Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione
dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge, individuando:
a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale del
made in Italy (anche «FNMI»), istituito dal comma 1 dell'art. 4 della
legge;
b) i criteri per la realizzazione degli investimenti diretti e
indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri fondi, a
condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, con finalita' di sostegno alla
crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche
nazionali, in coerenza degli obiettivi di politica industriale ed
economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di
estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di
materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di
transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di
modelli di economia circolare, di maggiore rilevanza o con la
maggiore potenzialita' di crescita;
c) le tipologie e gli interventi finalizzati alla realizzazione
di investimenti a condizioni di mercato, in settori strategici e
redditizi, le iniziative ammissibili alle diverse forme di
intervento, nonche' le ulteriori condizioni e forme di intervento del
Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato;
d) le modalita' di apporto delle risorse da parte degli
Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento
a livello dei Fondi Target diretti e indiretti, Veicoli di
investimento e Imprese Target ammissibili;
e) l'individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del
FMNI e dei soggetti gestori e la relativa remunerazione e la
ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai Veicoli
di investimento per le tipologie di interventi, diretti e indiretti,
previsti nelle Imprese Target ammissibili e nei Real Asset Target
ammissibili.