Art. 5
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria iniziale del FNMI e' stabilita
dall'art. 4, comma 1, della legge, e, successivamente, rideterminata
dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono gli apporti di
risorse da Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o
investimento a livello dei Veicoli di investimento, Fondi Target
anche ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, e Imprese Target ammissibili con le modalita'
disciplinate all'art. 27.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate su conto corrente
bancario appositamente dedicato, previa autorizzazione concessa ai
sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.