Art. 4
Comitato tecnico strategico
1. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
il Comitato tecnico strategico per l'indirizzo strategico e il
coordinamento dei programmi di investimento del Fondo (FNMI), che
svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi, i settori strategici, le filiere
strategiche di cui all'art. 3, lettera b), e gli indirizzi generali
delle attivita' di investimento del Fondo, l'allocazione iniziale
delle risorse tra le diverse operativita' dei Veicoli di investimento
e la remunerazione dei soggetti gestori e in relazione ai progetti di
investimento, le modalita' e gli ambiti prioritari di investimento
pluriennali e annuali, e le soglie massimo di importo degli
investimenti e le relative tutele;
b) sovraintende e controlla l'attuazione delle strategie di
investimento da parte dei soggetti gestori;
c) effettua valutazioni sulla coerenza e sull'andamento degli
investimenti e sul loro impatto e formula pareri e raccomandazioni
specifiche ai soggetti gestori;
d) acquisisce analisi e dati sul monitoraggio dei rischi degli
investimenti e dei limiti e rischi di concentrazione;
e) esprime pareri in merito a tipologie di operazioni di
investimento e disinvestimento, ai piani previsionali e ai rendiconti
semestrali dei soggetti gestori, in funzione della coerenza con gli
obiettivi, gli indirizzi e le policy settoriali adottate;
f) promuove l'ottimizzazione delle forme tecniche di intervento
del Fondo;
g) favorisce l'attrazione di risorse pubbliche e private anche
estere su obiettivi di investimento del Fondo;
h) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del
Fondo, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.
2. Il Comitato tecnico strategico e' composto dai seguenti membri
effettivi:
a) tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in
Italy, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
e) un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
f) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
provincie autonome.
3. Il Presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni rappresentanti dei soggetti gestori e di altri enti o
istituzioni, pubblici e privati, in ragione delle materie trattate.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attivita', il
Comitato si avvale di un collegio di tre esperti individuati tra
professori universitari e qualificati esponenti del mondo delle
imprese, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy.
5. Il Comitato e' coadiuvato dalle strutture del Ministero delle
imprese e del made in Italy e dei soggetti gestori, nell'ambito delle
risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy. Ai componenti del Comitato e del
Collegio di esperti non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.