Art. 4 
 
                     Comitato tecnico strategico 
 
  1. E' istituito presso il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,
il Comitato  tecnico  strategico  per  l'indirizzo  strategico  e  il
coordinamento dei programmi di investimento  del  Fondo  (FNMI),  che
svolge le seguenti funzioni: 
    a) definisce gli obiettivi,  i  settori  strategici,  le  filiere
strategiche di cui all'art. 3, lettera b), e gli  indirizzi  generali
delle attivita' di investimento  del  Fondo,  l'allocazione  iniziale
delle risorse tra le diverse operativita' dei Veicoli di investimento
e la remunerazione dei soggetti gestori e in relazione ai progetti di
investimento, le modalita' e gli ambiti  prioritari  di  investimento
pluriennali  e  annuali,  e  le  soglie  massimo  di  importo   degli
investimenti e le relative tutele; 
    b) sovraintende  e  controlla  l'attuazione  delle  strategie  di
investimento da parte dei soggetti gestori; 
    c) effettua valutazioni sulla  coerenza  e  sull'andamento  degli
investimenti e sul loro impatto e formula  pareri  e  raccomandazioni
specifiche ai soggetti gestori; 
    d) acquisisce analisi e dati sul monitoraggio  dei  rischi  degli
investimenti e dei limiti e rischi di concentrazione; 
    e)  esprime  pareri  in  merito  a  tipologie  di  operazioni  di
investimento e disinvestimento, ai piani previsionali e ai rendiconti
semestrali dei soggetti gestori, in funzione della coerenza  con  gli
obiettivi, gli indirizzi e le policy settoriali adottate; 
    f) promuove l'ottimizzazione delle forme tecniche  di  intervento
del Fondo; 
    g) favorisce l'attrazione di risorse pubbliche  e  private  anche
estere su obiettivi di investimento del Fondo; 
    h) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento  del
Fondo, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. 
  2. Il Comitato tecnico strategico e' composto dai  seguenti  membri
effettivi: 
    a) tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del  made  in
Italy, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
    c)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica; 
    d) un rappresentante del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    e) un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
    f) un rappresentante  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
provincie autonome. 
  3. Il Presidente del Comitato  puo'  invitare  a  partecipare  alle
riunioni rappresentanti dei  soggetti  gestori  e  di  altri  enti  o
istituzioni, pubblici e privati, in ragione delle materie trattate. 
  4. Per lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  e  attivita',  il
Comitato si avvale di un collegio  di  tre  esperti  individuati  tra
professori universitari  e  qualificati  esponenti  del  mondo  delle
imprese, nominati con decreto del Ministro delle imprese e  del  made
in Italy. 
  5. Il Comitato e' coadiuvato dalle strutture  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e dei soggetti gestori, nell'ambito delle
risorse umane, finanziare e strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy. Ai componenti del Comitato  e  del
Collegio di esperti non spettano  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.