Art. 10 
 
         Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 
 
  1. Gli interventi del Veicolo di  investimento  che  presentano  le
caratteristiche di cui all'art. 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE)   sono   notificati   dal
Ministero alla Commissione europea a norma dell'art.  108,  paragrafo
3, del TFUE. 
  2. Sono consentiti  gli  interventi  del  Veicolo  di  investimento
attuati ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. 
  3. Gli interventi del Veicolo  di  investimento  attuati  ai  sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER sono esentati dal suddetto  obbligo
di notifica, qualora le  Imprese  Target  ammissibili  soddisfino  le
condizioni  previste  dal  medesimo  art.  22.  In  particolare,   la
concessione e' disposta in caso di imprese: a)  non  quotate;  b)  di
micro e piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione  contenuta
nell'allegato I al regolamento GBER;  c)  costituite  e  iscritte  al
registro delle imprese da non  piu'  di  cinque  anni  alla  data  di
presentazione  della  domanda;  d)  che  soddisfino   gli   ulteriori
requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER. 
  4. Gli interventi indiretti del Veicolo di  investimento  in  Asset
immobiliari  regolarizzati  e  in  Imprese  Target  ammissibili  sono
effettuati alle condizioni di mercato.