliari regolarizzati e in Imprese Target ammissibili sono
effettuati alle condizioni di mercato.