Art. 5 
 
                        Dotazione finanziaria 
 
  1.  La  dotazione  finanziaria  iniziale  del  FNMI  e'   stabilita
dall'art. 4, comma 1, della legge, e, successivamente,  rideterminata
dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202. 
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono  gli  apporti  di
risorse da Investitori privati mediante impegni di  sottoscrizione  o
investimento a livello dei  Veicoli  di  investimento,  Fondi  Target
anche ai sensi dell'art. 33,  comma  8-septies  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, e Imprese Target  ammissibili  con  le  modalita'
disciplinate all'art. 27. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate  su  conto  corrente
bancario appositamente dedicato, previa  autorizzazione  concessa  ai
sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.