Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto definisce le disposizioni  per  l'attuazione
dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge, individuando: 
    a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale  del
made in Italy (anche «FNMI»), istituito dal comma 1 dell'art. 4 della
legge; 
    b) i criteri per la realizzazione degli  investimenti  diretti  e
indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri  fondi,  a
condizioni di mercato e nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, con finalita' di sostegno  alla
crescita, al rafforzamento e al rilancio  delle  filiere  strategiche
nazionali, in coerenza degli obiettivi  di  politica  industriale  ed
economica  nazionale,  anche  in  riferimento   alle   attivita'   di
estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo  e  riuso  di
materie  prime  critiche  per   l'accelerazione   dei   processi   di
transizione energetica  e  a  quelle  finalizzate  allo  sviluppo  di
modelli di  economia  circolare,  di  maggiore  rilevanza  o  con  la
maggiore potenzialita' di crescita; 
    c) le tipologie e gli interventi finalizzati  alla  realizzazione
di investimenti a condizioni di  mercato,  in  settori  strategici  e
redditizi,  le  iniziative  ammissibili   alle   diverse   forme   di
intervento, nonche' le ulteriori condizioni e forme di intervento del
Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in  materia
di aiuti di Stato; 
    d)  le  modalita'  di  apporto  delle  risorse  da  parte   degli
Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento
a  livello  dei  Fondi  Target  diretti  e  indiretti,   Veicoli   di
investimento e Imprese Target ammissibili; 
    e) l'individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del
FMNI e  dei  soggetti  gestori  e  la  relativa  remunerazione  e  la
ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai Veicoli
di investimento per le tipologie di interventi, diretti e  indiretti,
previsti nelle Imprese Target ammissibili e  nei  Real  Asset  Target
ammissibili.